Language of document : ECLI:EU:C:2024:292

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

11 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Prestazioni familiari – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Prestazioni di malattia – Ambito di applicazione – Indennità di congedo per prestatore di assistenza – Cittadino di uno Stato membro che risiede e lavora in un altro Stato membro e assiste un suo familiare nel primo Stato membro – Carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti – Articolo 4 – Parità di trattamento»

Nella causa C‑116/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), con decisione del 23 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 27 febbraio 2023, nel procedimento

XXXX,

con l’intervento di:

Sozialministeriumservice,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún (relatrice), giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per XXXX, da K. Mayr e D. Menkovic, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll e C. Leeb, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da F. Clotuche-Duvieusart e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 3, 4, 7 e 21 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifica in GU 2004, L 200, pag. 1), nonché del principio di effettività.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XXXX e il Sozialministeriumservice (servizio ministeriale per gli affari sociali, Austria) (in prosieguo: il «servizio ministeriale») in merito al rifiuto di quest’ultimo di concedere a XXXX un’indennità di congedo per prestatore di assistenza.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 883/2004

3        I considerando 8, 12 e 16 del regolamento n. 883/2004 sono così formulati:

«(8)      Il principio generale della parità di trattamento è di particolare importanza per i lavoratori che non risiedono nello Stato membro in cui lavorano, compresi i lavoratori frontalieri.

(9)      In varie occasioni la Corte di giustizia si è pronunciata sulla possibilità di assimilare prestazioni, redditi e fatti. Questo principio dovrebbe essere adottato esplicitamente e sviluppato, rispettando comunque il contenuto e lo spirito delle sentenze giurisdizionali.

(...)

(12)      Alla luce della proporzionalità si dovrebbe provvedere affinché il principio dell’assimilazione di fatti o avvenimenti non porti a risultati oggettivamente ingiustificati o al cumulo di prestazioni della stessa natura per lo stesso periodo.

(...)

(16)      All’interno della Comunità non c’è in linea di principio alcuna giustificazione per far dipendere i diritti in materia di sicurezza sociale dal luogo di residenza dell’interessato; anche se, in determinati casi specifici, in particolare per prestazioni speciali che hanno un legame con l’ambiente economico e sociale dell’interessato potrebbe essere preso in considerazione il luogo di residenza».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a)      le prestazioni di malattia;

(...)

h)      le prestazioni di disoccupazione;

(...)».

5        L’articolo 4 del suddetto regolamento così recita:

«Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, le persone alle quali si applica il presente regolamento godono delle stesse prestazioni e sono soggette agli stessi obblighi di cui alla legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato».

6        L’articolo 5 del medesimo regolamento dispone quanto segue:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento e in considerazione delle disposizioni particolari di attuazione previste, si applica quanto segue:

a)      laddove a titolo della legislazione dello Stato membro competente il beneficio di prestazioni di sicurezza sociale o altri redditi producano effetti giuridici, le pertinenti disposizioni di detta legislazione si applicano altresì in caso di beneficio di prestazioni equivalenti acquisite a titolo della legislazione di un altro Stato membro o di redditi acquisiti in un altro Stato membro;

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

7        Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 883/2004:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, le prestazioni in denaro dovute a titolo della legislazione di uno o più Stati membri o del presente regolamento non sono soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice».

8        L’articolo 11 di detto regolamento così dispone:

«1.      Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(...)

3.      Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)      una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(...)».

9        L’articolo 21 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.      La persona assicurata e i suoi familiari che risiedono o dimorano in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente hanno diritto a prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza o di dimora, tali prestazioni possono essere corrisposte dall’istituzione del luogo di residenza o di dimora per conto dell’istituzione competente ai sensi della legislazione dello Stato membro competente.

(...)».

 Regolamento (UE) n. 492/2011

10      L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1), così dispone:

«1.      Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2.      Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali».

 Diritto austriaco

 L’AVRAG

11      L’articolo 14a, paragrafo 1, dell’Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (legge recante adeguamento della normativa in materia di contratti di lavoro, BGBl. 459/1993), nella sua versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AVRAG»), così prevede:

«Il lavoratore dipendente può chiedere per iscritto una riduzione dell’orario normale di lavoro, una modifica dell’orario di lavoro o un congedo non retribuito allo scopo di accompagnare un parente stretto (...) alla fine della vita per un periodo determinato, non superiore a tre mesi, precisandone l’inizio e la durata, e ciò anche nel caso in cui il lavoratore dipendente e il parente stretto non facciano parte dello stesso nucleo familiare (...)».

12      L’articolo 14c, paragrafo 1, di tale legge così recita:

«A condizione che il rapporto di lavoro abbia raggiunto una durata ininterrotta di tre mesi, il lavoratore subordinato e il datore di lavoro possono concordare per iscritto un congedo non retribuito per prestatore di assistenza, di durata da uno a tre mesi, affinché il lavoratore dipendente possa curare o assistere un parente stretto, ai sensi dell’articolo 14a, il quale, alla data di inizio del congedo per prestatore di assistenza, percepisca un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di livello 3 o superiore, in applicazione dell’articolo 5 del Bundespflegegeldgesetz [(legge federale sull’assegno di assistenza per persone non autosufficienti, BGBl. 110/1993), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il “BPGG”)] (...)».

 Il BPGG

13      L’articolo 3a del BPGG è così formulato:

«1.      Hanno diritto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti, in applicazione della presente legge, anche senza beneficiare di una prestazione di base di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, i cittadini austriaci la cui residenza abituale si trovi nel territorio nazionale, a meno che un altro Stato membro sia competente per le prestazioni di assistenza in applicazione del regolamento [n. 883/2004] (...).

2.      Sono equiparati a cittadini austriaci:

1)      gli stranieri che non rientrano in nessuno dei seguenti punti, purché la parità di trattamento risulti da convenzioni internazionali o dal diritto dell’Unione, o

(...)

3)      le persone che beneficiano di un diritto di soggiorno in virtù del diritto dell’Unione (...)

(...)».

14      Ai sensi dell’articolo 21c del BPGG:

«1.      Le persone che hanno concordato un congedo per prestatore di assistenza ai sensi dell’articolo 14c dell’AVRAG (...) beneficiano, per la durata del congedo stesso, ma per un massimo di tre mesi, di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza in applicazione delle disposizioni della presente sezione. (...) L’indennità di congedo per prestatore di assistenza spetta di diritto.

2.      Prima di poter beneficiare dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza, la persona in congedo deve essere stata assicurata, in forza del rapporto di lavoro ormai sospeso, per un periodo ininterrotto di tre mesi (...) e beneficiare di una copertura totale (...). Salvo disposizione contraria della presente legge o di un decreto adottato in base al paragrafo 5, l’indennità di congedo per prestatore di assistenza è dovuta fino a concorrenza dell’importo di base delle indennità di disoccupazione (...).

3.      Le persone che, per accompagnare un parente stretto al termine della vita o un figlio gravemente malato, usufruiscono di un congedo di solidarietà familiare

1)      in applicazione dell’articolo 14a o dell’articolo 14b dell’AVRAG (...)

(...)

beneficiano, durante il congedo di solidarietà familiare, di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza in applicazione della presente sezione. (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      Il ricorrente nel procedimento principale, un cittadino italiano che risiede e lavora in Austria dal 2013, ha concordato con il suo datore di lavoro, conformemente all’articolo 14c, paragrafo 1, dell’AVRAG, un congedo per prestatore di assistenza per il periodo compreso tra il 1º maggio 2022 e il 13 giugno 2022, al fine di prendersi cura del padre, che era residente in Italia.

16      Il 10 maggio 2022 detto ricorrente ha presentato al servizio ministeriale una domanda di indennità di congedo per prestatore di assistenza sulla base dell’articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG, per il periodo compreso tra il 10 maggio 2022 e il 13 giugno 2022, in ragione delle cure permanenti richieste dallo stato di salute di suo padre. Quest’ultimo, che sembrava beneficiare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti ai sensi della normativa italiana, presentava un grado di non autosufficienza che gli avrebbe dato diritto, qualora avesse avuto la sua residenza abituale in Austria, ad un assegno di non autosufficienza di livello 3, sulla base dell’articolo 3a del BPGG.

17      Il padre del ricorrente nel procedimento principale è deceduto il 29 maggio 2022.

18      Con decisione del 7 giugno 2022 il servizio ministeriale ha respinto la domanda del ricorrente nel procedimento principale, sulla base del rilievo che suo padre non riceveva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in forza del diritto austriaco, mentre il versamento di un assegno siffatto alla persona assistita sarebbe una condizione necessaria per la fruizione, da parte della persona prestatrice di assistenza, dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza in forza della normativa austriaca applicabile.

19      Il 7 luglio 2022 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale, Austria), giudice del rinvio, sostenendo che l’indennità di congedo per prestatore di assistenza non ha carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti, in quanto quest’ultimo è concesso e versato alla persona assistita, mentre l’indennità di congedo per prestatore di assistenza è concessa e versata alla persona prestatrice di assistenza. Quest’ultima indennità costituirebbe quindi un aiuto sociale in favore della persona che presta assistenza, di modo che la sua concessione sarebbe determinata dal luogo di lavoro di quest’ultima. Infatti, una siffatta indennità dovrebbe essere considerata quale «prestazione di malattia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004. Pertanto, dal momento che lavora in Austria, il ricorrente nel procedimento principale ritiene che gli sia applicabile, nel caso di specie, la normativa austriaca che prevede tale indennità, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di detto regolamento, e che egli debba beneficiare dell’indennità stessa, avente natura di prestazione in denaro, benché soggiorni in un altro Stato membro, in applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, di detto regolamento.

20      Peraltro, il ricorrente nel procedimento principale sostiene che l’interpretazione contenuta nella decisione del 7 giugno 2022 del servizio ministeriale esclude, essenzialmente, dal beneficio dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza i cittadini dell’Unione europea non aventi la cittadinanza austriaca, poiché solo questi ultimi possono, in generale, avere genitori residenti al di fuori del territorio austriaco. Detta interpretazione costituirebbe quindi una discriminazione indiretta dei lavoratori migranti o, quantomeno, una restrizione alla libera circolazione dei lavoratori, contraria all’articolo 45 TFUE e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011.

21      Il giudice del rinvio osserva, in primo luogo, che, benché le parti del procedimento principale concordino nel qualificare come «prestazione di malattia» l’indennità di congedo per prestatore di assistenza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, sarebbe altresì ipotizzabile che detta indennità abbia carattere di indennità per interruzione temporanea del lavoro, così da giustificare un suo trattamento come indennità di disoccupazione.

22      In secondo luogo, per quanto riguarda la qualificazione dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza come «prestazione in denaro», tale giudice rinvia alla giurisprudenza della Corte secondo la quale le prestazioni corrisposte alla persona che presta assistenza sono considerate «prestazioni di malattia» ai sensi del regolamento n. 883/2004. Poiché l’indennità di cui trattasi è concessa alla persona che presta assistenza ma, in definitiva, va a beneficio della persona assistita, essa dovrebbe, di conseguenza, essere qualificata non come «prestazione in denaro», bensì come «prestazione in natura», dovuta unicamente per prendersi cura di persone residenti in Austria. Tuttavia, sarebbe altresì possibile ipotizzare che tale indennità rientri non già nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004, bensì nello status della persona che presta assistenza sotto il profilo del diritto del lavoro, con la conseguenza che essa sarebbe dovuta qualora la persona prestatrice di assistenza rispondesse ai requisiti di cui all’articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG, indipendentemente dal luogo di residenza della persona assistita.

23      In terzo luogo, detto giudice si chiede se il fatto che il ricorrente nel procedimento principale abbia esercitato il suo diritto alla libera circolazione dieci anni fa, stabilendosi in Austria, incida sull’applicazione del regolamento n. 883/2004 e se, di conseguenza, il rifiuto di concedergli l’indennità di congedo per prestatore di assistenza non osti all’esercizio di tale diritto alla libera circolazione.

24      In quarto luogo, per quanto riguarda il requisito previsto all’articolo 3a del BPGG, secondo il quale il beneficio dell’assegno di assistenza austriaco per persone non autosufficienti è riservato alle persone assistite aventi la loro residenza abituale nel territorio austriaco, lo stesso giudice osserva che è naturalmente più agevole per i cittadini austriaci soddisfare tale criterio, rispetto ai cittadini di altri Stati membri, quale, nel caso di specie, il padre del ricorrente nel procedimento principale, che risiedeva in Italia e sembrava percepire un assegno italiano di assistenza per persone non autosufficienti. Il giudice del rinvio si interroga pertanto in merito all’esistenza di una discriminazione indiretta, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, fondata sulla cittadinanza ma altresì sul luogo di residenza, dal momento che l’obbligo, per poter richiedere l’indennità di congedo per prestatore di assistenza, che la persona assistita riceva un assegno austriaco di assistenza per persone non autosufficienti di livello 3 o superiore inciderebbe maggiormente sui lavoratori migranti, come il ricorrente nel procedimento principale, rispetto ai cittadini austriaci, i cui genitori hanno, generalmente, la loro residenza abituale in Austria.

25      In quinto luogo, tale giudice chiede, tenuto conto della giurisprudenza del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), da cui risulta che ogni ente previdenziale è chiamato a procedere alla valutazione delle domande con spirito di applicazione sociale del diritto in senso favorevole all’assicurato, in che limiti occorra tener conto del fatto che il ricorrente nel procedimento principale presentava i requisiti per il versamento di un’altra indennità nazionale più favorevole, ossia l’indennità per congedo di solidarietà familiare di cui all’articolo 21c, paragrafo 3, del BPGG, la quale non dipende dal versamento, alla persona assistita, di un assegno austriaco di assistenza per persone non autosufficienti. Esso si chiede se, nonostante il fatto che tale giurisprudenza non sia applicabile al servizio ministeriale, che non ha natura di organismo di previdenza sociale, e nonostante il fatto che il ricorrente nel procedimento principale non abbia chiesto di beneficiare di tale indennità per congedo di solidarietà familiare, la situazione di cui trattasi non riveli una discriminazione indiretta, contraria, segnatamente, all’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e all’articolo 7 della Carta.

26      Alla luce di tali circostanze, il Bundesverwaltungsgericht (Tribunale amministrativo federale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’indennità di congedo per prestatore di assistenza rappresenti una prestazione di malattia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 o, eventualmente, un’altra prestazione di cui all’articolo 3 del regolamento medesimo

2)      Qualora si tratti di prestazione di malattia, se l’indennità di congedo per prestatore di assistenza sia una prestazione in denaro ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 883/2004.

3)      Se l’indennità di congedo per prestatore di assistenza sia una prestazione per la persona che presta assistenza o per la persona non autosufficiente.

4)      Se, pertanto, una fattispecie in cui un richiedente l’indennità di congedo per prestatore di assistenza – un cittadino italiano che vive stabilmente in Austria, nel Bundesland Oberösterreich (Land federale dell’Alta Austria), dal 28 giugno 2013, che lavora in Austria nel citato Land, ininterrottamente dal 1° luglio 2013 presso il medesimo datore di lavoro, cosicché non sussiste in capo al richiedente alcun elemento indicante uno status di lavoratore frontaliero – concorda con il datore di lavoro un congedo di assistenza per assistere il padre, cittadino italiano che vive stabilmente in Italia (Sassuolo) per il periodo rilevante ai fini del procedimento, ossia dal 1° maggio 2022 al 13 giugno 2022, e chiede al [servizio ministeriale] l’erogazione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.

5)      Se l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 883/2004 o il principio di non discriminazione nelle diverse espressioni nel diritto europeo [ad esempio: articolo 18 TFUE, articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, e simili] ostino a una normativa nazionale che subordina l’erogazione dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza alla titolarità, da parte della persona non autosufficiente, dell’assegno di assistenza austriaco a partire dal livello di inquadramento 3.

6)      Se, in una fattispecie come quella in esame, il principio di effettività o il principio di non discriminazione, entrambi sanciti dal diritto dell’Unione, nelle diverse espressioni nel diritto europeo [ad esempio: articolo 18 TFUE, articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004, e simili] ostino all’applicazione di una disposizione nazionale o di una giurisprudenza consolidata a livello nazionale che non prevede alcun margine per una riqualificazione di una “domanda di indennità di congedo per prestatore di assistenza” come “domanda di congedo di solidarietà familiare”, poiché è stato chiaramente utilizzato un formulario relativo a una “domanda di indennità di congedo per prestatore di assistenza” e non a una “domanda di congedo di solidarietà familiare” ed è stato anche chiaramente concluso con il datore di lavoro un accordo che parla di “assistenza a favore di parenti stretti” e non di “assistenza di fine vita” – benché, visto il decesso nel frattempo intervenuto del padre non autosufficiente, la situazione sottostante avrebbe soddisfatto in linea di principio anche i presupposti per l’indennità di congedo per prestatore di assistenza a titolo di congedo di solidarietà familiare, se solo fosse stato concluso un accordo diverso con il datore di lavoro e fosse stata presentata all’autorità un’altra domanda.

7)      Se l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 o un’altra disposizione del diritto dell’Unione (ad esempio l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali) osti a una disposizione nazionale (articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG) che subordina l’erogazione dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza alla titolarità, da parte della persona non autosufficiente, dell’assegno di assistenza austriaco a partire dal livello di inquadramento 3, mentre un’altra disposizione nazionale (articolo 21c, paragrafo 3, del BPGG), se applicata alla medesima fattispecie, non subordina la prestazione a una condizione equivalente».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulle questioni dalla prima alla quarta

27      Con le sue questioni dalla prima alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, debba essere interpretata nel senso che essa comprende un’indennità di congedo per prestatore di assistenza versata ad un lavoratore dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che beneficia, a tale titolo, di un congedo non retribuito. In caso affermativo, il giudice stesso chiede se una siffatta indennità rientri nella nozione di «prestazioni in denaro», ai sensi del citato regolamento.

 Sulla ricevibilità

28      La Commissione europea sostiene, senza eccepire formalmente l’irricevibilità di tali questioni, che esse non sono pertinenti ai fini della soluzione della controversia principale, sulla base del rilievo che l’articolo 45 TFUE e l’articolo 7 del regolamento n. 492/2011 si applicano a prescindere dalla questione se l’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi nel procedimento principale rientri o meno nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004.

29      Al riguardo è opportuno ricordare la giurisprudenza consolidata secondo cui le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che esso individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 7 dicembre 2023, Obshtina Razgrad, C‑441/22 e C‑443/22, EU:C:2023:970, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

30      Orbene, nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che il giudice del rinvio ritiene pertinente, ai fini della soluzione della controversia principale, la risposta che la Corte fornirà a dette questioni, segnatamente per qualificare, alla luce del diritto dell’Unione, l’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi. Non si può quindi ritenere che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta dal giudice nazionale non sia manifestamente necessaria a quest’ultimo per dirimere la controversia di cui è investito.

31      Di conseguenza, le questioni dalla prima alla quarta sono ricevibili.

 Nel merito

32      In via preliminare, occorre sottolineare che la distinzione fra le prestazioni escluse dalla sfera di applicazione del regolamento n. 883/2004 e le prestazioni che vi rientrano è basata essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare le sue finalità ed i presupposti della sua concessione, e non sul fatto che una prestazione sia o meno qualificata come previdenziale dalla normativa nazionale (sentenza del 15 giugno 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

33      Deriva, quindi, da una giurisprudenza costante che una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se, dall’altro, si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. Queste due condizioni sono cumulative (sentenza del 15 giugno 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

34      Per quanto riguarda la prima condizione enunciata al punto precedente della presente sentenza, si deve ricordare che essa è soddisfatta laddove la concessione di una prestazione avvenga secondo criteri oggettivi che, ove soddisfatti, danno diritto alla prestazione senza che l’autorità competente possa tener conto di altre circostanze personali (sentenza del 15 giugno 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

35      Nel caso di specie, tale prima condizione risulta soddisfatta, dato che l’indennità di cui trattasi nel procedimento principale è concessa ipso iure, conformemente all’articolo 21c, paragrafo 1, ultima frase, del BPGG, qualora il richiedente benefici di un congedo per prestatore di assistenza, senza che il servizio ministeriale tenga conto di altre circostanze personali afferenti a quest’ultimo.

36      Per quanto attiene alla seconda condizione enunciata al punto 33 della presente sentenza, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 menziona esplicitamente le «prestazioni di malattia», le quali sono le prestazioni che hanno come scopo essenziale la guarigione del paziente, procurando le cure che il suo stato di salute richiede, e coprono, quindi, il rischio connesso ad uno stato morboso (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2023, Thermalhotel Fontana, C‑411/22, EU:C:2023:490, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

37      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che sono assimilate a «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, spese causate dallo stato di mancanza di autonomia della persona assistita, relative, in maniera concomitante o meno, alle cure dispensate a tale persona e al miglioramento della sua vita quotidiana, come, in particolare, spese che le garantiscono l’assistenza da parte di terzi, dal momento che tali spese mirano a migliorare le condizioni di salute e la vita delle persone non autosufficienti [v., in tal senso, sentenze del 5 marzo 1998, Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, punti 23 e 24, e del 25 luglio 2018, A (Aiuto per una persona con disabilità), C‑679/16, EU:C:2018:601, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata].

38      Nel caso di specie, la concessione dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza, di cui trattasi nel procedimento principale, è indubbiamente riconducibile allo status di lavoratore dipendente della persona che presta assistenza. Tuttavia, da un lato, tale concessione è subordinata alla condizione che la persona assistita benefici di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza del diritto austriaco.

39      D’altro lato, risulta che l’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi nel procedimento principale, benché concessa e versata alla persona che presta assistenza al fine di compensare la perdita di retribuzione subita durante il suo congedo non retribuito, è altresì e principalmente destinata, in ultima analisi, a consentire alla persona che presta assistenza di fornire le cure richieste dallo stato di salute della persona assistita, cosicché essa va a beneficio, anzitutto, di quest’ultima.

40      Tanto premesso, si deve dichiarare che l’indennità di congedo per prestatore di assistenza, di cui al procedimento principale, rientra nella nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004.

41      Per quanto riguarda, poi, la questione se tale indennità sia da qualificarsi come «prestazione in denaro», ai sensi di tale regolamento, occorre precisare che detta indennità consiste in una somma di denaro fissa, versata periodicamente al prestatore di assistenza, senza tener conto dell’onere reale delle cure, diretta a compensare la perdita di retribuzione connessa al congedo per prestatore di assistenza, nonché ad alleviare gli oneri derivanti da tale congedo.

42      A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il versamento dei contributi di un terzo a cui una persona non autosufficiente ricorre per l’assistenza a domicilio va parimenti qualificato come prestazione in denaro, in ragione del suo carattere accessorio rispetto alla prestazione di cure propriamente detta, nel senso che esso mira a rendere più agevole il ricorso alle cure (v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2004, Gaumain-Cerri e Barth, C‑502/01 e C‑31/02, EU:C:2004:413, punto 27).

43      Di conseguenza, anche l’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi nel procedimento principale, che riveste, segnatamente, carattere accessorio rispetto alla prestazione di cure propriamente detta, deve essere qualificata come «prestazione in denaro» ai sensi del regolamento n. 883/2004.

44      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni dalla prima alla quarta dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, comprende un’indennità di congedo per prestatore di assistenza versata ad un lavoratore dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che beneficia, a questo titolo, di un congedo non retribuito. Di conseguenza, una siffatta indennità rientra parimenti nella nozione di «prestazioni in denaro» ai sensi del citato regolamento.

 Sulla quinta questione

45      Si deve anzitutto rilevare che, nell’ambito della sua quinta questione, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 18 TFUE.

46      A tal proposito, occorre ricordare che spetta alla Corte, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e quest’ultima, istituita dall’articolo 267 TFUE, fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia che gli è sottoposta. In tale prospettiva spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte può essere condotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nella formulazione della sua questione (sentenza del 7 settembre 2023, Groenland Poultry, C‑169/22, EU:C:2023:638, punto 47 e giurisprudenza citata).

47      Per quanto riguarda l’articolo 18 TFUE, la Corte ha più volte rilevato che tale disposizione del Trattato è destinata ad applicarsi in maniera autonoma unicamente a situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione per le quali il Trattato FUE non preveda norme specifiche contro le discriminazioni (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse nationale d’assurance pension, C‑731/21, EU:C:2022:969, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

48      Il principio di non discriminazione è stato tuttavia attuato, nel settore della sicurezza sociale, dall’articolo 45 TFUE e dall’articolo 4 del regolamento n. 883/2004, nonché dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 [v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punto 98].

49      Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi rilevati dal giudice del rinvio, si deve ritenere che con la sua quinta questione tale giudice chieda, in sostanza, se l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro in base alla quale la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza è subordinata alla condizione che la persona assistita riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza della normativa di tale Stato membro.

50      Al riguardo occorre rammentare, da un lato, che l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 ha lo scopo di garantire, in osservanza all’articolo 45 TFUE, l’uguaglianza in materia di previdenza sociale senza distinzioni fondate sulla cittadinanza, sopprimendo qualsiasi discriminazione al riguardo derivante dalle normative nazionali degli Stati membri. D’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 precisa che il lavoratore cittadino di uno Stato membro gode, sul territorio degli altri Stati membri, degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali [v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punti 93 e 94 nonché giurisprudenza ivi citata].

51      La nozione di «vantaggio sociale» estesa dall’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 ai lavoratori cittadini di altri Stati membri comprende tutti i vantaggi, connessi o meno a un contratto di lavoro, che sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità all’interno dell’Unione e, pertanto, la loro integrazione nello Stato membro ospitante. Il richiamo operato da tale disposizione ai vantaggi sociali non può essere interpretato restrittivamente [sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punto 95 e giurisprudenza ivi citata].

52      Risulta peraltro dalla giurisprudenza della Corte che talune prestazioni possono costituire sia prestazioni di malattia, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004, sia un vantaggio sociale, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 [v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punto 96 e giurisprudenza ivi citata].

53      Pertanto, il fatto che l’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi nel procedimento principale, come rilevato al punto 39 della presente sentenza, miri anzitutto ad avvantaggiare la persona assistita non incide sulla possibilità di qualificarla altresì come «vantaggio sociale» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, in quanto tale indennità è destinata a garantire il sostentamento di un lavoratore che non esercita alcuna attività professionale nel corso del suo congedo e non percepisce, quindi, alcuna retribuzione.

54      Ciò vale a maggior ragione in quanto, come si è detto al punto 48 della presente sentenza, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 concretizzano entrambi la norma della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale sancita dall’articolo 45 TFUE. Pertanto, dette due disposizioni devono, in linea di principio, essere interpretate allo stesso modo e conformemente all’articolo 45 TFUE [sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punto 98].

55      Tanto premesso, in virtù della giurisprudenza della Corte, una distinzione in base alla residenza, che è idonea a operare maggiormente a sfavore dei cittadini di altri Stati membri in quanto i non residenti sono più frequentemente cittadini non nazionali, costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto a condizione di essere oggettivamente giustificata [sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punto 99 e giurisprudenza ivi citata].

56      Nel caso di specie, la concessione dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza, di cui trattasi nel procedimento principale, è subordinata, conformemente all’articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG, in combinato disposto con l’articolo 14c, paragrafo 1, dell’AVRAG e con l’articolo 3a del BPGG, alla condizione che la persona assistita riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di livello 3 o superiore in forza del diritto austriaco. Tale indennità di congedo per prestatore di assistenza è quindi concessa solo nell’ipotesi in cui le autorità austriache siano competenti a corrispondere un assegno di assistenza per persone non autosufficienti alla persona assistita. Di conseguenza, il nesso diretto con lo Stato membro della residenza abituale delle persone assistite deve essere considerato dimostrato.

57      Ne discende che il fatto che l’indennità di congedo per prestatore di assistenza abbia carattere accessorio rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti, concesso in forza della normativa austriaca applicabile, può svantaggiare maggiormente i lavoratori migranti, quale il ricorrente nel procedimento principale, il cui padre risiedeva in un altro Stato membro, rispetto ai cittadini austriaci, la cui famiglia, e in particolare i genitori, hanno, in linea generale, la loro residenza abituale in Austria.

58      Risulta quindi che tale carattere accessorio dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza comporta una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza, ammissibile soltanto se oggettivamente giustificata.

59      A tal riguardo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che, per essere giustificata, una tale discriminazione indiretta dev’essere idonea a garantire il conseguimento di un obiettivo legittimo e non andare al di là di quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo medesimo [sentenza del 16 giugno 2022, Commissione/Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari), C‑328/20, EU:C:2022:468, punto 104 e giurisprudenza ivi citata)].

60      Benché la decisione di rinvio non contenga alcun elemento relativo all’eventuale giustificazione del carattere accessorio dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti di livello 3 o superiore, concesso in forza della normativa austriaca applicabile, la Commissione richiama tuttavia, nelle sue osservazioni scritte, l’obiettivo del mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale nazionale.

61      A tal riguardo, occorre sottolineare che la Corte ha già dichiarato che il regolamento n. 883/2004 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti. Gli Stati membri conservano la loro competenza a disciplinare i loro sistemi di previdenza sociale e, in mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione, spetta a ciascuno Stato membro determinare nella propria normativa, segnatamente, le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni sociali (sentenza del 15 settembre 2022, Rechtsanwaltskammer Wien, C‑58/21, EU:C:2022:691, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

62      Poiché, come rilevato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, il livello di non autosufficienza può indicare il grado di assistenza di cui ha bisogno la persona interessata, implicante, eventualmente, l’impossibilità per la persona che presta assistenza di proseguire la sua attività professionale, l’obiettivo di limitare il beneficio di prestazioni finanziate mediante risorse pubbliche ai casi di non autosufficienza di livello 3 o superiore appare legittimo.

63      Occorre tuttavia sottolineare che una siffatta condizione relativa al grado di non autosufficienza di livello 3 o superiore può essere soddisfatta anche laddove l’assegno di assistenza per persone non autosufficienti sia concesso in conformità alla legislazione di un altro Stato membro. A tal riguardo va rammentato che l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, letto alla luce del considerando 9 di quest’ultimo, sancisce il principio giurisprudenziale di assimilazione di prestazioni, redditi e fatti, che il legislatore dell’Unione ha inteso introdurre nel testo di detto regolamento affinché il medesimo principio fosse sviluppato nel rispetto del contenuto e dello spirito delle decisioni giudiziarie della Corte (sentenza del 12 marzo 2020, Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle, C‑769/18, EU:C:2020:203, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

64      Ciò premesso, spetterà, in definitiva, al giudice del rinvio valutare, segnatamente alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 61 a 63 della presente sentenza e sulla base di tutti gli elementi pertinenti disponibili, se, tenendo conto delle giustificazioni ammesse nel diritto dell’Unione, quali ricordate al punto 59 della presente sentenza, in particolare per quanto riguarda l’esistenza di un eventuale rischio di grave alterazione dell’equilibrio finanziario del regime previdenziale nazionale (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 1998, Kohll, C‑158/96, EU:C:1998:171, punto 41, e del 15 settembre 2022, Rechtsanwaltskammer Wien, C‑58/21, EU:C:2022:691, punto 74 e giurisprudenza ivi citata), possa risultare giustificato il carattere accessorio dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi rispetto all’assegno di assistenza per persone non autosufficienti di livello 3 o superiore, concesso in forza della normativa austriaca. Orbene, la discriminazione indiretta di cui trattasi nel procedimento principale, come rilevata al punto 58 della presente sentenza, può essere giustificata soltanto se essa mira a realizzare l’obiettivo perseguito in maniera coerente e sistematica (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2022, Caisse nationale d’assurance pension, C‑731/21, EU:C:2022:969, punto 37 e giurisprudenza ivi citata), circostanza che spetta parimenti al giudice del rinvio verificare.

65      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza è subordinata alla condizione che la persona che beneficia dell’assistenza riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza della normativa di tale Stato membro, salvo che tale condizione sia obiettivamente giustificata da uno scopo legittimo relativo, segnatamente, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale nazionale, e costituisca un mezzo proporzionato atto al conseguimento di tale scopo.

 Sulle questioni sesta e settima

66      Con le sue questioni sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordina la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e quella di un’indennità di congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e, dall’altro, non consente di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di assistenza in una domanda di congedo di solidarietà familiare.

67      A tal riguardo, dall’articolo 48 TFUE, che prevede un sistema di coordinamento delle legislazioni degli Stati membri, e non la loro armonizzazione, e sulla base del quale è stato adottato il regolamento n. 883/2004, emerge che le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e, pertanto, nei diritti delle persone ad essi soggette, non sono interessate da tale disposizione, dato che ciascuno Stato membro resta competente a stabilire, nella propria legislazione, nel rispetto del diritto dell’Unione, le condizioni di concessione delle prestazioni di un regime di previdenza sociale [sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante), C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 70 e giurisprudenza ivi citata].

68      Il regolamento n. 883/2004 non istituisce quindi un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti e ha come unico obiettivo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi al fine di garantire l’esercizio effettivo della libera circolazione delle persone. Gli Stati membri conservano quindi la loro competenza a disciplinare i rispettivi sistemi di previdenza sociale [sentenza del 25 novembre 2021, Finanzamt Österreich (Assegni familiari per cooperante), C‑372/20, EU:C:2021:962, punto 71 e giurisprudenza ivi citata].

69      Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, da un lato, le condizioni per la concessione di un’indennità di congedo di solidarietà familiare, ai sensi dell’articolo 21c, paragrafo 3, del BPGG, differiscono da quelle previste al paragrafo 1 di tale articolo per quanto riguarda la concessione dell’indennità di congedo per prestatore di assistenza di cui trattasi nel procedimento principale, dal momento che l’articolo 21c, paragrafo 3, del BPGG non richiede che la persona assistita riceva un assegno austriaco di assistenza per persone non autosufficienti di livello 3 o superiore, come previsto dall’articolo 21c, paragrafo 1, del BPGG.

70      D’altro lato, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, il servizio ministeriale non sembra essere chiamato a procedere, conformemente alla giurisprudenza costante del Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa), alla valutazione della domanda di indennità di congedo per prestatore di assistenza con spirito di applicazione sociale del diritto in senso favorevole, ancorché il richiedente soddisfi le condizioni per beneficiare di un’indennità nazionale più favorevole, vale a dire l’indennità per congedo di solidarietà familiare ai sensi dell’articolo 21c, paragrafo 3, del BPGG.

71      Tuttavia, come rileva il governo austriaco nelle sue osservazioni scritte, la diversa concezione di due diritti relativi a prestazioni in materia di previdenza sociale, che perseguono ciascuno obiettivi diversi, nonché la modalità con cui far valere tali diritti dinanzi alle autorità nazionali competenti rientrano nell’esclusiva competenza del diritto nazionale.

72      Risulta quindi che la diversa concezione delle condizioni per la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e di un’indennità di congedo di solidarietà familiare non produce effetti discriminatori a danno delle persone che si sono avvalse del loro diritto alla libera circolazione.

73      Da quanto precede risulta che si deve rispondere alla sesta e alla settima questione dichiarando che l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e quella di un’indennità di congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e, dall’altro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare.

 Sulle spese

74      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,

dev’essere interpretato nel senso che:

la nozione di «prestazioni di malattia», ai sensi di tale disposizione, comprende un’indennità di congedo per prestatore di assistenza versata ad un lavoratore dipendente che assiste o cura un parente titolare di un assegno di assistenza per persone non autosufficienti in un altro Stato membro e che beneficia, a questo titolo, di un congedo non retribuito. Di conseguenza, una siffatta indennità rientra parimenti nella nozione di «prestazioni in denaro» ai sensi di detto regolamento.

2)      L’articolo 45, paragrafo 2, TFUE, l’articolo 4 del regolamento n. 883/2004 nonché l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione,

devono essere interpretati nel senso che:

essi ostano a una normativa di uno Stato membro in forza della quale la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza è subordinata alla condizione che la persona che beneficia dell’assistenza riceva un assegno di assistenza per persone non autosufficienti di un determinato livello in forza della normativa di tale Stato membro, salvo che tale condizione sia obiettivamente giustificata da uno scopo legittimo relativo, in particolare, al mantenimento dell’equilibrio finanziario del regime di previdenza sociale nazionale, e costituisca un mezzo proporzionato atto al conseguimento di tale scopo.

3)      L’articolo 4 del regolamento n. 883/2004

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa o a una giurisprudenza nazionale che, da un lato, subordinano la concessione di un’indennità di congedo per prestatore di assistenza e di un’indennità di congedo di solidarietà familiare a condizioni diverse e, dall’altro, non consentono di riqualificare una domanda di congedo per prestatore di assistenza come domanda di congedo di solidarietà familiare.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.