Language of document : ECLI:EU:T:2010:130

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

26 marzo 2010 (*)

«Procedimento sommario – Programma che istituisce uno “strumento alimentare” destinato a paesi in via di sviluppo – Invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni – Diniego di una sovvenzione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Carenza di interesse ad agire – Violazione dei requisiti di forma – Irricevibilità»

Nella causa T‑16/10 R,

Alisei, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,

richiedente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. L. Prete e P. van Nuffel, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di provvedimenti provvisori relativa alla selezione di talune domande di sovvenzione presentate nell’ambito del programma «strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi),

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La richiedente, Alisei, è un’organizzazione non governativa, costituita sotto forma di associazione senza scopo di lucro di diritto italiano. Attiva nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, essa realizza le sue attività, in particolare, grazie a contributi della Commissione europea e collabora, o ha collaborato, stabilmente con quest’ultima.

2        Nel 2009, la Commissione lanciava un programma di aiuti intitolato «strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo» (EuropeAid/128608/C/ACT/Multi) il quale, in un primo tempo, era destinato a fornire un aiuto finanziario dell’importo di EUR 200 000 000 a 35 paesi. Uno di questi paesi era São Tomé e Principe e l’importo previsto era pari ad EUR 2 100 000.

3        La richiedente decideva di presentare la propria domanda di sovvenzione per la realizzazione di un progetto a São Tomé e Principe e, a tal fine, inviava una nota succinta di presentazione alla Commissione, in relazione al suo progetto diretto ad incrementare e diversificare la produzione agricola a São Tomé e Principe, al fine di garantire la regolare disponibilità di cibo di buona qualità a prezzi accessibili nel mercato locale. Con lettera del 22 luglio 2009, la Commissione comunicava alla richiedente di aver preselezionato il suo progetto e la invitava a presentare la domanda completa di sovvenzione entro il 15 settembre 2009, cosa che la richiedente faceva. La sua domanda aveva ad oggetto la somma di EUR 1 080 000, ovvero il 90% del costo totale pari ad EUR 1 200 000.

4        Anche l’associazione M., l’organizzazione A. e l’istituto V. presentavano progetti nell’ambito del programma di cui trattasi.

5        Con lettera del 29 ottobre 2009 (in prosieguo: l’«atto 29 ottobre 2009»), la Commissione comunicava alla richiedente che il comitato di valutazione non aveva selezionato la sua domanda ai fini della concessione della sovvenzione controversa, ma aveva raccomandato di inserirla in un elenco di riserva valido fino al 31 dicembre 2009, la cui validità veniva successivamente prolungata fino al 30 aprile 2010. Nell’atto 29 ottobre 2009, la Commissione specificava che, nell’eventualità in cui la richiedente non fosse stata contattata entro detto termine, essa non sarebbe più stata presa in considerazione per la concessione di una sovvenzione nell’ambito dell’invito a presentare proposte in questione. Quanto alle domande di sovvenzione presentate dalla A. e dalla M., esse venivano respinte definitivamente, con lettera dello stesso giorno, in quanto non sovvenzionabili.

6        Invece, con decisione 29 ottobre 2009, la Commissione selezionava la domanda di sovvenzione presentata dalla V., avente ad oggetto la somma di EUR 700 063 (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione»).

7        Con lettera del 30 novembre 2009, il Ministro dell’Agricoltura, Pesca e Sviluppo rurale di São Tomé e Principe chiedeva alla Commissione, da una parte, per quali motivi fosse stato approvato un solo progetto per un valore di EUR 700 000 circa, quando i fondi stanziati a favore di São Tomé e Principe ammontavano ad EUR 2 100 000, e, dall’altra, per quali motivi i progetti presentati dalla richiedente e dalla M. fossero stati esclusi, mentre quello presentato dalla V. era stato selezionato.

 Procedimento e conclusioni delle parti

8        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 2010, la richiedente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’atto 29 ottobre 2009 e della decisione di aggiudicazione, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno asseritamente subito.

9        Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 gennaio 2010 e il 3 febbraio 2010, la richiedente ha proposto domanda di procedura accelerata, ai sensi dell’art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, nonché la domanda di provvedimenti provvisori in esame, in cui sostanzialmente conclude che il Tribunale voglia:

–        sospendere l’esecuzione dell’atto 29 ottobre 2009 e della decisione di aggiudicazione sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        sospendere la concessione della sovvenzione alla V. e, qualora la sovvenzione sia già stata concessa, l’esecuzione della stessa e di tutti gli altri atti ed effetti ad essi conseguenti sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale;

–        ai sensi dell’art. 65, lett. b) e c), del regolamento di procedura, ordinare alla Commissione di presentare, in primo luogo, i verbali del comitato di valutazione riguardanti la valutazione della sua domanda di sovvenzione, in secondo luogo, la decisione di aggiudicazione, in terzo luogo, i verbali del comitato di valutazione riguardanti la valutazione della domanda di sovvenzione presentata dalla V. e, in ogni caso, i documenti e le informazioni a sua disposizione relative ai vantaggi e alle caratteristiche dell’offerta prescelta e, in quarto luogo, l’eventuale lettera di risposta della Commissione alla lettera del 30 novembre 2009 del Ministro dell’Agricoltura, Pesca e Sviluppo rurale di São Tomé e Principe;

–        condannare la Commissione alle spese.

10      Nelle sue osservazioni scritte, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 febbraio 2010, la Commissione conclude, sostanzialmente, che il presidente del Tribunale voglia respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto infondata.

 In diritto

11      Dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da una parte, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altra, risulta che il giudice del procedimento sommario, quando reputi che le circostanze lo richiedano, può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

12      L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. In tal senso, la sospensione dell’esecuzione e i provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione sul procedimento principale. Tali requisiti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

13      Nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati i vari requisiti in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, dato che nessuna disposizione di diritto gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

14      Alla luce degli elementi risultanti dal fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutte le informazioni necessarie per pronunciarsi sulla presente domanda di provvedimenti provvisori, senza necessità di previa audizione orale delle parti.

 Argomenti delle parti

15      La richiedente ritiene che tutti i requisiti sostanziali per la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti siano soddisfatti nella fattispecie.

16      Quanto al fumus boni iuris, a suo giudizio l’atto 29 ottobre 2009 è viziato da una totale assenza di motivazione, in quanto la Commissione non ha indicato per quali motivi la sua domanda di sovvenzione sia stata esclusa e inserita nell’elenco di riserva. Essa invoca, inoltre, una violazione del principio di trasparenza, del principio di parità di trattamento e del diritto di difesa, in quanto la Commissione ha comunicato alle altre concorrenti escluse (la A. e la M.) i motivi della loro esclusione. Per quanto riguarda la concessione della sovvenzione alla V., la richiedente addebita alla Commissione di aver commesso un manifesto errore di valutazione, selezionando la V., la cui esperienza professionale è limitata e la cui capacità tecnica è insufficiente e scegliendo un progetto privo di autonomia, essendo quest’ultimo complementare ai progetti delle altre tre organizzazioni, in particolare a quello della richiedente.

17      Quanto all’urgenza, la richiedente afferma che, qualora i provvedimenti provvisori richiesti non venissero concessi, essa subirebbe un danno grave ed irreparabile in quanto la sua esistenza sarebbe messa in pericolo. In considerazione della sua «disastrata situazione finanziaria», essa sarebbe nell’impossibilità di far fronte ai propri obblighi finanziari verso istituti di credito, autorità fiscali nazionali, ex dipendenti e fornitori. Come prove, essa produce, in primo luogo, una lettera del 23 dicembre della banca B. che interrompe il suo contratto di conto corrente, la informa della revoca del fido bancario e la invita a coprire l’esposizione debitoria pari ad EUR 274 196,40, in secondo luogo, una cartella di pagamento d’imposte per una cifra pari ad oltre EUR 247 000, in terzo luogo, l’atto di pignoramento promosso da un ex dipendente per il mancato versamento di stipendi e contributi per il periodo da dicembre 2005 fino a maggio 2006 nonché, in quarto luogo, un decreto ingiuntivo a favore di una società fornitrice di servizi di telefonia satellitare.

18      La richiedente sottolinea che, a fronte di questa situazione di grande difficoltà economica, la possibilità di aggiudicarsi le gare o altre forme di interventi finanziati con risorse dell’Unione europea costituisce ormai per essa la forma più certa di introiti dal momento che, per legge, non può svolgere attività lucrative e si mantiene principalmente con iniziative del genere. Vista l’importanza, in termini di benefici economici, della sovvenzione controversa, il rifiuto di concedergliela costituirebbe, considerate le oggettive difficoltà economiche, un danno per essa di una notevole gravità.

19      Infine, la richiedente reputa che l’urgenza di cui si avvale debba a maggior ragione essere riconosciuta dal giudice del procedimento sommario in quanto gli argomenti di fatto e di diritto da essa dedotti a sostegno del fumus boni iuris appaiono particolarmente seri.

20      La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso principale in cui s’inserisce la domanda di provvedimenti provvisori.

21      In primo luogo, l’atto 29 ottobre 2009 non sarebbe impugnabile con un ricorso di annullamento, poiché non determina in modo definitivo la posizione della Commissione. Invero, la domanda di sovvenzione non sarebbe stata affatto respinta dalla Commissione, sarebbe stata inserita in un elenco di riserva, e la Commissione non avrebbe ancora preso una decisione finale sulla sua selezione o sul suo rigetto.

22      In secondo luogo, la decisione di aggiudicazione non sarebbe stata adottata nei confronti della richiedente e non la riguarderebbe né direttamente né individualmente. Infatti, il progetto della V. sarebbe stato finanziato indipendentemente dalla sorte assegnata alla domanda di sovvenzione presentata dalla richiedente, e il progetto di quest’ultima potrebbe ancora essere finanziato a prescindere da quello della V. Pertanto, il fatto che la V. sia stata selezionata non avrebbe nessun effetto negativo sulla posizione della richiedente. La Commissione ne conclude che la richiedente, da una parte, non ha la legittimazione attiva per impugnare la decisione di aggiudicazione e, dall’altra, non vanta alcun interesse legittimo a chiedere la sospensione della concessione della sovvenzione alla V., poiché una siffatta sospensione non le gioverebbe in nessun modo.

23      Quanto all’urgenza, la Commissione ritiene che la richiedente non sia riuscita a dimostrare né la gravità né l’irreparabilità del danno asserito. In particolare, neanche la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti potrebbe comunque ristabilire la situazione finanziaria della richiedente.

 Giudizio del giudice del procedimento sommario

24      Nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare la ricevibilità di alcuni capi delle conclusioni presentate nella domanda di provvedimenti provvisori.

25      Quanto alla domanda della richiedente di sospensione dell’esecuzione dell’atto 29 ottobre 2009, occorre constatare che tale atto – anche supponendo che debba essere interpretato, come sostiene la richiedente, nel senso che contiene un rigetto definitivo della domanda di sovvenzione di cui è causa – costituisce una decisione amministrativa negativa. Orbene, secondo una giurisprudenza consolidata, in linea di principio, non è ammissibile un’istanza di sospensione dell’esecuzione di una decisione di questo tipo, dato che la concessione della sospensione richiesta non potrebbe avere l’effetto di modificare la situazione della richiedente (v. ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T‑396/09 R, Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 34, e giurisprudenza ivi citata). Infatti, la sospensione dell’esecuzione di tale decisione negativa non avrebbe alcuna utilità pratica per la richiedente, in quanto una simile sospensione non potrebbe sostituire una decisione positiva di accoglimento della sua domanda. Ciò considerato, il detto capo delle conclusioni presentato nella domanda di provvedimenti provvisori non può, di per sè, raggiungere il fine perseguito dalla richiedente.

26      Tale capo delle conclusioni deve, pertanto, essere respinto in quanto irricevibile per carenza di interesse ad agire, salvo che la sospensione dell’esecuzione dell’atto 29 ottobre 2009 possa risultare necessaria al fine di adottare uno degli altri provvedimenti provvisori richiesti della richiedente che il giudice del procedimento sommario dichiarasse ricevibili e fondati.

27      Per quanto concerne gli altri provvedimenti provvisori di cui trattasi, è necessario, anzitutto, constatare che il capo delle conclusioni con cui viene chiesto al giudice del procedimento sommario di sospendere l’esecuzione «di tutti gli altri atti ed effetti (…) conseguenti» alla concessione della sovvenzione alla V. presenta un carattere vago ed impreciso e non soddisfa pertanto i requisiti dell’art. 44, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura, cui rinvia l’art. 104, n. 3, di questo stesso regolamento. Conseguentemente, anche tale capo delle conclusioni dev’essere dichiarato irricevibile (v., in tal senso, ordinanza Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, cit., punto 36, e giurisprudenza ivi citata).

28      Quanto poi ai capi delle conclusioni con cui si chiede al giudice del procedimento sommario di sospendere l’esecuzione della decisione di aggiudicazione, la concessione della sovvenzione accordata alla V. e il versamento effettivo della somma corrispondente, occorre ricordare che il programma «strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo», nel cui contesto la richiedente e la V. hanno presentato le loro rispettive domande di sovvenzione, si fonda sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, n. 1337, che istituisce uno strumento di risposta rapida all’impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354, pag. 62), il cui art. 6, n. 1, prevede che le misure finanziate nell’ambito di detto regolamento sono gestite a norma del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1). Orbene, l’art. 108, n. 1, del regolamento n. 1605/2002 definisce le «sovvenzioni», in particolare, come «contributi finanziari diretti a carico del bilancio, accordati a titolo di liberalità, per finanziare (…) un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo che si iscrive nel quadro di una politica dell’Unione europea».

29      Ne consegue che la richiedente e la V., quali candidate ad una sovvenzione, non si trovano in una posizione concorrenziale come quella che caratterizza i rapporti esistenti tra due imprese che si candidino entrambe per uno stesso appalto pubblico, laddove l’aggiudicazione di tale appalto all’una esclude automaticamente l’altra. La richiedente e la V. si potrebbero trovare in una situazione comparabile solo nel caso in cui la domanda di sovvenzione di ognuna delle due esaurisse, da sola, i fondi previsti per il finanziamento dell’azione in causa. Orbene, questo non è esattamente quanto accade nella fattispecie.

30      Infatti, è pacifico che l’aiuto finanziario previsto per São Tomé e Principe ammonta ad EUR 2 100 000, che la domanda di sovvenzione della richiedente ha ad oggetto EUR 1 080 000, che quella della V. ha ad oggetto EUR 700 063 e che le domande di sovvenzione delle altre due candidate (la A. e la M.) sono state definitivamente respinte dalla Commissione. Dato che l’importo complessivo delle sovvenzioni richieste dalla richiedente e dalla V. è inferiore all’importo massimo di EUR 2 100 000, né la decisione di aggiudicazione, né la concessione della sovvenzione accordata alla V., né l’effettivo versamento della somma corrispondente sembrerebbero idonei a pregiudicare l’interesse della richiedente ad un corretto trattamento della sua domanda di sovvenzione.

31      Per contro, dato che la richiedente stessa considera il suo progetto e quello della V. come complementari (v. supra, al punto 16), l’accettazione del secondo potrebbe piuttosto essere tale da indurre la Commissione ad accettare anche il primo allorché si esprimerà in merito all’elenco di riserva di cui trattasi.

32      Conseguentemente, la sospensione dell’esecuzione della decisione di aggiudicazione, della concessione della sovvenzione accordata alla V. e dell’effettivo versamento della somma corrispondente non avrebbe alcuna utilità pratica per la richiedente, in quanto una siffatta sospensione non agevolerebbe in alcun modo il trattamento della sua domanda di sovvenzione. I detti capi delle conclusioni devono, pertanto, essere respinti per carenza di interesse ad agire.

33      Dall’insieme delle considerazioni che precedono discende che la domanda di provvedimenti provvisori dev’essere respinta integralmente in quanto irricevibile.

34      Nelle circostanze del caso di specie, è opportuno tuttavia esaminare, ad abundantiam, se risulti soddisfatto il requisito dell’urgenza.

35      A tal riguardo, si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere valutato in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che la parte che richiede il provvedimento provvisorio subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultima provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura (v. ordinanza del presidente del Tribunale 20 gennaio 2010, causa T‑443/09 R, Agriconsulting Europe/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

36      Per poter valutare se il danno temuto dalla richiedente sia grave e irreparabile e giustifichi conseguentemente la sospensione, in via eccezionale, dell’esecuzione di una decisione, il giudice del procedimento sommario deve disporre di concrete indicazioni che consentano di accertare le precise conseguenze che verosimilmente deriverebbero in mancanza dei provvedimenti richiesti. Non è necessario che l’imminenza del danno venga comprovata con un’assoluta certezza; è sufficiente che essa sia prevedibile con un grado di probabilità adeguato (v. ordinanze del presidente del Tribunale 7 giugno 2007, causa T‑346/06 R, IMS/Commissione, Racc. pag. II‑1781, punto 123, e 20 novembre 2008, causa T‑433/08 R, SIAE/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 35, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, la parte che se ne avvale resta tenuta a provare i fatti che si ritiene siano alla base della prospettiva di tale danno grave e irreparabile [ordinanze del presidente della Corte 14 dicembre 1999, causa C‑335/99 P(R), HFB e a./Commissione, Racc. pag. I‑8705, punto 67, e del presidente del Tribunale 15 novembre 2001, causa T‑151/01 R, Duales System Deutschland/Commissione, Racc. pag. II‑3295, punto 188].

37      Nella fattispecie, occorre pertanto accertare se la richiedente abbia comprovato con un grado di probabilità adeguato che essa subirebbe un danno grave e irreparabile qualora la sospensione dell’esecuzione richiesta non fosse concessa, fermo restando che il danno asserito è meramente di natura finanziaria.

38      Orbene, secondo giurisprudenza consolidata un danno pecuniario non può, salvo circostanze eccezionali, essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che di regola può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. In una tale ipotesi, il provvedimento provvisorio richiesto è giustificato unicamente se risulta che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento principale (v. ordinanza del presidente del Tribunale 2 luglio 2009, causa T‑246/09 R, Insula/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e giurisprudenza ivi citata).

39      È stato tuttavia dichiarato che l’eventuale insolvibilità di un’impresa non comporta necessariamente che il requisito dell’urgenza sia soddisfatto. Infatti, nell’ambito dell’esame della vitalità finanziaria di un’impresa, la valutazione della sua situazione materiale può essere effettuata tenendo conto in particolare delle caratteristiche del gruppo al quale essa è collegata a motivo del suo azionariato, il che può indurre il giudice del procedimento sommario a ritenere che il requisito dell’urgenza non sia soddisfatto, nonostante il prevedibile stato di insolvibilità dell’impresa (v. ordinanza Insula/Commissione, cit., punto 20, e giurisprudenza ivi citata).

40      Ciò considerato, si tratta di valutare se l’asserito danno possa essere considerato grave tenuto conto, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa interessata nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene. Tale impostazione si fonda sull’idea che gli interessi oggettivi dell’impresa richiedente non presentano un carattere autonomo rispetto a quelli dei soggetti che la controllano. La gravità e l’irreparabilità del danno asserito deve quindi essere valutata anche in relazione alla situazione finanziaria delle persone che controllano l’impresa. Una siffatta coincidenza di interessi giustifica in particolare il fatto che l’interesse dell’impresa in causa a continuare ad esistere non sia valutato indipendentemente dall’interesse che i soggetti che la controllano nutrono per la sua sopravvivenza (v. ordinanza Insula/Commissione, cit., punti 21 e 22, e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, è pacifico che la richiedente non è un’impresa esposta al libero gioco della concorrenza, ma un’associazione senza scopo di lucro. La giurisprudenza citata ai precedenti punti 39 e 40 non è quindi applicabile direttamente. Nondimeno l’idea che ispira la detta giurisprudenza è pertinente anche per i rapporti esistenti tra un’associazione senza scopo di lucro e i suoi membri.

42      Orbene, quanto alla questione di sapere se gli interessi oggettivi, pecuniari o morali, della richiedente collegati alla sua sopravvivenza fino alla chiusura del procedimento principale, presentino un carattere autonomo rispetto a quelli dei suoi membri, va rilevato che la richiedente non ha dedotto alcun elemento che consenta di constatare che essa sia depositaria, in quanto associazione, di un interesse particolare degno di una tutela specifica, distinta da quella degli interessi dei suoi membri. In particolare, essa non si è pronunciata in merito all’esistenza di ostacoli che impediscono che le sue attività possano continuare ad essere esercitate, dopo la sua eventuale dissoluzione, da un’altra associazione che i suoi attuali membri potrebbero in seguito costituire (v., in tal senso, ordinanza Insula/Commissione, cit., punto 25).

43      Non si può quindi escludere che sussista una coincidenza oggettiva d’interessi tra la richiedente e i suoi membri, così che la gravità del danno asserito dalla richiedente dipende, in particolare, dalla situazione dei membri dell’associazione richiedente. Tuttavia, dato che la domanda di provvedimenti provvisori non contiene alcun elemento pertinente al riguardo, il giudice del procedimento sommario non è in grado di valutare se la richiedente subirebbe un danno sufficientemente grave in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori.

44      Oltretutto, limitandosi a dedurre l’esistenza di alcune obbligazioni pecuniarie isolate (v. supra, al punto 17), senza tuttavia esporre la sua situazione finanziaria complessiva, la richiedente non ha fornito un quadro completo di quest’ultima. In particolare, essa non ha spiegato la ragione per cui non le sarebbe possibile superare la sua asserita «disastrata situazione finanziaria» grazie allo stabile sostegno che, secondo le sue stesse affermazioni, le fornivano e le forniscono, segnatamente, la Commissione, il Ministero Affari esteri italiano, le principali agenzie e i fondi delle Nazioni Unite, le agenzie di cooperazione di diversi paesi, diverse regioni italiane, diversi comuni e province, fondazioni private, la Banca mondiale nonché la Banca islamica di sviluppo.

45      Comunque, dall’ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2002, causa T‑306/01 R, Aden e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑2387, punto 118), risulta che il danno derivante dal fatto che un’associazione debba cessare la propria attività non può essere ritenuto grave dal momento che questa associazione è priva di qualsiasi scopo di lucro.

46      Infine, per quanto attiene all’argomento della richiedente secondo cui l’urgenza di cui si avvale deve a maggior ragione essere riconosciuta in quanto gli argomenti da essa dedotti a sostegno del fumus boni iuris appaiono particolarmente seri, si deve osservare che, indipendentemente dalla forza di tali argomenti, l’eventuale violazione di norme di diritto di rango superiore da parte di un determinato atto non può essere di per sé sufficiente a dimostrare la gravità e l’irreparabilità di un danno derivante da tale violazione. Conseguentemente, alla richiedente non basta far valere tale violazione per dimostrare la sussistenza dei requisiti dell’urgenza (v., in tal senso, ordinanza Agriconsulting Europe/Commissione, cit., punto 36, e giurisprudenza ivi citata).

47      Dalle suesposte considerazioni discende che la domanda di provvedimenti provvisori in esame dev’essere respinta anche per difetto del requisito dell’urgenza, senza che occorra accertare se sia soddisfatto il requisito dell’esistenza di un fumus boni iuris.

48      Ciò considerato, non occorre adottare i provvedimenti istruttori richiesti dalla richiedente, in quanto essi non riguardano né la ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori né il requisito dell’urgenza, ma concernono essenzialmente il requisito del fumus boni iuris e non sono quindi affatto pertinenti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 26 marzo 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


** Lingua processuale: l’italiano.