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Ricorso proposto il 29 luglio 2011 - Biotronik SE/UAMI - Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)

(Causa T-416/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Biotronik SE & Co. KG (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti A. Reich e S. Pietzcker)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltdª (San Paolo, Brasile)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 27 maggio 2011, procedimento R 1156/2010-2;

accogliere l'opposizione alla registrazione di marchio comunitario n. 5378071 con riferimento a tutti i prodotti delle classi 9 e 10;

in subordine, rinviare l'opposizione all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno per ulteriori valutazioni, conformemente alla sentenza del Tribunale;

condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltdª.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "CARDIO MANAGER" per prodotti delle classi 9 e 10 - registrazione n. 5 378 071.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "CardioMessenger" per prodotti delle classi 9 e 10.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: da un lato, violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con la regola 22, nn. 3 e 4, del regolamento n. 2868/95, in quanto sarebbe dimostrata l'utilizzazione del marchio "CardioMessenger" conformemente ai requisiti di luogo e di tempo nonché di estensione e natura e, dall'altro, violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e dell'art. 41 del regolamento n. 207/2009, dato che sussisterebbe un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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