Language of document : ECLI:EU:T:2013:49





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 31 gennaio 2013 –
Spagna / Commissione

(causa T‑235/11)

«Fondo di coesione – Riduzione del concorso finanziario inizialmente concesso dal Fondo a cinque progetti attinenti alla creazione di talune linee della rete ferroviaria ad alta velocità in Spagna – Termine per l’adozione di una decisione – Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1164/94 – Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1386/2002 – Consegne complementari – Lavori o servizi complementari – Nozione di “circostanza imprevista” – Articolo 20, paragrafo 2, lettere e) ed f), della direttiva 93/38/CEE»

1.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali – Regolamento n. 1164/94 – Sospensione o riduzione del concorso finanziario a seguito di irregolarità – Previsione di un termine per l’adozione della decisione della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1164/94, allegato II, articolo H, § 2) (v. punto 32)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche (v. punti 32, 33)

3.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione di un regolamento di applicazione alla luce del regolamento principale (v. punto 37)

4.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Aggiudicazione degli appalti – Principi di parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza – Portata – Modifica da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, successivamente all’aggiudicazione, di una delle condizioni di quest’ultima – Inammissibilità [Direttiva del Consiglio, artt. 4, § 2, e 20, § 2, e) e f)] (v. punti 45-48, 52-55, 63, 66-71)

5.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva – Ricorso alla procedura negoziata – Limiti (Direttiva del Consiglio 93/38) (v. punti 57, 58)

6.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Inadempimento – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 93/38) (v. punto 59)

7.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Aggiudicazione di appalto – Modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità – Nozione di modifica sostanziale (Direttiva del Consiglio 93/38) (v. punto 70)

8.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni – Direttiva 93/38 – Deroghe alle norme comuni – Interpretazione restrittiva – Intervento di circostanze impreviste – Onere della prova (Direttiva del Consiglio 93/38, art. 20, § 2) (v. punti 80-86, 89-94, 97-103, 105, 106)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C (2011) 1023 def. della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione alle fasi di progetti dal titolo «Fornitura e montaggio di materiali di linea nella linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lérida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità ferroviaria Madrid-Barcellona. Tratto Lérida-Martorell (Piattaforma, 1a fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragoza-Barcellona-Frontiera francese. Accessi alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lérida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola – Avinyonet del Penedés française» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (Piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014) e, in subordine, domanda di annullamento parziale della stessa decisione per quanto concerne le correzioni apportate dalla Commissione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.