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Impugnazione proposta il 28 aprile 2011 da Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. avverso l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 4 febbraio 2011, causa F-34/10, Arango Jaramillo e a. / BEI

(Causa T-234/11 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Oscar Orlando Arango Jaramillo e a. (Lussemburgo, Lussemburgo), Maria Esther Badiola (Lussemburgo), Marcella Bellucci (Lussemburgo), Stefan Bidiuc (Grevenmacher, Lussemburgo), Raffaella Calvi (Schuttrange, Lussemburgo), Maria José Cerrato (Lussemburgo), Sara Confortola (Verona, Italia), Carlos D'Anglade (Lussemburgo), Nuno Da Fonseca Pestana Ascenso Pires (Lussemburgo), Andrew Davie (Medernach, Lussemburgo), Marta De Sousa e Costa Correia (Itzig, Lussemburgo), Nausica Di Rienzo (Lussemburgo), José Manuel Fernandez Riveiro (Sandweiler, Lussemburgo), Eric Gällstad (Rameldange, Lussemburgo), Andres Gavira Etzel (Lussemburgo), Igor Greindl (Canach, Lussemburgo), José Doramas Jorge Calderon (Lussemburgo), Monica Lledo Moreno (Sandweiler), Antonio Lorenzo Ucha (Lussemburgo), Juan Antonio Magaña-Campos (Lussemburgo), Petia Manolova (Bereldange, Lussemburgo), Ferran Minguella Minguella (Gonderange, Lussemburgo), Barbara Mulder-Bahovec (Lussemburgo), István Papp (Lussemburgo), Stephen Richards (Blaschette, Lussemburgo), Lourdes Rodriguez Castellanos (Sandweiler), Daniela Sacchi (Mondorf-les-Bains, Lussemburgo), Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos (Almargem do Bispo, Portogallo), Isabelle Stoffel (Mondorf-les-Bains), Fernando Torija (Lussemburgo), Maria del Pilar Vargas Casasola (Lussemburgo), Carolina Vento Sánchez (Lussemburgo), Pé Verhoeven (Bruxelles, Belgio), Sabina Zajc (Contern, Lussemburgo) e Peter Zajc (Contern) (rappresentanti: B. Cortese e C. Cortese, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Banca europea degli investimenti

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l'ordinanza impugnata, respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla BEI nella causa F-34/10 e rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica affinché statuisca nel merito e sulle spese in conformità alle conclusioni presentate alle ricorrenti in primo grado;

in subordine, considerata la novità delle questioni di diritto sollevate dalla presente impugnazione, suddividere le spese tra le parti secondo equità.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti fanno valere tre motivi.

1. Primo motivo, diviso in tre parti, vertente su un errore di diritto nella determinazione del termine ragionevole applicabile alla proposizione del ricorso nelle cause che vedono la BEI contrapposta ai suoi agenti.

-    Con la prima parte, le ricorrenti contestano al TFP di aver dato alla giurisprudenza riguardante i termini di ricorso degli agenti della BEI una portata ad essa estranea, abbandonando di fatto la regola del termine ragionevole, che è per sua stessa natura flessibile ed aperta al concreto bilanciamento degli interessi in gioco, per sostituirvi un termine di tre mesi di applicazione rigorosa e generalizzata.

-    Con la seconda parte, le ricorrenti fanno valere che, con riferimento alle controversie tra la BEI e i suoi agenti, non è fissato alcun termine nei testi normativi applicabili, mentre il TFP avrebbe applicato il termine di tre mesi e dieci giorni previsto, per analogia, all'art. 91 dello Statuto dei funzionari, nonché all'art. 100, n. 3, del regolamento di procedura.

-    Con la terza parte, le ricorrenti rilevano la violazione del principio di proporzionalità, nonché la violazione del loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, avendo il TFP qualificato come irragionevole il termine, osservato dalle ricorrenti, recante qualche secondo di differenza rispetto ai termini di riferimento, applicabili nelle relazioni statutarie.

2. Secondo motivo, invocato in subordine e vertente su un errore di diritto nell'interpretazione delle norme procedurali applicabili, lette alla luce di principio del caso fortuito.

3. Terzo motivo invocato in subordine, vertente sullo snaturamento degli elementi di prova atti a dimostrare l'esistenza del caso fortuito e su una violazione delle norme istruttorie e di organizzazione del procedimento.

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