Language of document : ECLI:EU:T:2013:348

Causa T‑234/11 P-RENV-RX

Oscar Orlando Arango Jaramillo e altri

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Riesame della sentenza del Tribunale – Rigetto del ricorso di primo grado in quanto irricevibile – Pensioni – Aumento del contributo al regime pensionistico – Termine di ricorso – Termine ragionevole»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) del 9 luglio 2013

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Rigetto – Qualificazione giuridica dei fatti – Ricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

2.      Ricorso dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Termini – Requisito di un termine ragionevole – Applicazione per analogia dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto – Inammissibilità – Valutazione in base alle circostanze del caso di specie

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

3.      Impugnazione – Accoglimento dell’impugnazione – Decisione sul merito della controversia da parte del giudice dell’impugnazione – Presupposto – Causa matura per la decisione

(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 13, § 1)

1.      Il giudice di primo grado è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il giudice di primo grado abbia accertato o valutato i fatti, il giudice dell’impugnazione è competente ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conclusioni in diritto che il giudice di primo grado ne ha tratto.

Al riguardo, la questione se il giudice di primo grado potesse legittimamente concludere, in base ai fatti del caso di specie, che il ricorso non era stato proposto entro un termine ragionevole costituisce una questione di diritto sottoposta al controllo del giudice dell’impugnazione.

(v. punti 27, 28)

2.      Né il Trattato FUE né il regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, adottato dal consiglio di amministrazione di quest’ultima ai sensi dell’articolo 29 del regolamento interno della Banca, contengono indicazioni sul termine di ricorso applicabile alle controversie tra la Banca e i suoi agenti. La conciliazione tra, da un lato, il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il soggetto disponga di un termine sufficiente per valutare la legittimità dell’atto per esso lesivo e preparare, se del caso, il suo ricorso e, dall’altro, l’esigenza della certezza del diritto, che impone che, decorso un determinato termine, gli atti adottati dagli organi dell’Unione divengano definitivi, richiede comunque che tali controversie vengano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine ragionevole.

il carattere «ragionevole» di un termine, che si tratti della durata di un procedimento amministrativo o giurisdizionale o di un termine, che incide direttamente sulla ricevibilità di un ricorso, deve essere sempre valutato in considerazione di tutte le circostanze del caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del procedimento e del comportamento delle parti in causa. Ne consegue, in generale, che la nozione di termine ragionevole non può essere intesa come riferita a un termine di decadenza specifica e, in particolare, che il termine di tre mesi previsto all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari non può essere applicato per analogia, come termine di decadenza, agli agenti della Banca allorché essi propongono un ricorso di annullamento avverso un atto da essa emanato che li danneggia.

Di conseguenza, il solo fatto che un agente della Banca europea per gli investimenti abbia proposto un ricorso di annullamento di un atto di quest’ultima per lui lesivo oltre un termine di tre mesi e dieci giorni non è sufficiente a far dichiarare la tardività di tale ricorso, poiché il giudice dell’Unione deve in ogni caso verificare la ragionevolezza del termine in considerazione delle circostanze proprie della fattispecie.

(v. punti da 30 a 32)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 37)