Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 25 ottobre 2013 –
Biotronik SE / UAMI – Cardios Sistemas
(CARDIO MANAGER)
(causa T‑416/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CARDIO MANAGER – Marchio nazionale denominativo anteriore CardioMessenger – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Assenza di prova dell’uso effettivo del marchio anteriore – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Presa in considerazione da parte del Tribunale di prove relative a fatti non precedentemente presentati dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 19)
2. Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 27-33)
Oggetto
| Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 27 maggio 2011 (procedimento R 1156/2010‑2), relativa ad una procedura di opposizione tra la Biotronik SE & Co. KG e la Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda. |
Dispositivo
2) | | La Biotronik SE & Co. KG è condannata alle spese. |