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Ricorso proposto il 13 novembre 2020 – Ryanair e Laudamotion / Commissione

(Causa T-677/20)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) e Laudamotion GmbH (Schwechat, Austria) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating and I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 6 luglio 2020 sull’aiuto di Stato SA.57539 (2020/N) – Austria – COVID-19 – Aid to Austrian Airlines 1 , e

condannare la Commissione europea alle spese.

Le ricorrenti chiedono inoltre che il loro ricorso sia trattato secondo il procedimento accelerato di cui all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte di Giustizia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe omesso di valutare un possibile aiuto da parte della Lufthansa.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea. La liberalizzazione del mercato del trasporto aereo nell’Unione europea ha permesso la crescita di compagnie aeree a basso costo veramente paneuropee. Autorizzando l’Austria a riservare gli aiuti alla Austrian Airlines, la Commissione europea avrebbe ignorato i danni causati a simili compagnie aeree paneuropee dalle restrizioni ai viaggi dovute alla crisi COVID-19.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e avrebbe commesso manifesti errori di valutazione nell’esaminare il carattere proporzionato dell’aiuto rispetto al danno causato dalle restrizioni ai viaggi dovute alla crisi COVID-19, segnatamente considerando che l’intero danno causato dalla crisi COVID-19 alla Austrian Airlines fosse diretta conseguenza delle restrizioni ai viaggi e omettendo di verificare se la Austrian Airlines avesse ridotto tutte le spese evitabili.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.

Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione.

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1 (GU 2020 C 346, pag. 2)