Ricorso proposto il 29 luglio 2011 - Biotronik SE/UAMI - Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)
(Causa T-416/11)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Biotronik SE & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Reich e S. Pietzcker)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltdª (San Paolo, Brasile)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2011, procedimento R 1156/2010-2;
accogliere l'opposizione alla registrazione di marchio comunitario n. 5378071 con riferimento a tutti i prodotti delle classi 9 e 10;
in subordine, rinviare l'opposizione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per ulteriori valutazioni, conformemente alla sentenza del Tribunale;
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltdª.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "CARDIO MANAGER" per prodotti delle classi 9 e 10 - registrazione n. 5 378 071.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "CardioMessenger" per prodotti delle classi 9 e 10.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: da un lato, violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, in quanto sarebbe dimostrata l'utilizzazione del marchio "CardioMessenger" conformemente ai requisiti di luogo e di tempo nonché di estensione e natura e, dall'altro, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 41 del regolamento n. 207/2009, dato che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
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