Language of document : ECLI:EU:T:2003:72

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 marzo 2003 (1)

«Pesca - Contributo finanziario comunitario - Riduzione del contributo - Prescrizione - Termine ragionevole - Principio di proporzionalità»

Nella causa T-125/01,

José Martí Peix, SA, con sede in Huelva (Spagna), rappresentata dai sigg. J.-R. García-Gallardo Gil-Fournier e D. Domínguez Pérez, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. L. Visaggio, quindi dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Guerra Fernández, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che dispone la riduzione del contributo concesso alla José Martí Peix, SA, con decisione della Commissione 16 dicembre 1991, C(91) 2874 def./11, modificata dalla decisione della Commissione 12 maggio 1993, C(93) 1131 def./4, per un progetto di costituzione di una società mista nel settore della pesca,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 28 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    Il 18 dicembre 1986, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4028/86, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7). Tale regolamento - come modificato, nell'ordine, dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3), e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1) - prevede, al titolo VI bis (artt. 21 bis-21 quinquies), che la Commissione possa concedere ai progetti di società miste di pesca diversi tipi di contributi finanziari, di importo variabile a seconda della stazza e dell'età delle navi di cui trattasi, sempreché tali progetti rispettino le condizioni stabilite dal detto regolamento.

2.
    All'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, la «società mista» viene definita come segue:

«Ai sensi del presente titolo, per “società mista” s'intende una società di diritto privato che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo con il quale la Comunità abbia delle relazioni e che siano vincolati da un contratto di società mista, destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità».

3.
    L'art. 21 quinquies, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4028/86 stabilisce le modalità relative alla presentazione di una domanda di contributo ed alla procedura di concessione del medesimo. Al n. 3 del detto articolo, viene precisato che, per i progetti che hanno beneficiato di un contributo finanziario, il beneficiario deve trasmettere alla Commissione e allo Stato membro una relazione periodica sulle attività della società mista.

4.
    L'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 dispone quanto segue:

«Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

-    se il progetto non viene eseguito come previsto, ovvero

-    se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte, ovvero

-    (...)

La decisione è notificata allo Stato membro interessato e al beneficiario. La Commissione procede al recupero delle somme il cui versamento non era o non è giustificato».

5.
    Il 21 giugno 1991, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 1956/91, che fissa le modalità d'applicazione del regolamento n. 4028/86 per quanto riguarda le azioni di incentivazione alla costituzione delle società miste (GU L 181, pag. 1).

6.
    L'art. 5 del regolamento n. 1956/91 dispone che il pagamento del contributo comunitario viene effettuato soltanto una volta che la società mista sia stata costituita nel paese terzo interessato e che i pescherecci trasferiti siano stati definitivamente radiati dal registro comunitario e registrati in un porto del paese terzo in cui ha sede la società mista. La norma suddetta aggiunge che, quando il contributo comunitario consiste, in tutto o in parte, in una sovvenzione in conto capitale, tale sovvenzione può formare oggetto di un primo versamento non superiore all'80% del suo importo totale, sempreché siano rispettate le condizioni di cui sopra. La domanda di pagamento della rata di saldo della sovvenzione deve essere accompagnata dalla prima relazione periodica sulle attività della società mista. Tale domanda non può essere presentata prima che siano passati dodici mesi dalla data del pagamento della prima rata.

7.
    Ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 1956/91, la relazione periodica di cui all'art. 21 quinquies, n. 3, del regolamento n. 4028/86 deve pervenire alla Commissione ogni dodici mesi e per tre anni consecutivi, e deve altresì contenere i dati indicati nell'allegato III del detto regolamento n. 1956/91 ed essere presentata nella forma prescritta da tale allegato.

8.
    L'art. 7 del regolamento n. 1956/91 stabilisce quanto segue:

«Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del versamento del saldo del contributo della Comunità, gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi, o le rispettive copie certificate conformi, per mezzo dei quali sono stati calcolati gli aiuti previsti dal regolamento (...) n. 4028/86, nonché i fascicoli completi dei richiedenti».

9.
    La parte B dell'allegato I del regolamento n. 1956/91 contiene una nota, rubricata come «Importante», che è formulata nei seguenti termini:

«Si ricorda ai richiedenti che affinché una società mista possa beneficiare di un premio ai sensi del regolamento (...) n. 4028/86, modificato dal regolamento (...) n. 3944/90, questa deve in particolare:

-    riguardare pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri, misurata fra perpendicolari, tecnicamente idonei alle operazioni di pesca previste, in attività da oltre 5 anni, battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrati in un porto della Comunità ma che saranno trasferiti definitivamente nel paese terzo interessato dalla società mista (...),

-    essere destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del paese terzo interessato,

-    mirare all'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità,

-    essere fondata su una convenzione di società mista».

10.
    Il 18 dicembre 1995, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, pag. 1), il quale stabilisce in particolare quanto segue:

«Articolo 1

1.    Ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee è adottata una normativa generale relativa a dei controlli omogenei e a delle misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità relative al diritto comunitario.

2.    Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita.

(...)

Articolo 3

1.     Il termine di prescrizione delle azioni [sanzionatorie] è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni.

Per le irregolarità permanenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi pluriennali, il termine di prescrizione vale comunque fino alla chiusura definitiva del programma.

La prescrizione delle azioni [sanzionatorie] è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza della persona interessata, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità. Il termine di prescrizione decorre nuovamente dal momento di ciascuna interruzione.

Tuttavia, la prescrizione è acquisita al più tardi il giorno in cui sia giunto a scadenza un termine pari al doppio del termine di prescrizione senza che l'autorità competente abbia irrogato una sanzione, fatti salvi i casi in cui la procedura amministrativa sia stata sospesa a norma dell'articolo 6, paragrafo 1».

Fatti all'origine della controversia

11.
    Nell'ottobre 1991, la società José Martí Peix, SA (in prosieguo: la «ricorrente»), presentava alla Commissione, tramite le autorità spagnole, una domanda di contributo finanziario comunitario ai sensi del regolamento n. 4028/86 nell'ambito di un progetto di costituzione di una società mista di pesca ispano-angolana. Tale progetto prevedeva il trasferimento, ai fini di attività di pesca, di tre navi - la Pondal, la Periloja e la Sonia Rosal - alla società mista costituita dalla ricorrente, dalla società portoghese Iberpesca-Sociedades de Pesca Ltda e da un socio angolano, Empromar N'Gunza.

12.
    Con decisione 16 dicembre 1991 (in prosieguo: la «decisione di concessione del contributo»), la Commissione accordava al progetto di cui al punto precedente (progetto SM/ESP/17/91; in prosieguo: il «progetto») un contributo comunitario per un importo massimo di ECU 1 349 550. Tale decisione prevedeva che il contributo comunitario sarebbe stato integrato dal Regno di Spagna mediante un aiuto di ECU 269 910.

13.
    Nel novembre 1992, la società mista, denominata Ibermar Empresa de Pesca Ltda, veniva costituita e registrata a Luanda, in Angola. Nel dicembre 1992, le tre navi della società mista venivano registrate nel porto di Luanda.

14.
    Il 12 maggio 1993, la Commissione, a seguito di domanda della ricorrente, adottava una decisione che modificava la decisione di concessione del contributo. La modifica consisteva nella sostituzione - quanto al socio del paese terzo - di Empromar N'Gunza con la società Marang, Pesca et Industrias de Pesca Ltda.

15.
    Il 18 maggio 1993, la Commissione riceveva, per il tramite delle autorità spagnole, una domanda di pagamento della prima rata del contributo, datata 10 maggio 1993. Tale domanda era accompagnata da una serie di documenti e di certificati relativi alla costituzione della società mista, alla registrazione delle navi nel porto di Luanda, alla loro radiazione dal registro comunitario ed all'ottenimento delle necessarie licenze di pesca.

16.
    Il 24 giugno 1993, la Commissione pagava l'80% del contributo.

17.
    Il 20 maggio 1994, la ricorrente presentava presso le autorità spagnole una domanda di pagamento della rata di saldo del contributo. Tale domanda era accompagnata dalla prima relazione periodica, relativa al periodo di attività compreso tra il 20 aprile 1993 e il 20 aprile 1994. In tale relazione, si affermava in particolare quanto segue:

«I nostri obiettivi a lungo termine hanno dovuto essere modificati a motivo del naufragio della Pondal in data 20 luglio 1993. Noi abbiamo chiesto immediatamente alle autorità responsabili per la pesca in Angola la sostituzione della nave suddetta con un'altra nave della nostra flotta, ma al momento della redazione della presente relazione non abbiamo ancora ottenuto l'autorizzazione a procedere a tale sostituzione (...)».

18.
    La Commissione riceveva la domanda di cui al punto precedente in data 7 settembre 1994 e procedeva al pagamento della rata di saldo del contributo in data 14 settembre 1994.

19.
    Il 6 novembre 1995, la Commissione riceveva la seconda relazione periodica, datata 19 giugno 1995, riguardante il periodo di attività compreso tra il 20 maggio 1994 ed il 20 maggio 1995. Tale relazione menzionava il naufragio della Pondal con data 20 luglio 1993 e riferiva le difficoltà incontrate nella sostituzione di tale nave a motivo delle reticenze alle autorità angolane.

20.
    Con lettera 20 dicembre 1996, la Commissione, non avendo ricevuto la terza relazione periodica sulle attività, chiedeva informazioni in proposito alle autorità spagnole, le quali comunicavano alla detta istituzione, con lettera 22 gennaio 1997, che la relazione in questione era in corso di elaborazione.

21.
    Il 20 febbraio 1997, le autorità spagnole ricevevano una lettera della ricorrente, datata 31 gennaio 1997, la quale riferiva in merito a difficoltà di gestione della società mista connesse alle condizioni imposte dal socio angolano e sollecitava, a motivo di tali difficoltà, una modificazione del paese terzo per le navi Periloja e Sonia Rosal. Nella detta lettera, la ricorrente segnalava il trasferimento di queste due navi alla società mista Peix Camerún SARL e domandava l'autorizzazione a presentare la terza relazione periodica sulle attività nell'ambito di quest'ultima società.

22.
    Con una lettera datata 4 febbraio 1997, pervenuta alla Commissione il 5 marzo successivo, le autorità spagnole trasmettevano a quest'ultima le domande formulate dalla ricorrente, insieme alla pertinente documentazione, esprimendo il proprio parere favorevole in merito alle domande medesime.

23.
    Il 4 aprile 1997, la Commissione rispondeva alle autorità spagnole che la terza relazione periodica sulle attività avrebbe dovuto essere depositata nel settembre 1996 e che, di conseguenza, tale relazione doveva essere presentata nella continuazione delle relazioni precedenti e non nella nuova prospettiva proposta dalla ricorrente.

24.
    Con lettera 18 giugno 1997, la Commissione richiedeva alle autorità spagnole la trasmissione della terza relazione periodica sulle attività nel più breve termine possibile.

25.
    Nel settembre 1997, la terza relazione periodica sulle attività, riguardante il periodo compreso tra il 20 maggio 1995 e il 20 maggio 1996, perveniva alla Commissione. In essa venivano riferiti comportamenti del socio angolano che impedivano il normale proseguimento delle attività di pesca. Si affermava che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall'Angola risalivano al marzo 1995 e che, alla luce delle difficoltà connesse ai suddetti comportamenti, i soci comunitari avevano deciso di vendere le loro quote nella società mista al socio angolano e di riacquistare le navi destinate al progetto. La relazione affermava che, dopo il loro riacquisto, le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria, dove erano state sottoposte a riparazioni fino al 1996.

26.
    Con lettera 6 marzo 1998, la ricorrente, rispondendo ad una richiesta presentata dalle autorità spagnole il 26 febbraio 1998, forniva a queste ultime chiarimenti in merito alla realizzazione del progetto. In tale lettera veniva indicato che le navi della società mista avevano lasciato le acque angolane nel corso del primo quadrimestre del 1995. Dai documenti allegati a tale lettera, risultava che la cessione, da parte degli armatori comunitari, delle loro quote nella società mista al socio angolano era avvenuta in data 3 febbraio 1995.

27.
    Con lettera 26 giugno 1998, la Commissione sollecitava alle autorità spagnole informazioni in merito allo stato del progetto. In risposta a tale lettera, le dette autorità trasmettevano alla Commissione, in data 2 luglio 1998, la lettera della ricorrente del 6 marzo 1998.

Fase precontenziosa del procedimento

28.
    Con lettera in data 26 luglio 1999 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, il sig. Cavaco, direttore generale della direzione generale «Pesca» della Commissione (DG XIV), annunciava che quest'ultima aveva deciso, in conformità dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86, di ridurre il contributo inizialmente concesso al progetto, a motivo del fatto che, in contrasto con le prescrizioni del detto regolamento e del regolamento n. 1956/91, la società mista non aveva sfruttato per un periodo di tre anni le risorse alieutiche del paese terzo menzionato nella decisione di concessione del contributo. Quanto alla nave Pondal, la detta lettera faceva presente che, dai documenti ricevuti dalla Commissione, era lecito inferire che tale nave aveva svolto le proprie attività dal 20 aprile al 20 luglio 1993, data del suo naufragio, ossia per un periodo di tre mesi, ciò che giustificava una riduzione del contributo di ECU 160 417. Tuttavia, si aggiungeva che il calcolo della Commissione era subordinato al conseguimento di elementi atti a provare che il naufragio suddetto era stato determinato da forza maggiore. Quanto alle navi Periloja e Sonia Rosal, si affermava che, dalle informazioni a disposizione della Commissione, risultava che queste due navi avevano svolto le proprie attività nelle acque angolane per conto della società mista tra il 20 aprile 1993 ed il 20 aprile 1994, nonché tra il 20 maggio 1994 ed il 3 febbraio 1995, data della vendita, da parte della ricorrente, delle sue quote nella detta società, ossia per un periodo complessivo di 21 mesi, ciò che giustificava una riduzione del contributo di ECU 114 520. Pertanto, la prevista riduzione ammontava complessivamente ad ECU 274 937, somma della quale la Commissione intendeva pretendere il rimborso dalla ricorrente, posto che a quest'ultima era stato in precedenza versato l'intero contributo. La lettera indicava che, in mancanza di formale consenso della ricorrente in ordine alla soluzione proposta, da prestarsi nei 30 giorni successivi, la Commissione avrebbe proseguito la procedura di riduzione del contributo.

29.
    Il 5 ottobre 1999, la ricorrente trasmetteva alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla lettera di quest'ultima del 26 luglio 1999. In sostanza, la ricorrente forniva elementi diretti a dimostrare che il naufragio della nave Pondal era avvenuto a causa di forza maggiore, ed affermava che essa aveva tentato di sostituire tale nave con un'altra della propria flotta, ma che ciò era stato impossibile a causa del comportamento delle autorità angolane. Quanto alle navi Periloja e Sonia Rosal, la ricorrente chiariva che le difficoltà provocate dal socio angolano l'avevano obbligata a trasferire l'attività di tali navi nelle acque camerunesi. Essa precisava che tale modificazione era stata portata a conoscenza delle autorità spagnole nel gennaio 1997. La ricorrente sottolineava che le formalità richieste per la costituzione ed il funzionamento della società mista erano state adempiute e che le attività di quest'ultima avevano mirato ad un approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

30.
    Il 9 novembre 1999, si svolgeva un incontro tra la Commissione e la ricorrente.

31.
    A seguito di tale incontro, la ricorrente inviava alla Commissione, in data 18 febbraio 2000, una memoria a difesa, con la quale eccepiva la prescrizione dei fatti denunciati dalla Commissione e sosteneva essersi verificata una violazione, da parte di tale istituzione, dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

32.
    Con una lettera in data 25 maggio 2000 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, il sig. Smidt, direttore generale della DG «Pesca» della Commissione, affermava che la lettura dei documenti prodotti dalla ricorrente in data 5 ottobre 1999 aveva permesso di constatare che il naufragio della Pondal era avvenuto il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993 come fino allora indicato dalla ricorrente alla Commissione, e che, alla luce di tali fatti, la mancata menzione del detto naufragio nell'ambito della domanda di pagamento della prima rata del contributo presentata dalla ricorrente nel maggio 1993 e l'indicazione del 20 luglio 1993 quale data di accadimento del naufragio suddetto nella prima e nella seconda relazione periodica sulle attività della società mista costituivano irregolarità tali da giustificare la soppressione della parte del contributo relativa alla nave in questione. Posto che tale parte del contributo corrispondeva ad ECU 525 000 e che la Commissione confermava la propria posizione espressa il 26 luglio 1999 in relazione alle altre due navi della società mista, nella lettera suddetta si prevedeva di portare l'importo complessivo di riduzione del contributo ad ECU 639 520. La lettera formulava altresì le obiezioni della Commissione dinanzi alle affermazioni della ricorrente relative alla prescrizione dei previsti provvedimenti di riduzione e recupero. La medesima lettera indicava che, qualora la ricorrente non avesse comunicato, nei 30 giorni successivi, il proprio consenso in ordine alla soluzione proposta ovvero elementi tali da giustificare un mutamento di posizione della Commissione, quest'ultima avrebbe proseguito le procedure di riduzione e recupero del contributo.

33.
    Il 10 luglio 2000, la ricorrente inviava alla Commissione le proprie osservazioni in merito alla lettera di quest'ultima del 25 maggio 2000. In sostanza, la ricorrente esponeva, relativamente alla nave Pondal, che quest'ultima aveva fatto naufragio il 13 gennaio 1993, ma che la sua radiazione del registro angolano era intervenuta soltanto il 20 luglio 1993, ciò che spiegava la mancata menzione del naufragio nella domanda di pagamento della prima rata del contributo ed il riferimento a quest'ultima data nella prima relazione periodica sulle attività. Quanto alle altre due navi, la ricorrente faceva valere che risultava provato che essa aveva comunicato la modificazione del paese terzo alle autorità spagnole nel gennaio 1997. La ricorrente faceva altresì valere la propria buona fede nell'ambito di tale vicenda.

34.
    Il 19 marzo 2001, la Commissione adottava una decisione che riduceva ad EUR 710 030 il contributo concesso al progetto ed ordinava alla ricorrente di rimborsare alla detta istituzione la somma di EUR 639 520 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Procedimento

35.
    Sulla base di tali fatti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 giugno 2001, ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione impugnata.

36.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha sottoposto per iscritto un quesito alla Commissione. Quest'ultima vi ha risposto entro i termini impartiti.

37.
    Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti formulati dal Tribunale in occasione dell'udienza del 28 novembre 2002.

Conclusioni delle parti

38.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare la decisione impugnata;

-    ordinare qualsiasi misura che riterrà opportuna affinché la Commissione si conformi agli obblighi derivanti dall'art. 233 CE e, in particolare, proceda ad una nuova valutazione dei fatti;

-    condannare la Commissione alle spese.

39.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

40.
    Poiché i requisiti di ricevibilità di un ricorso sono di ordine pubblico, il Tribunale può verificarli d'ufficio, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura. Spetta dunque al Tribunale appurare d'ufficio la ricevibilità dei diversi capi della domanda conclusivamente formulati nell'atto introduttivo.

41.
    Nella fattispecie, il Tribunale constata che, con il terzo capo della domanda (v. supra, punto 38), la ricorrente chiede ad esso di rivolgere un'ingiunzione alla Commissione.

42.
    Orbene, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale non può, nell'esercizio dei poteri attribuitigli, rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-5/93 P, DSM/Commissione, Racc. pag. I-4695, punto 36; sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II-387, punto 83). Infatti, nell'ambito di un ricorso di annullamento ex art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario è limitata al controllo della legittimità dell'atto impugnato. In caso di annullamento di quest'ultimo, l'istituzione interessata è dunque tenuta ad adottare, ai sensi dell'art. 233 CE, le misure che l'esecuzione della sentenza di annullamento comporta (sentenze del Tribunale 27 gennaio 1998, causa T-67/94, Ladbroke Racing/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 200, e ADT Projekt/Commissione, cit., punto 84).

43.
    Ne consegue che il terzo capo della domanda deve essere respinto perché irricevibile.

Nel merito

44.
    La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del proprio ricorso. Il primo motivo è fondato sulla prescrizione. Il secondo, il terzo e il quarto motivo, dedotti in via subordinata, riguardano, rispettivamente, una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, un errore di valutazione ed un'erronea interpretazione del regolamento n. 4028/86, nonché una violazione del principio di proporzionalità.

45.
    Il Tribunale reputa opportuno esaminare anzitutto il terzo motivo. Saranno quindi esaminati, in successione, il primo, il secondo ed il quarto motivo.

Quanto al motivo relativo ad un'erronea valutazione e ad un'erronea interpretazione del regolamento n. 4028/86

46.
    Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, laddove sopprime la parte del contributo relativa alla nave Pondal, deve essere annullata per il fatto che si fonda su un'erronea valutazione dei fatti (prima parte del motivo) e su un'erronea interpretazione del regolamento n. 4028/86 (seconda parte del motivo).

Quanto alla prima parte del motivo

47.
    Nell'ambito della prima parte di tale motivo, la ricorrente nega di aver commesso un'irregolarità in relazione al naufragio della nave Pondal.

48.
    In primo luogo, essa fa valere di non aver mai negato il verificarsi di tale naufragio né tentato di dissimularlo. Al contrario, essa avrebbe segnalato tale fatto in più occasioni e fornito tutte le informazioni richieste sia alla Commissione che alle autorità spagnole. La Commissione non potrebbe affermare che la ricorrente, comunicandole il 20 luglio 1993 quale data del naufragio, ha trasmesso alla detta istituzione false informazioni, posto che tale data, corrispondente alla radiazione della nave dal registro angolano, sarebbe corretta tanto quanto quella del 13 gennaio 1993, data della sparizione fisica della nave, per designare il naufragio di quest'ultima.

49.
    In secondo luogo, la ricorrente afferma che il naufragio della nave Pondal è stato segnalato alla Commissione nella prima relazione periodica sulle attività della società mista. La mancata menzione del naufragio nell'ambito della domanda di versamento della prima rata del contributo sarebbe riconducibile a diverse circostanze.

50.
    Anzitutto, la documentazione relativa alla domanda suddetta sarebbe stata trasmessa alle autorità spagnole nel dicembre 1992 e completata nel gennaio 1993. A tale epoca, la ricorrente non avrebbe disposto di informazioni precise in merito alle esatte circostanze del naufragio, che sarebbero state conosciute soltanto il 4 febbraio 1993, e, per non ritardare l'inizio delle attività delle altre due navi, essa avrebbe scelto di presentare la propria domanda di pagamento senza attendere di conoscere tali circostanze. In secondo luogo, la radiazione della nave dal registro angolano sarebbe avvenuta soltanto il 20 luglio 1993, ossia successivamente alla presentazione della domanda suddetta. In terzo luogo, il pagamento della prima rata del contributo sarebbe stato subordinato alla prova dell'adempimento delle formalità amministrative relative alla costituzione della società mista ed alla radiazione delle navi dal registro comunitario, e non già alla prova dell'attività di tali navi. In quarto luogo, le altre due navi avrebbero permesso il proseguimento delle attività della società mista nel periodo in cui la ricorrente cercava di sostituire la nave naufragata. Tenuto conto di tali diversi elementi, il fatto che il naufragio della nave Pondal sia stato segnalato alla Commissione dopo l'ottenimento del certificato di radiazione dal registro angolano, e non al momento preciso del verificarsi del detto naufragio, non avrebbe alcuna rilevanza.

51.
    Il Tribunale constata che, in base al nono considerando della decisione impugnata, l'irregolarità affermata dalla Commissione quanto alla nave Pondal consiste nel fatto che la ricorrente ha taciuto il naufragio di tale nave - verificatosi il 13 gennaio 1993 - nella propria domanda, datata 10 maggio 1993, diretta ad ottenere il pagamento della prima rata del contributo, e che la ricorrente medesima, nella prima relazione periodica sulle attività annessa alla domanda di pagamento della rata di saldo del contributo presentata il 20 maggio 1994, ha menzionato il 20 luglio 1993 quale data del naufragio della nave.

52.
    Da una giurisprudenza consolidata risulta che i richiedenti ed i beneficiari di contributi sono soggetti ad un obbligo di informazione e di lealtà, che impone loro di assicurarsi della credibilità delle informazioni da essi fornite alla Commissione e dell'inidoneità di tali informazioni ad indurre la detta istituzione in errore; ove così non fosse, il sistema di controlli e di prove adottato per verificare l'adempimento delle condizioni di concessione del contributo non potrebbe funzionare correttamente (sentenza del Tribunale, 12 ottobre 1999, causa T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139, punto 71). Il giudice comunitario ha sottolineato l'importanza del rispetto di tale obbligo «per il buon funzionamento del sistema, così da permettere il controllo circa l'adeguata utilizzazione dei fondi comunitari» (sentenza della Corte 24 gennaio 2002, causa C-500/99 P, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. I-867, punto 100). Infatti, in mancanza di informazioni attendibili, anche progetti non soddisfacenti i requisiti prescritti potrebbero beneficiare di un contributo (sentenza 12 ottobre 1999, Conserve Italia/Commissione, cit., punto 71).

53.
    In tale contesto, la costante trasmissione di informazioni corrette in merito alle navi destinate ad un progetto di società mista riveste una particolare importanza. Occorre infatti sottolineare come, in virtù della normativa applicabile (v., in particolare, la parte A dell'allegato I del regolamento n. 1956/91), l'importo del contributo concesso al promotore del progetto sia correlato al numero di navi destinate alla società mista, nonché alla stazza ed all'età di tali navi. Pertanto, gli elementi relativi alle navi trasferite alla società mista costituiscono dati fondamentali del progetto sovvenzionato, come risulta confermato, nella fattispecie, dalle precisazioni contenute nell'allegato della decisione di concessione del contributo e nell'allegato della decisione di modifica del 12 maggio 1993 in merito all'identità ed alle caratteristiche tecniche delle tre navi in questione. Spetta dunque al beneficiario del contributo informare correttamente la Commissione in merito a qualsiasi novità riguardante le navi destinate al progetto, in particolare se attinente alla loro idoneità a contribuire alla realizzazione degli obiettivi assegnati al progetto a fronte della concessione del contributo e, segnatamente, dell'obiettivo consistente, ai sensi della normativa applicabile (v. art. 21 bis del regolamento n. 4028/86 e la parte B dell'allegato I del regolamento n. 1956/91), nello sfruttamento e, se del caso, nella valorizzazione delle risorse alieutiche delle acque del paese terzo interessato in vista di un approvvigionamento prioritario del mercato comunitario.

54.
    Nella fattispecie, è giocoforza constatare, anzitutto, come la ricorrente non neghi il fatto che la domanda di pagamento della prima rata del contributo, pervenuta nel maggio 1993 alla Commissione, non conteneva alcuna allusione al naufragio della nave Pondal, verificatosi il 13 gennaio 1993.

55.
    Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui essa ha appreso le esatte circostanze del naufragio della nave Pondal soltanto dopo aver trasmesso alle autorità spagnole i documenti relativi alla suddetta domanda di pagamento, occorre rilevare che, anche ammettendo, in conformità della tesi della ricorrente, che quest'ultima sia entrata in possesso di informazioni precise in merito a tale naufragio soltanto il 4 febbraio 1993, malgrado essa avesse inviato alle autorità spagnole i detti documenti nel dicembre 1992 e nel gennaio 1993, la Commissione, alla data del 4 febbraio 1993, non aveva ancora proceduto al versamento della prima rata del contributo. Risulta infatti dai documenti dimessi in atti che l'attestazione della radiazione definitiva della nave Pondal dal registro comunitario, necessaria per il pagamento di tale prima rata ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1956/91, è stata fornita dalle autorità competenti il 25 marzo 1993 e che il controllo contabile ed il controllo di ammissibilità, i quali debbono precedere la presentazione della domanda di pagamento ai sensi della parte B dell'allegato II del regolamento n. 1956/91, sono stati effettuati dalle autorità spagnole, rispettivamente, il 30 aprile 1993 e il 5 marzo 1993, laddove però soltanto il 10 maggio 1993 tali autorità hanno trasmesso alla Commissione la domanda suddetta, che è stata accolta dalla detta istituzione il 24 giugno 1993. Pertanto, prima che la Commissione accogliesse tale domanda, la ricorrente aveva la possibilità - ed altresì l'obbligo, in forza del suo dovere di informazione e di lealtà - di segnalare l'avvenuto naufragio della nave Pondal, posto che tale circostanza incideva su un elemento essenziale ai fini della concessione del contributo.

56.
    Anche se, come sostiene la ricorrente, il pagamento della prima rata del contributo non dipende, ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1956/91, dalla presentazione di una relazione sulle attività delle navi della società mista, e quand'anche le altre due navi destinate alla società mista fossero in grado di garantire l'attività della detta società per tutto il tempo in cui la ricorrente cercava di sostituire la nave Pondal, è innegabile che la sparizione di quest'ultima, prima dell'inizio del periodo di attività triennale previsto dalla normativa, ha costituito una modificazione assai rilevante degli elementi sulla base dei quali era stata adottata la decisione di concessione del contributo, modificazione che la ricorrente era obbligata a segnalare, spontaneamente e nel più breve termine possibile, alle autorità competenti. Tuttavia, è solo con la prima relazione periodica sulle attività, indirizzata alle autorità competenti il 20 maggio 1994, che la ricorrente ha menzionato, per la prima volta, il naufragio della nave Pondal, verificatosi più di sedici mesi prima.

57.
    La ricorrente non può giustificare la mancata menzione del naufragio della nave Pondal nei documenti relativi alla domanda di pagamento della prima rata del contributo con il fatto che la radiazione della nave suddetta dal registro angolano è avvenuta soltanto il 20 luglio 1993. Infatti, è il naufragio verificatosi il 13 gennaio 1993, e non la radiazione dal registro angolano intervenuta il 20 luglio 1993, che ha reso la nave Pondal inidonea a realizzare l'obiettivo, assegnato al progetto, di sfruttare le risorse alieutiche della zona di pesca angolana in vista di un approvvigionamento prioritario del mercato comunitario. Una volta informata del verificarsi del naufragio, la ricorrente, assoggettata ad un obbligo di informazione e di lealtà nei confronti della Commissione, era tenuta a segnalare al più presto tale circostanza, che ha inciso su un elemento essenziale del progetto, senza attendere la radiazione definitiva della nave naufragata dal registro angolano.

58.
    Inoltre, occorre osservare che, come indicato al nono ‘considerando’ della decisione impugnata, la ricorrente, nella prima relazione periodica, riguardante il periodo di attività della società mista compreso tra il 20 aprile 1993 ed il 20 aprile 1994, ha menzionato il 20 luglio 1993 quale data del naufragio della nave Pondal. La detta relazione contiene, infatti, il seguente passaggio: «I nostri obiettivi a lungo termine hanno dovuto essere modificati a motivo del naufragio della nave Pondal in data 20 luglio 1993». Pertanto, come sostenuto dalla Commissione nella decisione impugnata, la ricorrente ha fornito, nella prima relazione periodica sulle attività, false informazioni quanto alla data del naufragio della nave Pondal, collocando tale data al momento della radiazione della nave suddetta dal registro angolano.

59.
    Per respingere tale accusa, la ricorrente eccepisce l'equivalenza, ai fini dell'informazione in merito al naufragio della nave Pondal, tra la data del 13 gennaio 1993, corrispondente alla sparizione fisica della nave, e la data del 20 luglio 1993, corrispondente alla radiazione definitiva della nave dal registro angolano.

60.
    Tale argomentazione deve tuttavia essere respinta. Infatti, menzionando, nella prima relazione sulle attività, il 20 luglio 1993 quale data del naufragio della nave Pondal, la ricorrente ha alimentato l'impressione che la nave Pondal avesse esercitato attività di pesca per conto della società mista durante il periodo compreso tra il 20 aprile ed il 20 luglio 1993. Occorre aggiungere che - come giustamente rilevato dalla Commissione - le tabelle riepilogative delle operazioni di pesca e delle catture realizzate, allegate alla prima relazione periodica sulle attività, contenevano indicazioni relative a presunte catture realizzate dalla nave Pondal nella zona di pesca dell'Angola nel corso del suddetto periodo. Contrariamente a quanto fatto valere dalla ricorrente all'udienza, nessun elemento consente di sostenere che le indicazioni contenute in tali tabelle corrispondono ad informazioni che essa avrebbe ricevuto dalle autorità doganali durante il periodo considerato dalla relazione, ma che avrebbero riguardato catture realizzate per conto della società mista anteriormente a tale periodo. Sulla scorta delle diverse indicazioni contenute nella prima relazione sulle attività e nelle tabelle allegate a quest'ultima - indicazioni peraltro confermate nella seconda relazione periodica sulle attività (v. supra, punto 19) -, la Commissione ha creduto, come attesta la sua lettera del 26 luglio 1999 indirizzata alla ricorrente ed alle autorità spagnole, che la nave Pondal avesse esercitato attività nelle acque angolane durante un periodo di tre mesi - ciò che l'ha portata, in tale lettera, a prendere in considerazione unicamente una riduzione pro rata temporis del contributo relativo alla nave suddetta -, laddove invece ciò non è affatto avvenuto. E' dunque giocoforza constatare come la ricorrente abbia fornito, relativamente a tale nave, false informazioni che hanno indotto la Commissione in errore. Così facendo, la ricorrente è venuta meno al suo obbligo di informazione e di lealtà (v. supra, punti 52 e 53).

61.
    Alla luce di tali circostanze, occorre concludere per la fondatezza della constatazione di irregolarità compiuta dalla Commissione nella decisione impugnata relativamente al naufragio della nave Pondal.

62.
    Di conseguenza, la prima parte del motivo dedotto deve essere respinta.

Quanto alla seconda parte del motivo

63.
    Nell'ambito della seconda parte del motivo dedotto, la ricorrente sostiene che la riduzione del contributo, in quanto giustificata dalla mancata sostituzione della nave naufragata con un'altra nave, è priva di fondamento normativo. Infatti, a differenza del regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2792/1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca (GU L 337, pag. 10), attualmente in vigore, la normativa applicabile all'epoca dei fatti in questione non avrebbe previsto l'obbligo di procedere ad una tale sostituzione.

64.
    Tuttavia, è giocoforza constatare come, nella decisione impugnata, la Commissione non formuli alcuna critica relativa alla mancata sostituzione della nave Pondal. Come rilevato supra al punto 51, le constatazioni di irregolarità effettuate dalla Commissione riguardano, quanto a tale nave, una violazione da parte della ricorrente del dovere di leale informazione ad essa incombente.

65.
    Di conseguenza, la seconda parte del motivo dev'essere respinta.

66.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo relativo ad un'erronea valutazione ed ad un'erronea interpretazione del regolamento n. 4028/86 deve essere respinto nel suo complesso.

Quanto al motivo fondato sulla prescrizione

67.
    Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve essere annullata in quanto, al momento della sua adozione, i fatti che motivavano la riduzione del contributo erano prescritti.

68.
    La ricorrente fa valere che il principio della prescrizione, costituente un principio generale di diritto penale comune agli ordinamenti giuridici nazionali, è applicabile anche al settore amministrativo. Inoltre, secondo la giurisprudenza, la fissazione dei termini di prescrizione non rientrerebbe nel potere sovrano della Commissione, bensì nella competenza del legislatore comunitario (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 1281, e 27 marzo 1990, causa C-10/88, Italia/Commissione, Racc. pag. I-1229, pubblicazione sommaria). Orbene, la normativa speciale (regolamenti n. 4028/86 e n. 1956/91) e generale (regolamento n. 2988/95) applicabile al caso di specie conterrebbe diverse disposizioni che prevedono termini di prescrizione.

69.
    Infatti, in primo luogo, dall'art. 44, n. 1, prima frase, del regolamento n. 4028/86 (v. supra, punto 4) risulterebbe che il potere della Commissione di procedere al recupero di somme il cui versamento non fosse giustificato è limitato alla durata del periodo d'intervento comunitario, il quale avrebbe termine al momento della presentazione della terza relazione periodica sulle attività della società mista. Pertanto, i fatti dovrebbero considerarsi prescritti successivamente all'esame di tale relazione, il quale richiederebbe due mesi, al pari dell'esame di una misura di aiuto statale notificata (v. sentenza della Corte 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz, Racc. pag. 1471). Nella fattispecie, la terza relazione periodica sulle attività sarebbe stata presentata il 3 luglio 1997, cosicché i fatti controversi sarebbero prescritti dal 3 settembre 1997.

70.
    In secondo luogo, risulterebbe dall'art. 7 del regolamento n. 1956/91 (v. supra, punto 8) che la Commissione non può più chiedere informazioni alle autorità nazionali interessate e quindi ridurre o sopprimere il contributo una volta scaduto un termine di tre anni a partire dalla data del versamento della rata di saldo del contributo suddetto. Ne conseguirebbe che, nel caso di specie, ai sensi della norma suddetta, i fatti sono prescritti dal 20 giugno 1997.

71.
    In terzo luogo, l'art. 3 del regolamento n. 2988/95 (v. supra, punto 10) prevederebbe un termine di prescrizione delle azioni sanzionatorie di quattro anni a partire dalla commissione dell'irregolarità. Applicata al caso di specie, tale disposizione comporterebbe che le azioni sanzionatorie avviate dalla Commissione il 26 luglio 1999 in ordine all'irregolarità asseritamente connessa al naufragio della nave Pondal erano prescritte, in quanto, a tale data, erano passati più di quattro anni dal naufragio, verificatosi il 13 gennaio 1993. La decisione impugnata sarebbe stata inoltre adottata più di otto anni dopo il verificarsi del detto naufragio. Sia la prima che la seconda relazione periodica avrebbero menzionato in modo chiaro il naufragio, cosicché l'irregolarità asseritamente commessa dalla ricorrente in relazione a tale nave non potrebbe essere considerata come un'irregolarità permanente ai sensi del summenzionato regolamento.

72.
    Quanto alle altre due navi della società mista, la ricorrente nega che l'interruzione delle attività di queste ultime nel 1995 e nel 1996 ed il loro trasferimento verso un altro paese senza previa autorizzazione della Commissione fossero irregolari. Essa sostiene che, in pratica, la Commissione autorizza una modificazione del paese di attività qualora venga preservato l'obiettivo strutturale del progetto. Inoltre, la ricorrente avrebbe inteso garantire la redditività delle navi in questione spostandole al di fuori delle acque angolane e trasferendole ad una società mista beneficiaria di un contributo finanziario comunitario. Ad ogni modo, anche le azioni sanzionatorie avviate dalla Commissione il 26 luglio 1999 sarebbero prescritte a norma dell'art. 3 del regolamento n. 2988/95, posto che a tale data erano passati più di quattro anni dalla radiazione di tali navi dal registro angolano, avvenuta nel marzo 1995.

73.
    La ricorrente nega che la lettera delle autorità spagnole del 26 febbraio 1998 possa essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione. Essa sostiene che l'amministrazione spagnola non può essere ritenuta autorità competente ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 2988/95, posto che l'unico obbligo di tale amministrazione è quello di collaborare con la Commissione, la sola autorità competente a sospendere, ridurre o sopprimere un contributo. Ad ogni modo, la lettera suddetta non sarebbe stata collegata ad una domanda della Commissione, bensì avrebbe fatto seguito ad una richiesta di informazioni proveniente dalla Corte dei conti nell'ambito della preparazione della relazione n. 18/98 di tale istituzione, riguardante le misure comunitarie volte a incoraggiare la creazione di società miste nel settore della pesca (GU 1998, C 393, pag. 1; in prosieguo: la «relazione della Corte dei conti»).

74.
    Il Tribunale ricorda che, in linea di principio, un termine di prescrizione, per adempiere la sua funzione di garantire la certezza del diritto, deve essere previamente fissato dal legislatore comunitario (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punti 19 e 20, e 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 47 e 48; sentenze del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-26/89, De Compte/Parlamento, Racc. pag. II-781, punto 68, e 15 settembre 1998, cause riunite T-126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/Commissione, Racc. pag. II-3437, punto 67). La determinazione della durata e delle modalità applicative del termine di prescrizione rientra nella competenza del legislatore comunitario (sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, cit., punto 20). Peraltro, in materia di prescrizione, non è possibile un'applicazione analogica di disposizioni legislative estranee al caso di specie (sentenza BFM e EFIM/Commissione, cit., punto 68).

75.
    In tale contesto, occorre anzitutto verificare se le disposizioni legislative invocate dalla ricorrente contengano un termine di prescrizione e siano applicabili nel caso di specie.

76.
    Quanto all'art. 44, n. 1, prima frase, del regolamento n. 4028/86, esso impone alle autorità nazionali interessate un dovere di collaborazione con la Commissione, obbligandole, per tutta la durata dell'intervento comunitario, a trasmettere alla Commissione stessa, a richiesta di quest'ultima, qualsiasi documento giustificativo o di altra natura atto a dimostrare il rispetto delle condizioni prescritte per la concessione del contributo. La norma suddetta non tratta la questione della prescrizione delle azioni della Commissione in materia di sospensione, riduzione o soppressione di un contributo.

77.
    Quanto all'art. 7 del regolamento n. 1956/91, esso prevede l'obbligo per gli Stati membri di tenere a disposizione della Commissione, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data del versamento della rata di saldo del contributo, tutti i documenti giustificativi, o le relative copie certificate conformi, sulla base dei quali il contributo è stato calcolato, nonché i fascicoli completi dei richiedenti. La detta norma non stabilisce alcun termine di prescrizione quanto alle azioni della Commissione in materia di sospensione, riduzione o soppressione di un contributo.

78.
    Quanto all'art. 3 del regolamento n. 2988/95, occorre constatare come tale norma, stabilisca, al paragrafo 1, un termine di prescrizione delle azioni sanzionatorie di «quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità». La nozione di irregolarità, definita all'art. 1, n. 2, comprende, ai fini dell'applicazione di tale regolamento, «qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita» (v. supra, punto 10).

79.
    In mancanza di indicazioni in senso contrario, occorre ritenere che la nozione di irregolarità di cui all'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95, nel senso ampio ad essa attribuito dall'art. 1 di quest'ultimo, comprenda sia le irregolarità intenzionali o causate per negligenza, che possono, ai sensi del successivo art. 5, portare all'inflizione di una sanzione amministrativa, sia le irregolarità che giustificano soltanto l'adozione di una delle misure amministrative contemplate dall'art. 4 di tale regolamento. Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se la riduzione del contributo decisa nel caso di specie debba essere considerata una misura amministrativa ai sensi dell'art. 4 del suddetto regolamento - come sostiene la Commissione - oppure una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento - come invece afferma la ricorrente -, si deve concludere per l'applicabilità dell'art. 3 del regolamento suddetto alle irregolarità in questione nel presente procedimento.

80.
    Sulla scorta di tali premesse, occorre verificare la fondatezza della tesi della ricorrente relativa alla prescrizione dei fatti ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2988/95.

81.
    Quanto, in primo luogo, ai fatti relativi al naufragio della nave Pondal, occorre ricordare come l'irregolarità giustamente constatata nella decisione impugnata consista nel fatto che la ricorrente ha, in un primo momento, occultato il verificarsi di tale naufragio e, in un secondo momento, comunicato una data erronea relativamente al medesimo. I comportamenti contestati alla ricorrente in relazione al naufragio della nave Pondal debbono essere considerati come costitutivi di una irregolarità permanente, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi hanno un medesimo oggetto, vale a dire una violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di informazione e di lealtà relativamente a tale naufragio. Occorre pertanto affermare, ai sensi della detta disposizione, che, per quanto riguarda l'irregolarità relativa alla nave Pondal, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere «dal giorno in cui [è cessata] l'irregolarità» medesima.

82.
    A questo proposito, se è indubbio che la ricorrente ha segnalato il verificarsi del naufragio della nave Pondal nella prima relazione periodica sulle attività della società mista trasmessa alle autorità spagnole il 20 maggio 1994, nondimeno, come da essa ammesso all'udienza, è soltanto nella sua memoria datata 5 ottobre 1999, contenente le sue osservazioni in merito alla lettera della Commissione del 26 luglio 1999, che la ricorrente ha, per la prima volta, indicato alla Commissione la data esatta di questo naufragio, vale a dire il 13 gennaio 1993, e non il 20 luglio 1993, come aveva dichiarato fino ad allora. In tali circostanze, occorre affermare che l'irregolarità connessa alla violazione, da parte della ricorrente, del suo dovere di informazione e di lealtà quanto al naufragio della nave Pondal è cessata il 5 ottobre 1999. Di conseguenza, la ricorrente non può eccepire la prescrizione dei fatti accertati nella decisione impugnata quanto a tale nave.

83.
    Quanto, in secondo luogo, alle navi Periloja e Sonia Rosal, risulta dal quinto ‘considerando’ della decisione impugnata che l'irregolarità affermata dalla Commissione attiene al fatto che tali due navi sono state radiate dal registro angolano nel marzo 1995, non hanno più svolto attività nelle acque angolane nel 1995 e nel 1996 e sono state trasferite nelle acque del Camerun, senza previa autorizzazione della Commissione, in una data indeterminata.

84.
    Nell'ambito del presente motivo, la ricorrente obietta, negli argomenti da essa svolti in ordine all'art. 3 del regolamento n. 2988/95, che, in pratica, la Commissione è solita autorizzare la modificazione del paese terzo qualora venga preservato l'obiettivo strutturale del progetto. Inoltre, la ricorrente avrebbe inteso garantire la redditività delle navi in questione spostandole al di fuori delle acque angolane e trasferendole ad una società mista nota alla Commissione in quanto beneficiante anch'essa di un contributo finanziario comunitario (v. supra, punto 72).

85.
    Tuttavia, argomenti di questo tipo non possono rimettere in discussione la fondatezza della constatazione di irregolarità compiuta dalla Commissione. Occorre infatti ricordare che, a mente dell'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, che definisce la società mista ai sensi di tale regolamento, l'obiettivo della creazione di una società di questo tipo consiste nello sfruttare ed eventualmente nel valorizzare, in una prospettiva di approvvigionamento prioritario del mercato comunitario, le risorse alieutiche situate nelle acque poste sotto la sovranità e/o sotto la giurisdizione del paese terzo interessato dalla costituzione della società.

86.
    In base a quanto evidenziato al punto precedente, è innegabile che lo sfruttamento, da parte delle navi destinate alla creazione di una società mista, della zona di pesca del paese terzo dal quale proviene il socio dell'armatore comunitario coinvolto nel progetto, costituisce un elemento essenziale della realizzazione di quest'ultimo. Come giustamente sottolineato dalla Commissione nei suoi scritti difensivi, il rispetto della zona di pesca di cui trattasi è una condizione indispensabile per la buona gestione e per la stabilità delle relazioni internazionali fra la Comunità e gli Stati costieri terzi nell'ambito della politica della pesca, obiettivo sottolineato sia nel tredicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 3944/90, che ha modificato il regolamento n. 4028/86, sia nel terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1956/91.

87.
    Questo è il motivo per il quale il regolamento n. 1956/91 esige che vengano fornite alla Commissione informazioni precise in merito alle zone di sfruttamento delle navi destinate al progetto, e ciò al momento della domanda di concessione del contributo, in occasione delle domande di pagamento della prima rata e della rata di saldo del contributo concesso e nelle relazioni periodiche sulle attività della società mista (allegati I-IV del detto regolamento). E' sempre per questo motivo che, nella parte B dell'allegato I del regolamento n. 1956/91, la Commissione richiama in particolare l'attenzione dei soggetti richiedenti un contributo finanziario comunitario sul fatto che la concessione di un contributo di questo tipo è subordinata, segnatamente, al fatto che la società mista sia destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse alieutiche situate nelle acque del paese terzo interessato (v. supra, punto 9).

88.
    Nella fattispecie, la ricorrente non contesta l'esattezza delle affermazioni della Commissione contenute nel quinto ‘considerando’ della decisione impugnata (v. supra, punto 83), dalle quali si evince che le navi Periloja e Sonia Rosal non hanno sfruttato le acque angolane per un periodo di tre anni, in contrasto con la condizione imposta dalla decisione di concessione del contributo letta in relazione alla normativa applicabile.

89.
    Date tali premesse, occorre concludere per la fondatezza della constatazione di irregolarità contenuta nella decisione impugnata in relazione alle navi Periloja e Sonia Rosal.

90.
    Occorre ora verificare se, come sostenuto dalla ricorrente, i fatti costitutivi dell'irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal fossero prescritti al momento dell'avvio delle azioni sanzionatorie da parte della Commissione.

91.
    A questo proposito, i fatti contestati in ordine alle navi Periloja e Sonia Rosal debbono essere considerati costitutivi di un'irregolarità permanente, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 2988/95, in quanto essi si sono perpetuati fino al 20 maggio 1996, data corrispondente - secondo la terza relazione periodica sulle attività della società mista - alla fine del periodo triennale di attività obbligatoria della società suddetta, nonché data in cui l'irregolarità ha assunto definitivamente i contorni precisati nella decisione impugnata, vale a dire l'assenza di attività delle due navi suddette nelle acque angolane per 15 dei 36 mesi costituenti il detto periodo. Date tali circostanze, deve ritenersi che il termine di prescrizione di quattro anni abbia iniziato a decorrere, in conformità della detta disposizione del regolamento n. 2988/95, «dal giorno in cui [è cessata] l'irregolarità», ossia, nella fattispecie, dal 20 maggio 1996.

92.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95, la prescrizione è interrotta per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, portato a conoscenza del soggetto interessato, che abbia natura istruttoria o che sia volto a perseguire l'irregolarità.    

93.
    Nella fattispecie, in data 26 luglio 1999, la Commissione ha trasmesso una lettera alla ricorrente, con la quale informava quest'ultima dell'avvio di una procedura di riduzione del contributo connessa a irregolarità riguardanti, in particolare, l'attività delle navi Periloja e Sonia Rosal. Risulta dall'art. 44, n. 1, del regolamento n. 4028/86 (v. supra, punto 4) che la Commissione era l'autorità competente, ai sensi della disposizione menzionata al punto precedente, a ridurre il contributo concesso sulla base del detto regolamento. Inoltre, la lettera del 26 luglio 1999 deve ritenersi - come affermato dalla stessa ricorrente (v. supra, punti 71 e 72) - diretta al perseguimento delle irregolarità summenzionate. Sulla scorta di tali premesse, la lettera di cui sopra deve essere considerata come un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 3, n. 1, terzo comma, del regolamento n. 2988/95.

94.
    Di conseguenza, anche ritenendo, sulla base di una lettura testuale dell'art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, che il termine di prescrizione di quattro anni stabilito da tale disposizione decorra, trattandosi di una irregolarità permanente, dal giorno in cui questa è cessata, quand'anche l'autorità competente abbia, come nella fattispecie, preso conoscenza di tale irregolarità soltanto più tardi, occorre constatare come l'invio della lettera del 26 luglio 1999, avvenuto prima della scadenza del termine di quattro anni calcolato a decorrere dal 20 maggio 1996, abbia interrotto tale termine ed abbia avuto l'effetto di far decorrere un nuovo termine di quattro anni a partire dal 26 luglio 1999. Ne consegue che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, i fatti costitutivi dell'irregolarità relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal non erano prescritti.

95.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo relativo alla prescrizione.

Quanto al motivo relativo ad una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione

96.
    Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata dev'essere annullata in quanto viola l'obbligo di agire entro un termine ragionevole, obbligo rientrante nel dovere generale di diligenza e di buona amministrazione. La Commissione sarebbe infatti rimasta inattiva per un lungo periodo, malgrado disponesse di tutte le informazioni necessarie. In tali circostanze, l'adozione della decisione impugnata costituirebbe una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto.

97.
    La ricorrente sostiene che, in base ad una costante giurisprudenza, esiste un principio generale di diritto comunitario, fondato sulle esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione, in forza del quale l'amministrazione ha l'obbligo di esercitare i propri poteri entro limiti temporali determinati, in nome della tutela del legittimo affidamento che nell'amministrazione stessa ripongono gli amministrati (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 769, punto 6; 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749; 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, e conclusioni presentate dall'avvocato generale Mischo in tale causa, Racc. pag. 1014; sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617; sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, da T-231/94 a T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247). La Commissione non agirebbe con la dovuta diligenza e violerebbe le esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione nel caso in cui pretendesse il rimborso di un contributo finanziario dopo un lasso di tempo eccessivamente lungo.

98.
    Nella fattispecie la Commissione avrebbe deciso di intraprendere un'azione intesa al recupero parziale del contributo dopo la pubblicazione della relazione della Corte dei conti, che avrebbe criticato sia la gestione del progetto che la passività della Commissione in tale vicenda. Tuttavia, le informazioni trasmesse dalle autorità spagnole alla Corte dei conti al fine della predisposizione di tale relazione sarebbero state previamente comunicate alla Commissione.

99.
    Sempre secondo la ricorrente, la Commissione, avviando azioni sanzionatorie soltanto cinque anni dopo il pagamento della rata di saldo del contributo, non avrebbe agito entro un termine ragionevole. A propria difesa, la Commissione non potrebbe eccepire il comportamento della ricorrente ovvero quello delle autorità spagnole. La ricorrente avrebbe infatti costantemente collaborato, segnalando spontaneamente il verificarsi dei fatti controversi e trasmettendo la documentazione richiesta dalle autorità nazionali, mentre la Commissione non avrebbe adottato alcuna iniziativa né sollecitato alcuna informazione supplementare presso chicchessia.

100.
    Quanto alla nave Pondal, la ricorrente avrebbe segnalato il naufragio di quest'ultima nella prima relazione periodica sulle attività ed avrebbe fatto presente, nella seconda e nella terza relazione periodica, le difficoltà incontrate per sostituire tale nave. Queste informazioni sarebbero state nuovamente comunicate alle autorità spagnole, a richiesta di queste ultime, nel marzo 1998. La Commissione non potrebbe trincerarsi dietro il fatto che le sono state indicate due date differenti quanto al naufragio suddetto, posto che dal 20 maggio 1994, data della presentazione della prima relazione periodica sulle attività, i servizi della detta istituzione sarebbero stati messi al corrente del naufragio medesimo. Benché informata del naufragio sin da tale data, la Commissione avrebbe proceduto al versamento dell'intero contributo e per più di cinque anni non avrebbe intrapreso alcuna azione né sollecitato alcuna informazione supplementare in merito a tale naufragio.

101.
    Quanto al trasferimento delle altre due navi al di fuori delle acque angolane ed allo scioglimento della società mista, tali fatti sarebbero stati illustrati nella terza relazione periodica sulle attività, nonché in una lettera spontaneamente inviata dalla ricorrente alle autorità spagnole al fine di ottenere l'autorizzazione a modificare il paese terzo. Le autorità spagnole avrebbero trasmesso la domanda della ricorrente alla Commissione, ma quest'ultima non si sarebbe mai pronunciata al riguardo.

102.
    Il Tribunale ricorda che il rispetto del principio del termine ragionevole è un principio generale di diritto comunitario che la Commissione è tenuta a rispettare nell'ambito dei procedimenti da essa promossi (v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 56).

103.
    Nella fattispecie, occorre constatare che la presente vicenda è stata caratterizzata da periodi di inattività della Commissione. Infatti, sono passati circa nove mesi senza che la Commissione abbia comprovatamente avviato una qualunque iniziativa nei confronti delle autorità spagnole o della ricorrente, tra il mese di settembre 1997 - epoca in cui la Commissione ha ricevuto la terza relazione periodica sulle attività, nella quale si riferiva che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall'Angola risalivano al marzo 1995, che, tenuto conto delle difficoltà connesse al comportamento del socio angolano, i soci comunitari avevano deciso di vendere le loro quote nella società mista al socio angolano e di riacquistare le navi destinate al progetto e che, dopo il loro riacquisto, le navi erano state trasferite in un porto della Nigeria dove erano state sottoposte a riparazioni fino al 1996 - ed il 26 giugno 1998 - data della lettera con la quale la Commissione, alla luce delle indicazioni contenute nella detta relazione periodica, ha sollecitato alle autorità spagnole precisazioni in merito alla realizzazione del progetto -.

104.
    Successivamente, più di un anno è passato, senza alcuna iniziativa della Commissione, tra il 2 luglio 1998 - data in cui la Commissione ha ricevuto dalle autorità spagnole la lettera della ricorrente del 6 marzo 1998, la quale forniva chiarimenti in merito allo stato del progetto e indicava che le navi della società mista avevano lasciato le acque angolane nel corso del primo quadrimestre del 1995, nonché alcuni documenti che mostravano come la cessione, da parte degli armatori comunitari, delle loro quote nella società mista al socio angolano risalisse al 3 febbraio 1995 - ed il 26 luglio 1999 - data in cui la Commissione ha fatto sapere alle autorità spagnole ed alla ricorrente che aveva deciso di avviare una procedura di riduzione del contributo -.

105.
    Tuttavia, la violazione del principio del rispetto del termine ragionevole, anche a supporla dimostrata, non giustifica un annullamento automatico della decisione impugnata (sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punto 122, e 30 maggio 2002, causa T-197/00, Onidi/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-69 e II-325, punto 96).

106.
    La ricorrente sostiene che l'adozione della decisione impugnata dopo il decorso di lunghi periodi di inattività della Commissione ha violato il suo legittimo affidamento.

107.
    Occorre tuttavia ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un'impresa che si sia resa colpevole di una violazione manifesta della normativa vigente (sentenza della Corte 12 dicembre 1985, causa 67/84, Sideradria/Commissione, Racc. pag. 3983, punto 21; sentenze del Tribunale Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, cit. supra al punto 97, punto 76, e 29 settembre 1999, causa T-126/97, Sonasa/Commissione, Racc. pag. II-2793, punto 34). Il beneficiario di un contributo che non abbia rispettato una condizione essenziale alla quale era subordinata la concessione del medesimo non può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento per impedire alla Commissione di ridurre tale contributo accordatogli (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione, Racc. pag. II-3567, punti 97 e 105-107).

108.
    Orbene, nella fattispecie, risulta dimostrato, da un lato, che la ricorrente ha nascosto alla Commissione, in un primo tempo, l'avvenuto naufragio della nave Pondal e, in un secondo momento, la data esatta di tale naufragio, malgrado che l'obbligo di informazione e di lealtà incombente ai richiedenti e beneficiari inerisca al sistema di contributi istituito in materia di pesca e sia essenziale per il suo buon funzionamento. Dall'altro lato, la ricorrente non ha soddisfatto il presupposto - essenziale - di concessione del contributo consistente nello sfruttamento delle acque angolane per un periodo di tre anni, posto che in realtà le altre due navi della società mista hanno lasciato tali acque dopo soli 21 mesi di attività di pesca.

109.
    Occorre aggiungere che la Commissione non ha mai fornito alla ricorrente - ciò che d'altronde quest'ultima non sostiene - alcuna precisa assicurazione che essa avrebbe rinunciato ad operare una riduzione del contributo nel caso di specie. Al contrario, sin dalla lettera della Commissione del 26 luglio 1999, è risultato chiaro che l'intenzione della detta istituzione era di procedere alla riduzione del contributo. A questo proposito, la presente vicenda si distingue sostanzialmente dal caso oggetto della sentenza RSV/Commissione, invocata dalla ricorrente (cit. supra al punto 97), nell'ambito della quale la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un legittimo affidamento in capo al beneficiario di un aiuto statale illegittimo a motivo della durata eccessivamente lunga del procedimento svoltosi tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

110.
    Date tali circostanze, la ricorrente non può utilmente sostenere che il decorso di periodi di tempo asseritamente rilevanti tra due azioni della Commissione ha violato il suo legittimo affidamento quanto al carattere definitivo del contributo concessole.

111.
    La ricorrente non può neppure allegare l'esistenza di una violazione del principio della certezza del diritto. Occorre infatti ricordare che, in base alla giurisprudenza, se certo occorre vigilare sul rispetto dei precetti imperativi della certezza del diritto posti a tutela degli interessi privati, è parimenti importante bilanciare tali precetti con le esigenze dettate dalla tutela degli interessi pubblici e favorire queste ultime qualora il permanere di irregolarità sia suscettibile di violare il principio della parità di trattamento (v., in particolare, sentenze della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pag. 97, più in particolare pagg. 153-154, e 12 luglio 1962, causa 14/61, Hoogovens/Alta Autorità, Racc. pag. 471, più in particolare pagg. 501-509; sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, cit. supra al punto 97, punto 76). Di conseguenza, se il decorso di periodi di tempo durante i quali la Commissione non intraprenda alcuna iniziativa nei confronti di un'impresa può essere idoneo a violare il principio della certezza del diritto, l'importanza del criterio relativo alla lunghezza del tempo trascorso deve nondimeno essere modulata in rapporto alle diverse fattispecie (sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, cit. supra al punto 97, punto 119).

112.
    Nel caso di specie, essendo dimostrata l'esistenza di gravi irregolarità rispetto alla normativa applicabile ed agli obblighi di informazione e di lealtà incombenti alla ricorrente in quanto beneficiaria di un contributo finanziario comunitario, il principio della certezza del diritto, anche a supporre che sia stato violato a causa del decorso di periodi di inattività della Commissione, deve comunque cedere dinanzi alle esigenze imperative di tutela degli interessi finanziari della Comunità.

113.
    Occorre altresì sottolineare che il mantenimento integrale del contributo ad onta dell'esistenza di siffatte irregolarità, oltre a costituire un incitamento alla frode, sarebbe tale da violare la parità di trattamento dei beneficiari di contributi in materia di pesca (v. sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, cit. supra al punto 97, punto 120), in quanto significherebbe applicare alla ricorrente il trattamento riservato ai beneficiari di contributi che abbiano scrupolosamente adempiuto ai propri obblighi, laddove invece la ricorrente, al contrario di quest'ultimi, non ha agito in tal modo.

114.
    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere il motivo relativo ad una violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione.

Quanto al motivo relativo ad una violazione del principio di proporzionalità

115.
    Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, riducendo la parte del contributo relativa alle navi Periloja e Sonia Rosal, deve essere annullata in quanto costituisce una misura sproporzionata rispetto all'irregolarità dedotta. La ricorrente fa valere cinque profili a sostegno della propria tesi.

116.
    In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione il fatto che la partenza delle navi Periloja e Sonia Rosal dall'Angola, la loro radiazione dal registro angolano nel marzo 1995 ed il loro trasferimento ad un'altra società mista detenuta dalla ricorrente hanno avuto luogo a motivo dei difficili rapporti con il socio angolano e sono stati motivati dalla volontà della ricorrente di assicurare la continuità delle proprie attività, la redditività delle proprie navi e l'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario. In seguito al loro riacquisto da parte dell'armatore comunitario ed alla loro radiazione dal registro angolano, le suddette navi sarebbero state immobilizzate per quasi due anni in Nigeria, dove sarebbero state sottoposte a riparazioni, e successivamente il detto armatore sarebbe riuscito a farle immatricolare nel Camerun e ad ottenere le licenze di pesca necessarie, cosicché attualmente esse opererebbero nelle acque camerunesi nell'ambito di una società mista approvata dalla Commissione. La ricorrente avrebbe preferito attendere il consenso delle autorità locali prima di chiedere l'autorizzazione a modificare il paese terzo. Una volta ottenuto tale consenso, la ricorrente avrebbe presentato la propria domanda proponendo alla Commissione di presentare una relazione periodica a resoconto delle attività di tali navi nel Camerun oltre la fine del periodo d'intervento comunitario, e ciò allo scopo di attenuare gli effetti della previa sospensione temporanea delle loro attività. Tuttavia, la Commissione non si sarebbe mai pronunciata su tale domanda.

117.
    In secondo luogo, la ricorrente fa valere che anche le modalità di calcolo della riduzione pro rata temporis applicata nel caso di specie sono contrarie al principio di proporzionalità. Infatti, a suo dire, la Commissione ha riportato il contributo relativo alle due navi in questione al livello del premio di trasferimento definitivo verso un paese terzo, sebbene l'obiettivo strutturale della società mista, vale a dire il proseguimento dell'attività di queste due navi in vista dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario, sia stato costantemente assicurato.

118.
    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione le circostanze, menzionate supra al punto 116, che indicano nondimeno l'assenza di un intento fraudolento e di una grave negligenza in capo alla ricorrente stessa. Inoltre, la Commissione non avrebbe tenuto conto della buona fede della ricorrente, la quale avrebbe costantemente collaborato con i servizi della Commissione fornendo a questi ultimi tutte le informazioni richieste e ragguagliandoli sulle attività delle navi anche dopo la fine del periodo d'intervento comunitario.

119.
    In quarto luogo, la ricorrente addebita alla Commissione di non aver preso in considerazione l'appoggio manifestato dalle autorità spagnole nei confronti della domanda della ricorrente di modificazione del paese terzo.

120.
    In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata, che la obbliga a rimborsare una gran parte del contributo assegnatole quasi dieci anni prima, ha rilevanti effetti negativi sulla sua situazione, malgrado che il solo rimprovero che possa esserle mosso attenga al mancato rispetto di una pura formalità amministrativa, vale a dire la necessità di ottenere la previa autorizzazione della Commissione per la modificazione del paese terzo.

121.
    In via preliminare, il Tribunale rileva che tale motivo è diretto contro la decisione impugnata unicamente nella parte in cui quest'ultima comporta la riduzione del contributo concesso per le navi Periloja e Sonia Rosal. Il motivo in questione non concerne la parte della decisione della Commissione che dispone la soppressione del contributo concesso per la nave Pondal.

122.
    Fatta questa precisazione, occorre ricordare che il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5, terzo comma, CE, esige, per giurisprudenza costante, che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo voluto (v., in particolare, sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25; sentenza del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144).

123.
    Occorre aggiungere che, ove si tratti di valutare una situazione complessa, come avviene in materia di politica della pesca, le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale (sentenze della Corte 5 ottobre 1999, causa C-179/95, Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-6475, punto 29, e 25 ottobre 2001, causa C-120/99, Italia/Consiglio, Racc. pag. I-7997, punto 44). Nel controllare la legittimità dell'esercizio di detto potere, il giudice deve limitarsi a verificare se l'esercizio di tale potere sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero se l'istituzione in questione abbia palesemente ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale (v., in tal senso, sentenza della Corte 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-795, punto 31).

124.
    Nella fattispecie, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, primo trattino, del regolamento n. 4028/86, la Commissione può decidere di ridurre il contributo «se il progetto non viene eseguito come previsto». Orbene, nel presente caso, risulta che, in assenza di previa autorizzazione della Commissione, le due navi, prima della fine del periodo triennale di attività obbligatoria della società mista, hanno lasciato definitivamente le acque angolane, laddove invece si presumeva che le navi suddette sfruttassero tali acque in virtù della decisione di concessione del contributo, con la conseguenza che il progetto non è stato realizzato nella maniera prevista. Pertanto, la Commissione era legittimata a ridurre il contributo relativo a queste due navi.

125.
    Occorre inoltre sottolineare che la Commissione ha tenuto conto del fatto che il contributo concesso alla ricorrente, in particolare per le navi Periloja e Sonia Rosal, era composto da due elementi, vale a dire, «da un lato, un importo equivalente a quello del premio per il trasferimento definitivo in un paese terzo e, dall'altro, un importo proporzionale al periodo di attività esercitata dalle navi in questione nelle acque dell'Angola rispetto al periodo regolamentare di 36 mesi, importo calcolato per mese completo e con deduzione dell'importo corrispondente al premio per il trasferimento definitivo» (undicesimo ‘considerando’ della decisione impugnata). La Commissione ha fatto gravare la riduzione - circostanza questa non negata dalla ricorrente - unicamente sulla parte del contributo relativa al periodo di attività delle navi nelle acque angolane, senza rimettere in discussione l'importo concesso per il trasferimento definitivo di tali navi in un paese terzo.

126.
    La ricorrente non contesta le indicazioni contenute nella decisione impugnata (tredicesimo ‘considerando’), secondo cui le due navi in questione hanno operato nelle acque angolane soltanto per 21 mesi. Risulta inoltre da questo stesso ‘considerando’ della decisione impugnata che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il contributo relativo a queste due navi non è stato riportato al livello del premio per il trasferimento definitivo, bensì è stato ridotto, quanto alla parte relativa al periodo di attività delle navi, in misura pari a 15/36 (2 x EUR 57 260), vale a dire sulla base della durata del periodo di inattività delle navi nelle acque angolane, rapportata al periodo regolamentare di 36 mesi. Tale riduzione pro rata temporis appare dunque assolutamente proporzionata rispetto alla violazione constatata.

127.
    Anche ammettendo, in conformità della tesi propugnata dalla ricorrente, che le due navi in questione abbiano continuato a provvedere all'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario dopo la loro partenza dalle acque angolane nel 1995 - circostanza questa di cui è lecito dubitare per il fatto che, a dire della ricorrente, tali navi sono rimaste immobilizzate per quasi due anni in Nigeria a motivo di riparazioni - , ciò non toglie che, come sottolineato supra ai punti 85-87, la condizione relativa allo sfruttamento delle acque del paese terzo contemplato dalla decisione di concessione del contributo - nella fattispecie le acque angolane - riveste un'importanza fondamentale per la gestione della politica comunitaria della pesca e delle relazioni con i paesi terzi. Il mancato rispetto di tale condizione costituisce pertanto una violazione di un presupposto essenziale per la concessione del contributo e giustifica di conseguenza la riduzione pro rata temporis decisa nel caso di specie.

128.
    A ciò si aggiunge il fatto che la ricorrente è venuta meno - come sottolineato dalla Commissione nei propri scritti difensivi - al dovere di informazione e di lealtà ad essa incombente. Infatti, nella seconda relazione periodica, datata 19 giugno 1995, relativa al periodo di attività della società mista compreso tra il 20 maggio 1994 e il 20 maggio 1995, la ricorrente, benché avesse attestato sul proprio onore l'affidabilità delle informazioni contenute in tale relazione, non ha in alcun modo menzionato la cessazione dell'attività delle due navi in questione nelle acque dell'Angola, la loro radiazione dal registro angolano e la vendita delle quote della società mista da essa detenute, eventi questi verificatosi nel corso del detto periodo. E' soltanto il 31 gennaio 1997, ossia quasi due anni dopo il verificarsi dei fatti controversi, che la ricorrente ha, per la prima volta, comunicato alle autorità spagnole le difficoltà di gestione della società mista connesse alle condizioni imposte dal socio angolano ed il trasferimento delle due navi ad una società mista con sede in Camerun, ed ha sollecitato una modificazione del paese terzo e l'autorizzazione a presentare la terza relazione periodica sulle attività sulla base del nuovo contesto di attività di tali navi. Soltanto nella terza relazione periodica sulle attività, inviata alla Commissione nel settembre 1997, la ricorrente ha chiaramente indicato che gli ultimi scarichi di pesce di provenienza dall'Angola risalivano al marzo 1995, che, tenuto conto delle difficoltà connesse al comportamento del socio angolano, i soci comunitari avevano deciso di vendere le loro quote nella società mista al detto socio e di riacquistare le navi destinate al progetto, e che, dopo il loro riacquisto, le navi erano state trasferite dalla ricorrente in un porto della Nigeria dove erano state sottoposte a riparazioni fino al 1996.

129.
    E' dunque giocoforza constatare come, per un periodo di circa due anni, la ricorrente abbia nascosto alla Commissione il mancato rispetto di una condizione essenziale per la concessione del contributo.

130.
    Dalla disamina che precede (punti 124-129), risulta che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l'irregolarità commessa da quest'ultima in relazione alle navi Periloja e Sonia Rosal non consiste unicamente nel mancato rispetto di una presunta formalità amministrativa connessa alla necessità di una previa autorizzazione della Commissione per la modificazione del paese terzo. Una condizione essenziale per la concessione del contributo, vale a dire lo sfruttamento, da parte delle due navi in questione, delle risorse alieutiche angolane per un periodo di tre anni, non è stata adempiuta. Inoltre, la ricorrente, per un periodo di circa due anni, ha nascosto il fatto che tali navi avevano lasciato le acque angolane. Fatti di questo tipo costituiscono violazioni gravi di obblighi essenziali per il funzionamento del sistema dei contributi finanziari comunitari in materia di pesca. Gli argomenti della ricorrente riguardanti le particolari circostanze che hanno portato al trasferimento delle navi in un altro paese terzo, la sua buona fede in tale vicenda ed il parere favorevole espresso all'epoca dalle autorità spagnole in merito alla modificazione del paese terzo non sono tali da escludere la sussistenza e la gravità delle violazioni constatate in relazione alle attività delle navi Periloja e Sonia Rosal.

131.
    Dall'esame di tale motivo, risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la riduzione decisa nel caso di specie dalla Commissione quanto al contributo relativo alle navi Periloja e Sonia Rosal sia stata sproporzionata rispetto alle violazioni contestate ed all'obiettivo della normativa in questione.

132.
    Occorre inoltre aggiungere che, nel settore dei contributi finanziari comunitari, la Commissione, in caso di violazione di un obbligo il cui rispetto rivesta un'importanza fondamentale - come, nel caso di specie, l'obbligo per la società mista di svolgere durante il periodo regolamentare le proprie attività di pesca nelle acque dell'Angola e l'obbligo di informare lealmente la Commissione in merito alla situazione ed alle attività delle navi destinate a tale società -, può decidere di sopprimere il contributo senza con ciò violare il principio di proporzionalità (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 ottobre 1995, causa C-104/94, Cereol Italia, Racc. pag. I-2983, punto 24). Il giudice comunitario ha statuito che soltanto la possibilità che un'eventuale irregolarità venga sanzionata non con la riduzione del contributo fino a concorrenza dell'importo corrispondente a tale irregolarità, bensì con la soppressione integrale del contributo stesso, è in grado di produrre l'effetto dissuasivo necessario ai fini della buona gestione delle risorse del fondo strutturale interessato (sentenza 24 gennaio 2002, Conserve Italia/Commissione, cit. supra al punto 52, punto 101).

133.
    Sulla scorta delle considerazioni che precedono, risulta non provata la dedotta violazione del principio di proporzionalità e, pertanto, il presente motivo deve essere respinto.

134.
    Alla luce di quanto sopra esposto, occorre respingere il ricorso.

Sulle spese

135.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente è condannata alle spese.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 marzo 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: lo spagnolo.