Language of document : ECLI:EU:T:2013:12





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 15 gennaio 2013 –
Welte‑Wenu / UAMI – Commissione (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

(causa T‑413/11)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario figurativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES – Impedimento assoluto alla registrazione – Imitazione dell’emblema di un’organizzazione internazionale intergovernativa – Articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 6 ter della convenzione di Parigi – Contenuto della domanda di dichiarazione di nullità – Ricevibilità di nuovi elementi – Articolo 56, paragrafo 2, e articolo 76 del regolamento n. 207/2009 – Regola 37, lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 2868/95 – Competenza della commissione di ricorso in caso di ricorso limitato ad una parte della decisione della divisione di annullamento»

1.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Fatti e prove non dedotti in tempo utile – Presa in considerazione, ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione, della giurisprudenza dell’Unione o della giurisprudenza nazionale o internazionale – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76) (v. punto 32)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che devono essere esclusi dalla registrazione in forza della Convenzione di Parigi – Tutela degli emblemi di Stato e di organizzazioni internazionali – Imitazione dal punto di vista araldico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h)] (v. punti 36-38)

3.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del regolamento n. 207/2009 – Marchio figurativo composto da un cerchio di stelle contenente una croce e dall’elemento denominativo EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, h)] (v. punti 44, 56-62, 64, 67)

4.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Competenza delle commissioni di ricorso (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1) (v. punto 76)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH.

Dispositivo

1)

Il punto 3 del dispositivo della decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 maggio 2011 (procedimento R 1590/2010-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Commissione europea e la Welte-Wenu GmbH, è annullato, là dove esso sottolinea che la Welte-Wenu sopporta le spese del procedimento di dichiarazione di nullità e le include nella somma globale di EUR 2 500 che la Welte-Wenu deve rimborsare alla Commissione europea.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Welte-Wenu sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’UAMI. La Commissione sopporterà le proprie spese.