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Sentenza del Tribunale del 15 gennaio 2013 - Welte-Wenu / UAMI - Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

(Causa T-413/11) 

["Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES - Impedimento assoluto alla registrazione - Imitazione dell'emblema di un'organizzazione internazionale intergovernativa - Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 6 ter della convenzione di Parigi - Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità - Ricevibilità di nuovi elementi - Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 - Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 - Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm, Germania) (rappresentante: avv. T. Kahl)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e F.W. Bulst, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH.

Dispositivo

Il punto 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH, è annullato, là dove esso sottolinea che la Welte-Wenu sopporta le spese del procedimento di dichiarazione di nullità e le include nella somma globale di EUR 2 500 che la Welte-Wenu deve rimborsare alla Commissione europea.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Welte-Wenu sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'UAMI. La Commissione sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 298 dell'8.10.2011.