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Ricorso proposto il 27 luglio 2011 - Welte - Wenu / UAMI - Commissione (Rappresentazione di un cerchio di 12 stelle su sfondo blu)

(Causa T-413/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welte - Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 12 maggio 2011, procedimento R 1590/2010-1;

respingere il ricorso dell'Unione europea avverso la decisione con la quale la divisione di annullamento ha rigettato la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario EDS EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES (e, pertanto, la domanda stessa);

condannare l'Unione europea alle spese del procedimento di nullità e di ricorso, e il convenuto alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo contenente un cerchio di 12 stelle su sfondo blu per prodotti delle classi 7 e 12 - marchio comunitario n. 2 180 800.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la Commissione europea.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: il marchio comunitario è stato registrato in violazione dell'art. 7 del regolamento n. 207/2009.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario di cui trattasi.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e annullamento del marchio comunitario in oggetto.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. g), h) e i), degli artt. 55 e 76 del regolamento n. 207/2009, dell'art. 6 ter, n. 1, lett. c), della convenzione di Parigi, e della regola 37, lett. b), sub iv, del regolamento n. 2868/95, poiché il marchio comunitario non è stato registrato in violazione delle disposizioni dell'art. 7 del regolamento n. 207/2009.

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