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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 19 dicembre 2023 – OÜ Voore Mets, AS Lemeks Põlva / Keskkonnaamet

(Causa C-784/23, Voore Mets, AS e Lemeks Põlva )

Lingua processuale: l’estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti in cassazione: OÜ Voore Mets e AS Lemeks Põlva

Resistente in cassazione: Keskkonnaamet

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 2009/147/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possa essere interpretato nel senso che i divieti ivi disposti si applichino solo nella misura necessaria ai fini della conservazione delle popolazioni delle specie interessate a un livello corrispondente, segnatamente, ad esigenze ecologiche, scientifiche e culturali ai sensi dell'articolo 2 della direttiva medesima, garantendo il rispetto delle esigenze economiche e ricreative laddove l'uccisione o il disturbo degli uccelli o la distruzione o il danneggiamento dei loro nidi o delle loro uova non costituiscano lo scopo dell'azione.

Se l'articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 2009/147, nel combinato disposto con l’ articolo 2 della medesima, debba essere interpretato nel senso che gli atti vietati da tali disposizioni durante la stagione riproduttiva degli uccelli siano da considerarsi intenzionali quando, inter alia, si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell'osservazione di singoli volatili, che, in un bosco che debba essere completamente disboscato (taglio a raso), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che sia stato accertato che, nell'area del taglio, nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli.

Se l'articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva 2009/147, nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, debba essere interpretato nel senso che gli atti vietati da tali disposizioni durante la stagione riproduttiva degli uccelli siano da considerarsi intenzionali quando, inter alia, si possa ritenere, sulla base di dati scientifici e dell'osservazione di singoli volatili, che, in un bosco in cui debba essere abbattuta unicamente parte degli alberi (taglio successivo), nidifichino circa dieci coppie di uccelli per ettaro, senza che vi sia motivo di presumere che nell'area del taglio nidifichino esemplari di specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli.

Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva 2009/147, nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, possa essere interpretato nel senso della loro compatibilità con la normativa di uno Stato membro che consenta di derogare ai divieti di cui all'articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva medesima, per consentire l'effettuazione di tagli a raso durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali.

Se l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, della direttiva 2009/147, nel combinato disposto con l’articolo 2 della medesima, possa essere interpretato nel senso della sua compatibilità con la normativa di uno Stato membro che consenta deroghe ai divieti di cui all'articolo 5, lettere a), b) e d), della direttiva medesima, per consentire l'effettuazione di tagli successivi durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali.

Nell’ipotesi in cui la direttiva 2009/147 non consenta l’effettuazione del taglio a raso, durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali, se tale disciplina sia conforme con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si applichi anche laddove l’abbattimento non pregiudichi specie di uccelli che si trovano in condizioni sfavorevoli.

Nell’ipotesi in cui la direttiva 2009/147 non consenta l’effettuazione del taglio successivo, durante il periodo di riproduzione e di allevamento degli uccelli, al fine di evitare danni significativi alle proprietà forestali, se tale disciplina sia conforme con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si applichi anche laddove l’abbattimento non pregiudichi specie di uccelli che si trovino in condizioni sfavorevoli.

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Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7)