Language of document : ECLI:EU:T:2012:311

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

19 giugno 2012

Causa T‑234/11 P

Oscar Orlando Arango Jaramillo e altri

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Pensioni – Contributo al regime pensionistico – Rigetto del ricorso di primo grado in quanto manifestamente irricevibile – Termine di ricorso – Tardività – Termine ragionevole»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 4 febbraio 2011, Arango Jaramillo e a./BEI (F‑34/10).

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il sig. Oscar Orlando Arango Jaramillo e gli altri 34 agenti della Banca europea degli investimenti (BEI), i cui nomi compaiono in allegato, sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nel contesto della presente istanza.

Massime

1.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Termini – Requisito di un termine ragionevole

(Art. 270 TFUE)

2.      Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso – Termini – Requisito di un termine ragionevole – Applicazione per analogia dell’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto – Presentazione dopo la scadenza del termine di tre mesi – Requisito non soddisfatto

(Art. 270 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

3.      Procedimento giurisdizionale – Termini di ricorso – Decadenza – Caso fortuito o di forza maggiore – Nozione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, secondo comma)

1.      Né il Trattato FUE né il regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, adottato dal suo consiglio di amministrazione, conformemente all’articolo 29 del regolamento interno della Banca, contengono indicazioni sul termine di ricorso applicabile alle controversie tra la Banca e i suoi agenti. Il contemperamento tra, da un lato, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il singolo disponga di un termine sufficiente a valutare la legittimità dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso e, dall’altro, il requisito della certezza del diritto, che vuole che, decorso un certo termine, gli atti adottati dagli organi dell’Unione divengano definitivi, richiede che tali controversie siano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine ragionevole.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale: 23 febbraio 2001, De Nicola/BEI (T‑7/98, T‑208/98 e T‑109/99, RaccFP pag. I‑A‑49 e II‑185, punti da 97 a 99); 6 marzo 2001, Dunnett e a./BEI (T‑192/99, Racc. pag. II‑813, punti da 51 a 53); 6 dicembre 2002, D/BEI (T‑275/02 R, RaccFP pag. I‑A‑259 e II‑1295, punti 31 e 32)

2.      Un’interpretazione a contrario della giurisprudenza è ammissibile dal momento che qualsiasi altra interpretazione della stessa non sarebbe né adeguata né compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione applicabili. Solo una stretta applicazione delle regole di procedura che stabiliscono un termine di decadenza consente di rispondere all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare discriminazioni o trattamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia. È stato dichiarato, per analogia con il termine di ricorso di cui all’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, che un termine di tre mesi doveva essere considerato, in linea di principio, ragionevole per la presentazione, da parte di un agente della Banca europea per gli investimenti, di un ricorso di annullamento di un atto di quest’ultima che gli arreca pregiudizio. Da quest’ultima giurisprudenza deriva a contrario che qualsiasi ricorso, proposto da un agente della Banca dopo la scadenza del termine di tre mesi, aumentato del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza, in linea di principio deve essere considerato proposto entro un termine non ragionevole.

(v. punto 27)

Riferimento:

Corte: 13 giugno 1958, Meroni/Alta Autorità (9/56, Racc. pag. 9, punto 27); 22 settembre 2011, Bell & Ross/UAMI (C‑426/10 P, Racc. pag. I‑8849, punti 43, 54 e 55)

Tribunale: 30 marzo 2000, Méndez Pinedo/BCE (T‑33/99, RaccFP pag. I‑A‑63 e II‑273, punti 33 e 34); De Nicola/BEI, cit., punto 107; D/BEI, cit., punto 33, e giurisprudenza ivi citata

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 51)

Riferimento:

Corte: 12 luglio 1984, Ferriera Valsabbia/Commissione (209/83, Racc. pag. 3089, punto 22); 15 dicembre 1994, Bayer/Commissione (C‑195/91 P, Racc. pag. I‑5619, punto 31); 18 gennaio 2005, Zuazaga Meabe/UAMI (C‑325/03 P, Racc. pag. I‑403, punto 25); 8 novembre 2007, Belgio/Commissione (C‑242/07 P, Racc. pag. I‑9757, punto 17)