Language of document : ECLI:EU:T:2013:559





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2013 –
Biotronik SE / UAMI – Cardios Sistemas

(CARDIO MANAGER)

(causa T‑416/11)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CARDIO MANAGER – Marchio nazionale denominativo anteriore CardioMessenger – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Presa in considerazione da parte del Tribunale di prove relative a fatti non precedentemente presentati dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 19)

2.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 27-33)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2011 (procedimento R 1156/2010‑2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Biotronik SE & Co. KG e la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Biotronik SE & Co. KG è condannata alle spese.