Language of document : ECLI:EU:T:2003:98

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

3 aprile 2003 (1)

«Pesca - Accordo di pesca con l'Argentina - Contributo finanziario comunitario - Riduzione - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni»

Nelle cause riunite T-44/01, T-119/01 e T-126/01,

Eduardo Vieira, SA, con sede in Vigo-Pontevedra (Spagna), rappresentata dagli avv.ti R. García-Gallardo Gil-Fournier e M. D. Domínguez Pérez,

ricorrente nelle cause T-44/01 e T-126/01,

Vieira Argentina, SA, con sede in Buenos Aires (Argentina), rappresentata dagli avv.ti R. García-Gallardo Gil-Fournier e M. D. Domínguez Pérez,

ricorrente nella causa T-44/01,

Pescanova, SA, con sede in Chapela (Spagna), rappresentata dagli avv.ti A. Creus Carreras, B. Uriarte Valiente e S. Rodríguez Artacho,

ricorrente nella causa T-119/01,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra S. Pardo Quintillán, in qualità di agente, assistita dall'avv. J. Guerra Fernández, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

aventi ad oggetto, nella causa T-44/01, una domanda di risarcimento, ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, del danno subito in seguito alla sospensione del versamento del saldo del contributo finanziario concesso per il progetto ARG/ESP/SM/26-94 relativo alla costituzione di un'associazione temporanea di imprese nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima, nella causa T-119/01, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che riduce il contributo accordato al progetto ARG/ESP/SM/17-94 per la costituzione di un'associazione temporanea di imprese nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima; nella causa T-126/01, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 marzo 2001, che riduce il contributo accordato al progetto ARG/ESP/SM/26-94 per la costituzione di un'associazione temporanea di imprese nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITA' EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 novembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima

1.
    L'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina sulle relazioni in materia di pesca marittima (in prosieguo: l'«accordo di pesca») è stato approvato a nome della Comunità con il regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1993, n. 3447 (GU L 318, pag. 1).

2.
    L'art. 5, nn. 1 e 2, dell'accordo di pesca dispone come segue:

«1.     Le parti creano le condizioni propizie all'insediamento in Argentina di imprese con capitale originario di uno o più Stati membri della Comunità, nonché alla costituzione di società miste e di associazioni temporanee di imprese nel settore della pesca tra armatori argentini e comunitari, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione in comune delle risorse ittiche argentine, alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II.

2.    L'Argentina autorizza i soggetti di cui al paragrafo 1 ad accedere alle possibilità di pesca specificate nel protocollo I, conformemente alle disposizioni degli allegati da I a IV».

3.
    L'art. 2, lett. e), dell'accordo di pesca definisce la «società mista» (in prosieguo, anche: l'«associazione temporanea di imprese» o la «joint venture») come «una società di diritto privato costituita da uno o più armatori comunitari e da una o più persone fisiche o giuridiche argentine, vincolati da un contratto di joint venture, ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità».

4.
    La costituzione di una joint venture implica in linea di principio la cessione di un peschereccio comunitario (art. 5, n. 3, dell'accordo di pesca). Tale peschereccio di conseguenza è radiato dal registro comunitario.

5.
    Il punto 2 dell'allegato III dell'accordo di pesca prevede che i progetti di costituzione di joint venture vengano presentati alla Commissione tramite gli Stati membri «conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria».

6.
    Conformemente al punto 3 dell'allegato III dell'accordo di pesca, la Comunità trasmette alla commissione paritetica l'elenco dei progetti che possono beneficiare di un contributo finanziario. Ai sensi della medesima disposizione:

«La commissione paritetica valuta i progetti essenzialmente sulla base dei seguenti criteri:

a)    tecnologia adatta alle operazioni di pesca previste;

b)    specie e zone di cattura;

c)    modernità dei pescherecci;

d)    costo totale dell'investimento;

e)    investimenti a terra;

f)    esperienza dell'armatore comunitario e, se del caso, dell'armatore argentino nel settore della pesca».

7.
    Conformemente ai punti 4 e 5 dell'allegato III dell'accordo di pesca, i progetti vengono approvati su raccomandazione della commissione paritetica da parte «della competente autorità argentina e della Comunità».

8.
    Il protocollo I dell'accordo di pesca è intitolato «Possibilità di pesca e contributo finanziario». L'art. 1 di quest'ultimo fissa i limiti massimi di cattura annui per le specie eccedenti (nasello di Patagonia, calamaro Illex, baccalà australe e/o granatiere) e non eccedenti (nasello argentino) contemplate dall'accordo di pesca.

9.
    Le joint venture sono autorizzate a catturare le specie eccedenti e non eccedenti indicate entro i limiti massimi fissati dal protocollo I (art. 6 dell'accordo di pesca) e fruiscono di un aiuto finanziario secondo le disposizioni del medesimo protocollo (art. 7 dell'accordo di pesca).

10.
    A tal fine l'art. 3 del protocollo I dispone quanto segue:

«1.    (...) La Comunità concede un aiuto finanziario alla costituzione di società miste (...).

    Detto contributo finanziario (...) è versato all'armatore comunitario a copertura parziale della sua partecipazione finanziaria alla società mista (...) e/o per la radiazione dei relativi pescherecci dal registro comunitario.

2.    Al fine di promuovere la costituzione e lo sviluppo di società miste, la Comunità concede alla società mista stabilita in Argentina un contributo pari al 15% dell'importo corrisposto all'armatore comunitario. (...)

    (...)

4.    Le condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore comunitario, di cui al paragrafo 1, devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria. (...)».

Normativa comunitaria in materia di società miste nel settore della pesca

11.
    Il 18 dicembre 1986 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU L 376, pag. 7). Tale regolamento, come successivamente modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 (GU L 380, pag. 1), dal regolamento (CEE) del Consiglio 21 settembre 1992, n. 2794 (GU L 282, pag. 3) e dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1992, n. 3946 (GU L 401, pag. 1), prevede, agli artt. 21 bis-21 quinquies, la possibilità per la Commissione di concedere un contributo finanziario ai progetti di joint venture di un importo variabile a seconda della stazza e dell'età dei pescherecci interessati, purché tali progetti rispettino le condizioni che esso stabilisce.

12.
    La «società mista» è definita, all'art. 21 bis del regolamento n. 4028/86, come una società di diritto privato «che raggruppi uno o più armatori comunitari e uno o più partner di un paese terzo (...), destinata a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse ittiche situate nelle acque sotto sovranità e/o giurisdizione di detti paesi terzi, nella prospettiva di approvvigionare in via prioritaria il mercato della Comunità». La Commissione concede un contributo finanziario ai progetti di joint venture «destinato a coprire la partecipazione finanziaria del partner o dei partner comunitari che corrisponde al capitale investito nella società mista» (art. 21 quater, n. 1).

13.
    L'art.     44 del regolamento n. 4028/86, in vigore fino al 31 dicembre 1993, così recita:

«Per tutta la durata dell'intervento comunitario, l'autorità o l'organismo all'uopo designato dallo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, tutti i documenti giustificativi e tutti i documenti atti a stabilire che le condizioni finanziarie o di altro genere prescritte per ciascun progetto sono soddisfatte. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 47, può decidere di sospendere, sopprimere o ridurre il contributo:

-    se il progetto non viene eseguito come previsto ovvero

-    se alcune condizioni prescritte non sono soddisfatte (...)».

14.
    Con l'adozione del regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2080, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193, pag. 1), e del regolamento (CE) del Consiglio 21 dicembre 1993, n. 3699, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 346, pag. 1), la gestione e il finanziamento delle joint venture sono state integrate nello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP). Gli Stati membri sono ora responsabili della selezione dei progetti di joint venture da finanziare. Essi sono altresì incaricati della gestione e del controllo dei progetti.

15.
    Il 1° gennaio 1994 il regolamento n. 2080/93 ha abrogato il regolamento n. 4028/86. Ai sensi dell'art. 9, n. 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento n. 2080/93, il regolamento n. 4028/86 nonché le sue disposizioni di applicazione restano tuttavia applicabili alle richieste di contributo finanziario introdotte anteriormente al 1° gennaio 1994.

16.
    Infine, l'art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2082/93 (GU L 193, pag. 20), prevede che la Commissione, in seguito ad un esame appropriato del caso nel quale «la realizzazione di un'azione o di una misura sembra non giustificare né in parte né totalmente il contributo finanziario assegnato» (n. 1), «può ridurre o sospendere il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione» (n. 2).

17.
    Il regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999 n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), ha abrogato il regolamento n. 4253/88 con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Tuttavia, l'art. 54 del regolamento n. 1260/1999 dispone che l'abrogazione si effettua «senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1». Ai sensi di tale disposizione, il regolamento n. 1260/1999 «non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato (...) dalla Commissione in base a[l] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...)».

Fatti all'origine della controversia nelle cause T-44/01 e T-126/01 e decisione che riduce il contributo concesso alla Eduardo Vieira, SA

18.
    Nell'ambito dell'accordo di pesca la società spagnola Eduardo Vieira, SA (in prosieguo: la «SAEV») presentava un progetto sulla costituzione di una joint venture denominata Vieira Argentina, SA, (in prosieguo: la «VASA»), costituita dalla SAEV e da un armatore argentino. Il progetto prevedeva la pesca della specie austromerluzzo. Il peschereccio comunitario «Ibsa Cuarto», successivamente ribattezzato «Vieirasa XII» doveva essere assegnato al progetto.

19.
    Con lettera 13 ottobre 1994 la Commissione informava la SAEV che il progetto non poteva essere preso in considerazione in quanto la specie interessata non figurava tra quelle contemplate dall'accordo di pesca.

20.
    Con lettera 29 ottobre 1994 le autorità spagnole trasmettevano allora alla Commissione i documenti attestanti la variazione di piano di catture che la ricorrente aveva loro comunicato. Tale piano indicava la cattura nella zona economica esclusiva (in prosieguo: la «ZEE») argentina, delle specie eccedenti di cui al protocollo I dell'accordo di pesca: nasello di Patagonia, baccalà australe e granatiere.

21.
    Con lettera 8 dicembre 1994 la Commissione informava la SAEV che il suo progetto non era stato raccomandato dalla commissione paritetica del 5 e 6 dicembre 1994, dato che «il socio argentino continua[va] a volere mantenere l'austromerluzzo (specie non prevista nell'ambito dell'accordo di pesca) nel piano di catture del progetto presentato alle autorità argentine».

22.
    Con telefax 12 dicembre 1994 la SAEV comunicava alla Commissione che il socio argentino aveva «rinunciato, con una lettera trasmessa il 24 novembre 1994 alla direzione generale argentina della pesca e dell'agricoltura, alla pesca dell'austromerluzzo».

23.
    Le autorità argentine approvavano il progetto con la deliberazione 14 luglio 1995, n. 14/95, rilasciando un'autorizzazione di pesca al peschereccio Vieirasa XII per le specie eccedenti, sulla scorta della quale il peschereccio poteva catturare t 1 204 di granatiere, t 1 204 di baccalà australe, t 301 di nasello di Patagonia e t 301 di altre specie.

24.
    Con lettera 18 luglio 1995 la joint venture VASA domandava alle autorità argentine di allegare all'autorizzazione di pesca, concessa sulla base dell'accordo di pesca, un'ulteriore autorizzazione per la cattura dell'austromerluzzo.

25.
    Con decisione 25 luglio 1995 (in prosieguo: la «decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995») la Commissione approvava la concessione di un contributo finanziario al progetto presentato dalla SAEV (progetto ARG/ESP/SM/26-94) «alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizione degli allegati» (art. 1).

26.
    L'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 fissa il contributo finanziario concesso alla SAEV, ovvero ECU 1 881 936. Tale allegato fissa anche l'importo del contributo concesso alla joint venture VASA, la quale riceve una aiuto pari al 15% dell'importo accordato alla SAEV, cioè ECU 282 290,4. L'aiuto complessivo per il progetto ammonta quindi a ECU 2 164 226,4.

27.
    L'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 prevede inoltre quanto segue: «Nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione».

28.
    Con deliberazione 14 novembre 1995 le autorità argentine concedevano al peschereccio Vieirasa XII un'autorizzazione di pesca definitiva che riduceva i tonnellaggi delle specie eccedenti a t 750 di granatiere, t 230 di baccalà australe, t 230 di nasello di Patagonia integrandovi una nuova autorizzazione per la pesca di t 1 800 di austromerluzzo.

29.
    Il 27 giugno 1996 la Commissione erogava la prima parte (80%) del contributo.

30.
    Il peschereccio Vieirasa XII abbandonava definitivamente le acque argentine il 5 luglio 1996 per andare a pescare in acque internazionali.

31.
    Il 25 febbraio 1997 la SAEV presentava una domanda di pagamento del saldo del contributo.

32.
    Con lettera 21 aprile 1998 la Commissione informava la SAEV che avrebbe potuto essere avviata la procedura di riduzione del contributo comunitario in caso di risposta insoddisfacente da parte della detta società. In tale lettera la Commissione riteneva che l'uscita del peschereccio dalle acque argentine, avvenuta il 5 luglio 1996, costituisse una violazione dell'art. 5, n. 1, dell'accordo di pesca e dell'art. 3, n. 1, del protocollo I di tale accordo in quanto le joint venture sono costituite allo scopo di sfruttare e, eventualmente, trasformare le risorse ittiche argentine.

33.
    Il 19 maggio 1998 la SAEV presentava le sue osservazioni. In tale lettera essa esponeva i motivi per i quali riteneva che le condizioni di concessione del contributo non fossero state violate.

34.
    Con lettera 9 giugno 1999 la Commissione comunicava alla SAEV che «le spiegazioni fornite nel[la] lettera 19 maggio 1998 non permett[eva]no di concludere che la normativa comunitaria in materia fosse stata rispettata, ma conferma[va]no che il peschereccio ha abbandonato le acque argentine il 5 luglio 1996». Per questo motivo la Commissione spiegava di aver «deciso di ridurre l'aiuto concesso a tale progetto». La lettera esponeva il metodo di calcolo della riduzione e concludeva che le doveva essere rimborsato l'importo di EUR 355 477. In mancanza di accordo da parte della SAEV sulla soluzione proposta, la Commissione segnalava che sarebbe stata obbligata a «proseguire la procedura di riduzione e di recupero in atto».

35.
    A tale lettera seguiva uno scambio di corrispondenza tra la SAEV (lettere 16 luglio 1999, 21 dicembre 1999 e 5 aprile 2000) e i servizi della Commissione (lettere 23 settembre 1999 e 28 febbraio 2000). Si svolgevano altresì riunioni fra rappresentanti della SAEV e i servizi della Commissione.

36.
    Con lettera 14 settembre 2000 la Commissione informava la SAEV che a seguito di un nuovo calcolo dovevano esserle rimborsati EUR 419 446.

37.
    La SAEV, ritenendo che la Commissione avesse illecitamente mancato di versarle il saldo del contributo comunitario, con lettera 21 settembre 2000 invitava formalmente la Commissione a provvedere a tal fine.

38.
    Con lettera 16 ottobre 2000 la Commissione informava la SAEV che era in atto la procedura di riduzione del contributo concesso all'armatore comunitario e che previa consultazione del comitato permanente delle strutture della pesca sarebbe stata adottata una decisione in merito.

39.
    Con decisione 19 marzo 2001, C(2001) 680 def., indirizzata al Regno di Spagna e alla SAEV, la Commissione riduceva il contributo finanziario che era stato concesso a tale società. L'art. 2 della decisione ordina alla SAEV di rimborsare EUR 419 446. Tale decisione non si pronuncia su un'eventuale riduzione del contributo concesso alla joint venture VASA.

40.
    I motivi della decisione C(2001) 680 def. così recitano:

«2.    Ai sensi dell'art. 1 della [...] decisione [di concessione del contributo 25 luglio 1995], il contributo era concesso alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizione degli allegati.

3.    L'accordo di pesca, e in particolare l'art. 5, n. 1, dispone che la costituzione di joint venture in Argentina ha lo scopo di sfruttare le risorse ittiche argentine alle condizioni stabilite nel protocollo I e negli allegati I e II; ai sensi dell'art. 6, le società miste sono autorizzate a catturare i quantitativi indicati nel protocollo I.

4.    Al punto 3.2.1 della parte B del modulo di domanda di contributo comunitario compilato e firmato dalla [SAEV] è espressamente indicato che la Commissione concede un contributo finanziario solamente ai progetti diretti allo sfruttamento delle risorse ittiche nelle acque sotto sovranità o giurisdizione del paese terzo in questione.

5.    (...)

6.    Di conseguenza, la concessione del contributo comunitario per la costituzione della joint venture di cui trattasi si applicava unicamente alle catture effettuate dal peschereccio “Ibsa Cuarto” delle specie citate negli allegati della decisione [di concessione del contributo 25 luglio 1995], ovverosia il granatiere, il merluzzo di Patagonia e il baccalà australe, e situate in acque argentine.

7.    Dal 5 luglio 1996 il peschereccio “Ibsa Cuarto” ha cessato le sue attività di pesca nella ZEE argentina e ha ricominciato a operare in acque internazionali pescando austromerluzzo senza averne preventivamente informato la Commissione e senza avere ottenuto l'autorizzazione da parte di quest'ultima».

41.
    Dopo aver ricordato di avere avuto conoscenza di tale situazione il 2 luglio 1997, la Commissione conclude, al punto 9 della decisione C(2001) 680 def., che la SAEV non ha rispettato le condizioni di concessione del contributo finanziario. Essa procede poi, ai punti 10-13 di tale decisione, al calcolo della riduzione del contributo in parola. Essa constata innanzi tutto che la SAEV ha diritto, applicando il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93, a un aiuto di EUR 688 187 per la definitiva cessione del peschereccio Vieirasa XII alla joint venture. Il saldo dell'aiuto accordatole con la decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 ammonta dunque a EUR 1 193 749 (1 881 936 - 688 187). Poiché il peschereccio Vieirasa XII è stato in attività solo dodici mesi (sui trentasei previsti) in acque argentine, la Commissione conclude che la SAEV ha diritto solamente a un terzo degli EUR 1 193 749 previsti, ovvero a EUR 397 916. L'importo totale del contributo così ridotto ammonta dunque, secondo la Commissione, a EUR 1 086 103 (397 916 + 688 187). La SAEV, che aveva già ricevuto l'80% del contributo (EUR 1 505 549) è dunque tenuta a rimborsare alla Commissione EUR 419 446.

Fatti all'origine della controversia nella causa T-119/01 e decisione che riduce il contributo concesso alla Pescanova

42.
    Nell'ambito dell'accordo di pesca, la Pescanova, SA (in prosieguo: la «Pescanova») presentava un progetto relativo alla costituzione di una joint venture denominata «Calanova», costituita dalla Pescanova e da un armatore argentino, la Argenova. Il progetto prevedeva la pesca di calamaro Illex. Il peschereccio comunitario Orense doveva essere assegnato al progetto.

43.
    Con decisione 21 dicembre 1994 (in prosieguo: la «decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994»), la Commissione approvava la concessione di un contributo finanziario al progetto presentato dalla Pescanova (progetto ARG/ESP/SM/17-94) «alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizione degli allegati» (art. 1).

44.
    L'allegato I della decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994 fissa il contributo finanziario concesso alla Pescanova, ovvero ECU 1 824 813. Tale allegato fissa anche l'importo del contributo concesso alla joint venture Calanova. Quest'ultima riceve un aiuto pari al 15% dell'importo accordato alla Pescanova, vale a dire ECU 273 721,9. Il totale dell'aiuto per il progetto ammonta dunque a ECU 2 098 534,9.

45.
    L'allegato I della decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994 prevede inoltre:

«Nessuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione».

46.
    A seguito di tale decisione, l'Orense è stato radiato dal registro marittimo spagnolo il 23 gennaio 1995 e iscritto nel registro navale nazionale argentino, il 15 marzo 1995. Il 21 aprile 1995 esso otteneva l'autorizzazione di pesca necessaria alla cattura di t 4 000 di calamaro Illex e iniziava subito le sue attività di pesca.

47.
    Il 23 aprile 1995 la ricorrente presentava alle autorità spagnole una domanda di pagamento della prima parte del contributo finanziario. Tale domanda veniva trasmessa alla Commissione il 13 giugno 1995. Eseguiti i controlli, veniva effettuato il pagamento.

48.
    Per quanto riguarda le attività svolte nel corso del 1996, l'Orense cessava tutte le attività di pesca in acque di pesca argentine dopo il 23 agosto 1996. Il peschereccio si dirigeva verso le acque internazionali. L'abbandono della pesca in acque argentine sarebbe dovuto all'esaurimento delle risorse ittiche in tali acque che avrebbe costretto le autorità argentine a prevedere limiti, e persino divieti di pesca.

49.
    Il 2 ottobre 1996 la ricorrente chiedeva il versamento del saldo del contributo finanziario. Essa allegava a tale domanda la prima relazione sull'attività della joint venture relativa al periodo 30 aprile 1995 - 30 giugno 1996.

50.
    Il modulo di richiesta di pagamento del saldo del contributo segnalava che la Pescanova si impegnava «a presentare alla Commissione la seconda e la terza relazione sull'attività corrispondenti al secondo e al terzo anno di attività della società».

51.
    La Commissione effettuava il pagamento del saldo del contributo finanziario il 1° gennaio 1997.

52.
    Per quanto riguarda le attività svolte nel 1997, il peschereccio Orense le concentrava in acque internazionali, in particolare nell'oceano Indiano.

53.
    Il 14 gennaio 1998 l'Orense naufragava al largo dell'isola Maurizio.

54.
    Nel maggio 1998 la Pescanova consegnava alle autorità spagnole la seconda relazione sull'attività della joint venture, che si riferisce al periodo 1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1996.

55.
    Con lettera 14 luglio 1999 la Commissione segnalava alla Pescanova che, a suo parere, non erano state rispettate le condizioni di concessione del contributo finanziario comunitario in quanto il peschereccio usato dalla joint venture aveva cessato le sue attività di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996. Di conseguenza essa avviava la procedura di riduzione del contributo e invitava la Pescanova a presentare le sue osservazioni in merito alla riduzione e alle modalità di calcolo della riduzione proposta.

56.
    Il 10 settembre 1999 la Pescanova inviava una lettera alla Commissione domandandole di indicare con precisione le disposizioni che erano state violate.

57.
    Il 24 ottobre 1999 le autorità spagnole trasmettevano alla Commissione una comunicazione della ricorrente relativa al naufragio del peschereccio, assieme alla terza relazione periodica sull'attività della joint venture, datata 4 agosto 1998.

58.
    Con lettera 18 novembre 1999 la Commissione informava la Pescanova che, dopo aver analizzato le osservazioni presentate, essa non riteneva utile tornare sulla propria posizione iniziale.

59.
    Con lettera 5 luglio 2000 la Pescanova chiedeva nuovamente alla Commissione di precisare quali disposizioni fossero state violate.

60.
    Nella lettera 18 agosto 2000 la Commissione spiegava che il recupero di una parte del contributo era giustificata dal fatto che il peschereccio Orense aveva cessato le sue attività in acque argentine nell'agosto 1996, senza che fosse stata richiesta nessuna autorizzazione alla Commissione.

61.
    Con lettera 14 settembre 2000 la Commissione informava la Pescanova che l'importo da rimborsare era di EUR 472 818. Essa le concedeva un termine di 30 giorni per presentare le proprie osservazioni. Queste ultime venivano presentate alla Commissione il 7 novembre 2000 (al sig. D. Steffen Smidt) e l'8 novembre 2000 (al sig. Giorgio Gallizioli). La Pescanova depositava alcune osservazioni integrative il 16 febbraio 2001.

62.
    Con decisione 19 marzo 2001, C(2001) 727 def., indirizzata al Regno di Spagna e alla Pescanova, la Commissione riduceva il contributo finanziario che era stato accordato a quest'ultima società. L'art. 2 della decisione ordina alla Pescanova di rimborsare EUR 472 818. Tale decisione non si pronuncia su un'eventuale riduzione del contributo concesso alla joint venture Calanova.

63.
    La decisione C(2001) 727 def. si fonda sui seguenti motivi:

«4.    Il peschereccio Orense, trasferito in Argentina nell'ambito della costituzione della (...) joint venture [Calanova], ha cessato le proprie attività di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996 senza previa autorizzazione della Commissione, ossia sei mesi dopo l'inizio dell'attività della joint venture (il 30 aprile 1995).

    (...)

7.    Ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione può ridurre il contributo per l'azione o la misura in questione, se l'esame appropriato del caso conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione.

8.    La [Pescanova] non ha sottoposto a previa autorizzazione della Commissione la cessazione delle attività di pesca del suddetto peschereccio; ciò costituisce una modifica importante delle condizioni imposte dalla concessione del suddetto contributo (...)».

64.
    Secondo la Commissione ciò giustifica una riduzione del contributo finanziario in osservanza del principio di proporzionalità [decisione C(2001) 727 def., punto 9]. La Commissione ricorda innanzi tutto che, applicando il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93, la Pescanova ha diritto a un aiuto di EUR 973 740 per la definitiva cessione del peschereccio Orense alla joint venture. Il saldo dell'aiuto che le era stato concesso con la decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994 ammonta dunque a EUR 851 073 (1 824 813 - 973 740). Poiché l'Orense è stato in attività solamente sedici mesi (sui trentasei previsti) in acque argentine, la Commissione conclude che la Pescanova ha diritto soltanto a 16/36 dei previsti EUR 851 073, ovverosia a EUR 378 255. L'importo totale del contributo così ridotto ammonta dunque, secondo la Commissione, a EUR 1 351 995 (378 255 + 973 740). La Pescanova, che aveva già ricevuto la totalità del contributo (EUR 1 824 813), è quindi tenuta a rimborsare alla Commissione EUR 472 818 [decisione C(2001) 727 def., punti 10-12].

Procedimento

65.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 febbraio 2001, la SAEV e la VASA (causa T-44/01) hanno proposto un ricorso diretto a ottenere un risarcimento dei danni che esse avrebbero subito a causa dell'illecita sospensione del contributo loro concesso con decisione 25 luglio 1995.

66.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° giugno 2001, la Pescanova (causa T-119/01) ha proposto un ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione 19 marzo 2001, C(2001) 727 def. (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-119/01»).

67.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 giugno 2001, la SAEV (causa T-126/01) ha proposto un ricorso diretto a ottenere l'annullamento della decisione 19 marzo 2001, C(2001) 680 def. (in prosieguo: la «decisione impugnata nella causa T-126/01»).

68.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. A titolo di misure di organizzazione del procedimento, previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, sono stati rivolti per iscritto alle parti taluni quesiti, ai quali esse hanno risposto entro il termine impartito.

69.
    Le parti hanno esposto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale alle udienze del 28 novembre 2002.

70.
    Dopo aver ascoltato le parti su un'eventuale riunione, il Tribunale ha deciso di riunire le cause T-44/01, T-119/01 e T-126/01 ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

71.
    Nella causa T-44/01 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    in forza della sua competenza estesa anche al merito e sulla base del calcolo proposto nel ricorso, ordinare alla Commissione di pagare un risarcimento per i danni derivanti dal ritardo nel pagamento di una parte dell'aiuto;

-    condannare la Commissione alle spese.

72.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare irricevibile il ricorso relativamente all'asserita illiceità della procedura di riduzione del contributo finanziario o, in via subordinata, respingerlo sotto il medesimo profilo;

-    per il resto respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

73.
    Nella causa T-119/01 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

-    annullare la decisione impugnata nella causa T-119/01;

-    condannare la Commissione alle spese.

74.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

75.
    Nella causa T-126/01 la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-    disporre la riunione della presente causa alla causa T-44/01;

-    dichiarare nulla la decisione impugnata nella causa T-126/01;

-    condannare la Commissione alle spese.

76.
    La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere la domanda di riunione;

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Cause T-119/01 e T-126/01

77.
    Il Tribunale ritiene che occorra esaminare innanzi tutto la fondatezza dei ricorsi di annullamento proposti nella cause T-119/01 e T-126/01.

78.
    In tale cause le parti deducono complessivamente otto motivi. Il primo motivo riguarda la mancanza di fondamento normativo o il fondamento normativo errato cui si riferiscono le decisioni impugnate. Nell'ambito del secondo motivo, le ricorrenti contestano che ci sia stata una modifica sostanziale del loro progetto atta a giustificare la riduzione del contributo. Il terzo motivo riguarda la violazione del principio di proporzionalità e il quarto l'errata applicazione della normativa comunitaria in materia di riduzione di contributi finanziari. Il quinto motivo si riferisce alla violazione del principio del termine ragionevole e alla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. Il sesto motivo riguarda la violazione dei diritti della difesa e il settimo motivo l'incoerenza della decisione impugnata nella causa T-126/01. L'ultimo motivo, infine, riguarda la violazione dell'art. 253 CE.

Sul motivo relativo alla mancanza di fondamento normativo o all'errato fondamento normativo cui si riferiscono le decisioni impugnate

79.
    Le ricorrenti rilevano che, nell'accordo di pesca, non esiste nessuna disposizione che legittima la Commissione a ridurre i contributi finanziari concessi, sulla base di tale accordo, per la costituzione di joint venture. Neanche l'accordo di pesca e le decisioni di concessione di contributi 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995 rinvierebbero a una norma comunitaria che stabilisca una procedura per la riduzione di tali contributi finanziari.

80.
    La ricorrente nella causa T-119/01 ne desume che la decisione impugnata sia viziata per mancanza di fondamento normativo.

81.
    La ricorrente nella causa T-126/01 riconosce che, in forza di un principio generale di diritto, la Commissione deve avere il potere di sospendere, ridurre e/o sopprimere un contributo finanziario comunitario qualora le condizioni di concessione del contributo non siano state rispettate. Tuttavia, essa ritiene che la Commissione non avesse il potere di basare la decisione impugnata nella causa T-126/01 sul regolamento n. 4253/88. Essa osserva a tale proposito che il regolamento n. 4253/88 si applica ai Fondi strutturali. Il contributo finanziario concesso nell'ambito dell'accordo di pesca non sarebbe un aiuto strutturale. Essa rileva inoltre che il finanziamento delle azioni previste nell'ambito dell'accordo di pesca è imputato alla linea di credito B7-8000 della sottosezione B7 (azioni esterne) del bilancio comunitario, laddove le azioni previste nell'ambito del regolamento n. 4253/88 fanno parte della sottosezione B2 (azioni strutturali) del detto bilancio.

82.
    Il Tribunale constata innanzi tutto che, per quanto riguarda il fondamento normativo, le decisioni impugnate si basano sul regolamento n. 4253/88, in particolare sull'art. 24, nonché sul regolamento n. 3447/93, che approva l'accordo di pesca a nome della Comunità.

83.
    Occorre esaminare se il regolamento n. 3447/93 e l'accordo di pesca attribuiscano alla Commissione la competenza ad adottare le decisioni impugnate.

84.
    A questo proposito, come giustamente osservato dalle ricorrenti, il regolamento n. 3447/93 e l'accordo di pesca non contengono nessuna specifica disposizione circa la possibile riduzione o soppressione di un contributo finanziario concesso nell'ambito di tale accordo.

85.
    Tuttavia, dal momento che, come dispongono gli artt. 7 dell'accordo di pesca e 3, n. 1, del protocollo I dell'accordo di pesca, la Comunità concede un aiuto finanziario per la costituzione di joint venture, essa deve avere competenza anche per procedere alla riduzione del detto aiuto qualora non siano state rispettate le condizioni alle quali il medesimo è stato subordinato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 20 novembre 2002, causa T-251/00, Lagardère e Canal+/Commissione, Racc. pag. I-4825, punto 130).

86.
    Infatti, come sottolineato dalla Commissione, qualsiasi altra interpretazione dell'accordo di pesca sarebbe contraria ai principi generali del diritto comuni agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, come il principio che vieta l'arricchimento senza causa o quello che consente di risolvere unilateralmente un contratto sinallagmatico quando uno dei contraenti non rispetta le proprie obbligazioni.

87.
    Ne consegue che, sulla scorta del regolamento n. 3447/93 e dell'accordo di pesca, la Comunità era competente, in via generale, ad adottare le decisioni impugnate.

88.
    Inoltre, quanto al se il regolamento n. 4253/88 conferisse una competenza specifica alla Commissione ad adottare le decisioni impugnate, va rammentato che, conformemente all'art. 24 di tale regolamento, la Commissione ha il potere di «ridurre o sospendere», in seguito a esame appropriato, un contributo finanziario concesso sulla scorta di tale regolamento «se l'esame conferma l'esistenza di un'irregolarità o di una modifica importante che riguardi la natura o le condizioni di attuazione dell'azione o della misura e per la quale non sia stata chiesta l'approvazione della Commissione».

89.
    Occorre pertanto esaminare se le decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995 trovino un fondamento normativo nel regolamento n. 4253/88. In caso affermativo, tale medesimo regolamento costituirà, conformemente all'art. 24, un fondamento normativo appropriato per le decisioni impugnate.

90.
    A tale proposito va innanzi tutto constatato che le decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 (causa T-119/01) e 25 luglio 1995 (causa T-126/01) si basano, in modo esplicito, unicamente sul regolamento n. 3447/93 che approva l'accordo di pesca.

91.
    Tuttavia, l'art. 1, n. 1, di tali decisioni prevede che il contributo è concesso «alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca] (...), dalla normativa comunitaria in vigore e dalle disposizioni degli allegati».

92.
    Il riferimento alla «normativa comunitaria in vigore» va inteso in particolare come un riferimento al regolamento n. 4253/88. A questo proposito va ricordato che tale regolamento ha un vasto ambito di applicazione. Esso riguarda, come indicato dal titolo, «il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro». Esso si applica anche alle varie «azioni a finalità strutturale» (art. 3, n. 1, del regolamento n. 4253/88). Orbene, i contributi finanziari concessi per la costituzione di joint venture nell'ambito dell'accordo di pesca hanno una finalità strutturale. Infatti, come ricorda il punto 2 delle decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995, la costituzione di joint venture, che comporta il trasferimento di pescherecci comunitari e apre nuove zone di pesca agli armatori della Comunità, «risponde agli obiettivi della politica strutturale comunitaria» nel settore della pesca.

93.
    La ricorrente nella causa T-126/01 non può ricavare argomenti dalla linea di credito del bilancio usato per finanziare i contributi concessi nell'ambito dell'accordo di pesca. Infatti, i requisiti relativi alla disponibilità degli stanziamenti necessari all'esecuzione delle azioni previste nell'ambito dell'accordo di pesca non possono avere alcun effetto sui requisiti procedurali richiesti per l'adozione di una decisione di concessione di un contributo finanziario nell'ambito del medesimo accordo (v., in tal senso, sentenza della Corte 30 maggio 1989, causa 242/87, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 1425, punto 18).

94.
    Poiché la concessione del contributo è stata basata, a giusto titolo, fra l'altro, sul regolamento n. 4253/88, la Commissione era materialmente competente a fondare le decisioni impugnate anche su tale regolamento, in particolare sul suo art. 24.

95.
    Infine, si deve poi esaminare l'applicazione nel tempo del regolamento n. 4253/88.

96.
    Va ricordato, infatti, che il regolamento n. 1260/1999 ha abrogato il regolamento n. 4253/88 con decorrenza dal 1° gennaio 2000. Tuttavia l'art. 54 del regolamento n. 1260/1999 dispone che l'abrogazione si effettua «senza pregiudizio dell'articolo 52, paragrafo 1». Orbene, ai sensi della detta disposizione, il regolamento n. 1260/1999 «non osta alla continuazione o modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento approvato (...) dalla Commissione in base [al] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...)».

97.
    Dal momento che i contributi finanziari di cui trattasi nelle presenti fattispecie costituiscono «intervent[i] approvat[i] (...) dalla Commissione in base [al] regolament[o] (...) n. 4253/88 (...)» (v. supra, punti 89-94), occorre concludere che, conformemente alle disposizioni citate al punto precedente, la procedura diretta a ridurre tali contributi continuava a essere disciplinata, anche dopo il 1° gennaio 2000, dall'art. 24 del regolamento n. 4253/88.

98.
    Da tutto quanto precede risulta che l'accordo di pesca, approvato a nome della Comunità dal regolamento n. 3447/93, da un lato, e il regolamento n. 4253/88, in particolare l'art. 24 di quest'ultimo, dall'altro, conferiscono alla Commissione la competenza a ridurre i contributi comunitari di cui hanno beneficiato le ricorrenti. Occorrerà tuttavia esaminare successivamente se ricorressero le condizioni per l'applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 (v., di seguito, punti 113-135).

99.
    La ricorrente nella causa T-126/01 osserva inoltre che il regime giuridico delle joint venture è stato attuato di comune accordo tra la Comunità e la Repubblica argentina. La ricorrente ritiene che, conformemente all'accordo di pesca, la Commissione, prima di ridurre il contributo concesso, avrebbe dovuto ottenere la previa autorizzazione delle autorità argentine e il parere della commissione paritetica istituita dall'accordo di pesca. Essa si riferisce al riguardo all'art. 10 dell'accordo di pesca ai sensi del quale la commissione paritetica deve, segnatamente, «controllare la gestione dei progetti e l'utilizzazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 7, destinati alla loro promozione», e alla nota a piè di pagina n. 1 dell'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995, secondo la quale «[n]essuna modifica può essere apportata ai dati contenuti nel presente allegato senza previa autorizzazione delle autorità argentine e della Commissione». Orbene, l'importo del contributo finanziario concesso alla ricorrente sarebbe uno dei dati contenuti in tale allegato.

100.
    A tale proposito il Tribunale rammenta, innanzi tutto, che l'accordo di pesca non contiene nessuna disposizione specifica relativa a una riduzione o ad una soppressione di un contributo finanziario. Si tratta tuttavia di stabilire se risulti implicitamente, ma necessariamente, dal contesto generale dell'accordo di pesca, e in particolare dalle disposizioni richiamate dalla ricorrente, che la Commissione fosse tenuta a consultare previamente la commissione paritetica e ad ottenere l'approvazione delle autorità argentine prima di procedere alla riduzione del contributo finanziario concesso, nell'ambito dell'accordo di pesca, ad un armatore comunitario qual è la ricorrente nella causa T-126/01.

101.
    Per quanto riguarda la selezione dei progetti finanziabili dalla Comunità, l'allegato III, punto 2, dell'accordo di pesca dispone che i progetti vengono innanzi tutto presentati alla Commissione tramite le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri interessati.

102.
    Successivamente, come dispone l'allegato III, punto 3, dell'accordo di pesca, la Comunità trasmette alla commissione paritetica «l'elenco dei progetti che possono beneficiare del contributo finanziario». Ai sensi della medesima disposizione, la commissione paritetica valuta i progetti sulla base di vari criteri (v. supra, punto 6).

103.
    Ai sensi dell'allegato III, punti 4 e 5, dell'accordo di pesca, i progetti vengono approvati su raccomandazione della commissione paritetica da parte «della competente autorità argentina e della Comunità».

104.
    Da tali disposizioni non si può desumere che la Commissione sia tenuta a consultare la commissione paritetica e ad ottenere l'approvazione delle autorità argentine prima di adottare una decisione di riduzione di un contributo finanziario concesso ad un armatore comunitario per la costituzione di una joint venture. Si deve rilevare a questo proposito che l'accordo di pesca si suddivide in due componenti: la componente internazionale, cioè la cooperazione tra la Comunità e la Repubblica argentina, e la componente comunitaria, che comprende in particolare il finanziamento accordato dalla Commissione agli armatori comunitari per la costituzione di joint venture nell'ambito dell'accordo di pesca.

105.
    La selezione e la valutazione dei progetti di costituzione di joint venture fanno parte della componente internazionale dell'accordo di pesca. La costituzione di tali società è infatti uno strumento della cooperazione tra la Comunità e la Repubblica argentina nel settore della pesca. Conformemente alle disposizioni citate supra ai punti 101-103, la selezione dei progetti in quanto tale necessita di una valutazione della commissione paritetica e dell'approvazione sia della Comunità sia delle autorità argentine.

106.
    Per contro, la concessione del contributo finanziario agli armatori comunitari per i progetti selezionati è un atto unilaterale della Comunità e pertanto fa parte della componente comunitaria dell'accordo di pesca.

107.
    Si deve constatare peraltro che, come dispone l'allegato III, punto 2, dell'accordo di pesca, la Commissione esamina innanzi tutto tutti i progetti che le vengono presentati dagli Stati membri «conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria». Ai sensi del punto 3 del detto allegato, essa trasmette alla commissione paritetica solamente i progetti da essa ritenuti suscettibili di beneficiare di un contributo finanziario.

108.
    Inoltre, l'art. 3, n. 4, del protocollo I dell'accordo di pesca conferma che la normativa comunitaria interna si applica al contributo accordato all'armatore comunitario nell'ambito dell'accordo di pesca. Tale disposizione infatti stabilisce che «[l]e condizioni relative alla domanda di aiuto e le modalità di pagamento del contributo comunitario a favore dell'armatore comunitario (...) devono essere conformi alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria».

109.
    La ricorrente nella causa T-126/01 non può ricavare argomenti dall'art. 10 dell'accordo di pesca ai sensi del quale la commissione mista deve, segnatamente, «controllare la gestione dei progetti e l'utilizzazione dei contributi finanziari di cui all'articolo 7, destinati alla loro promozione». Infatti, tale disposizione non attribuisce nessuna competenza alla commissione paritetica per quanto concerne la concessione o la riduzione dei contributi finanziari.

110.
    Infine, va respinto anche l'argomento relativo alla nota n. 1 a piè di pagina dell'allegato I della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 (v., supra, punto 99). Infatti, una decisione che riduce un contributo concesso ad un armatore comunitario non può essere considerata una decisione che modifica «dati contenuti» nella decisione iniziale di concessione del contributo ai sensi della citata nota a piè di pagina. Si tratta di una decisione autonoma che sanziona il mancato rispetto delle condizioni alle quali è subordinata la concessione del contributo.

111.
    Da tutto quanto precede risulta che, poiché la concessione di contributi finanziari agli armatori comunitari e la loro riduzione costituiscono atti unilaterali della Comunità rientranti nella componente comunitaria dell'accordo di pesca, la Commissione era legittimata ad adottare la decisione impugnata nella causa T-126/01, indirizzata unicamente all'armatore interessato, senza consultare la commissione paritetica e senza chiedere il previo accordo delle autorità argentine.

112.
    Ne consegue che il presente motivo deve essere interamente respinto.

Sul motivo relativo all'assenza di modifiche sostanziali al progetto atte a giustificare una riduzione del contributo

113.
    Nelle decisioni impugnate nelle cause riunite T-119/01 e T-126/01, la Commissione rileva che il peschereccio usato dalla joint venture doveva essere attivo obbligatoriamente per almeno 36 mesi nella ZEE argentina. La Commissione constata in tali decisioni che i pescherecci usati dalle joint venture avevano cessato le loro attività di pesca in acque argentine il 23 agosto l'uno e il 5 luglio 1996 l'altro, dopo, rispettivamente, sedici e dodici mesi di attività nella ZEE argentina. Trattasi, secondo la Commissione, di una modifica importante al progetto ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, che legittima la riduzione del contributo.

114.
    La decisione impugnata nella causa T-126/01 denuncia altresì che il peschereccio Vieirasa XII ha pescato una specie non prevista dall'accordo di pesca, ovvero l'austromerluzzo.

115.
    Il Tribunale constata che le ricorrenti non contestano il fatto che i pescherecci usati dalle joint venture, cioè l'Orense nella causa T-119/01 ed il Vieirasa XII nella causa T-126/01, hanno cessato le loro attività di pesca in acque argentine e hanno lasciato tali acque nel corso del 1996, sebbene la ricorrente nella causa T-119/01 contesti la data precisa di uscita da tali acque (v. infra, punti 146-151). Esse non contestano neanche il fatto di non aver cercato di ottenere una previa autorizzazione della Commissione prima di lasciare le acque argentine. Inoltre, nella causa T-126/01, la ricorrente afferma che il Vieirasa XII disponeva di un'autorizzazione di pesca, in particolare, per t 1 800 di austromerluzzo. Essa spiega che il peschereccio ha lasciato le acque argentine proprio per pescare tale specie. Le ricorrenti sostengono tuttavia che tali circostanze non possono essere ritenute modifiche importanti al progetto ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, che legittima la riduzione dei contributi.

116.
    In primo luogo, quanto al sapere se l'uscita dalle acque argentine possa essere qualificata come modifica importante del progetto ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, occorre ricordare innanzi tutto che uno dei principali obiettivi perseguiti dalla Comunità nel concludere l'accordo di pesca era di ottenere, a favore degli armatori comunitari, un accesso alle risorse ittiche argentine. A questo proposito, il primo ‘considerando’ del regolamento n. 3447/93, che approva l'accordo di pesca a nome della Comunità, sottolinea che tale accordo «offre ai pescatori della Comunità nuove possibilità di pesca». Per raggiungere l'obiettivo, l'accordo di pesca incoraggia la costituzione di joint venture. Secondo l'art. 2, lett. e), dell'accordo di pesca, infatti, le joint venture sono costituite «ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato della Comunità». Parimenti, l'art. 5, n. 1, dell'accordo di pesca dispone che le joint venture sono costituite «ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione in comune delle risorse ittiche argentine».

117.
    Pertanto ne consegue che le joint venture costituite nell'ambito dell'accordo di pesca sono tenute a sfruttare e, eventualmente, a trasformare risorse ittiche argentine.

118.
    Si deve inoltre ricordare che, con decisioni 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995, la Commissione ha concesso un contributo finanziario alle ricorrenti per la costituzione di una joint venture nell'ambito dell'accordo di pesca. L'art. 1 di tali decisioni precisa che i contributi finanziari sono concessi «alle condizioni stabilite dalle disposizioni fissate dall'accordo [di pesca]», il quale, come ricordato dal punto 1 delle decisioni di concessione di contributo, «fissa le condizioni e le modalità per la costituzione di joint venture». Ne consegue che le condizioni cui soggiacciono le joint venture nell'accordo di pesca rappresentano condizioni cui è subordinata la concessione del contributo.

119.
    Si deve pertanto considerare che una delle condizioni cui è stato subordinato il contributo finanziario alle ricorrenti nel caso di specie è che le joint venture interessate sfruttino e, eventualmente, trasformino risorse ittiche argentine. Orbene, solamente i prodotti della pesca catturati in acque argentine costituiscono risorse ittiche argentine.

120.
    La ricorrente nella causa T-126/01 non può pretendere che i prodotti di pesca catturati da un peschereccio battente bandiera argentina sia dentro sia fuori le acque della ZEE argentina debbano essere considerati risorse ittiche argentine. Infatti, l'obiettivo perseguito dall'accordo di pesca è di ottenere per la Comunità un accesso a nuove zone di pesca appartenenti alla ZEE argentina.

121.
    Si deve peraltro constatare che le ricorrenti hanno esplicitamente menzionato nel modulo di domanda di contributo comunitario che avrebbero operato nella ZEE argentina. Lo stesso modulo (punto 3.2) contiene inoltre il seguente avviso:

«La Commissione accorda un aiuto finanziario comunitario solamente ai progetti destinati a sfruttare e, se del caso, a valorizzare le risorse ittiche situate nelle acque sotto sovranità o giurisdizione del paese terzo interessato dalla joint venture (...)».

122.
    Da tutto quanto precede risulta che, nel caso di specie, la concessione del contributo finanziario è stata subordinata alla condizione che la società operasse in acque sotto giurisdizione o sovranità argentina. Il fatto che i pescherecci Orense (causa T-119/01) e Vieirasa XII (causa T-126/01) abbiano lasciato tali acque e, conseguentemente, che vi siano cessate le attività di pesca, senza previa autorizzazione della Commissione, costituisce pertanto una violazione manifesta di tale condizione.

123.
    Le ricorrenti tuttavia fanno valere che si è reso necessario lasciare le acque argentine a causa dell'esaurimento delle riserve ittiche nella ZEE argentina e addirittura dei divieti o delle restrizioni di pesca decretati dalle autorità argentine. Inoltre le acque argentine sarebbero state lasciate con l'accordo delle autorità argentine.

124.
    Tali argomenti non possono essere accolti. Il Tribunale rammenta a questo proposito che sui beneficiari di contributi finanziari comunitari grava un obbligo d'informazione e correttezza. Si tratta di un obbligo inerente al sistema di siffatti contributi ed essenziale al suo funzionamento. Orbene, conformemente a tale obbligo, le ricorrenti avrebbero dovuto informare la Commissione dei problemi incontrati nell'esecuzione dei progetti. Una corretta informazione avrebbe consentito alla Commissione di adottare eventuali misure allo scopo di conformare l'accordo di pesca alle nuove circostanze, secondo quanto dispone l'art. 9, n. 1, del medesimo.

125.
    Ad ogni modo, i pescherecci utilizzati dalle joint venture non dovevano abbandonare la ZEE argentina senza previa autorizzazione della Commissione, poiché lo sfruttamento o la trasformazione delle risorse ittiche argentine era una delle condizioni principali alle quali era subordinata la concessione del contributo finanziario comunitario.

126.
    In secondo luogo, quanto all'eventuale violazione delle condizioni cui è stata subordinata la concessione del contributo perché è stata catturata una specie non prevista dall'accordo di pesca, l'austromerluzzo, va ricordato che questo argomento è stato dedotto solo nella causa T-126/01.

127.
    Tuttavia, è giocoforza constatare che la cattura di una specie non prevista dall'accordo di pesca non ha influito sulla riduzione del contributo effettuata nella decisione impugnata nella causa T-126/01. Infatti, risulta dal fascicolo che il peschereccio Vieirasa XII, il quale dal 14 novembre 1995 disponeva di un'autorizzazione di pesca argentina segnatamente per la cattura di t 1 800 di austromerluzzo, pescava tale specie già prima di allontanarsi dalle acque argentine, il 5 luglio 1996, senza che tale circostanza avesse portato la Commissione a ridurre il contributo comunitario. La ricorrente riconosce anche che il peschereccio ha scelto di lasciare la ZEE argentina e di pescare in acque internazionali proprio per la penuria di austromerluzzo nelle acque argentine.

128.
    All'udienza le parti hanno riconosciuto che il fatto che il peschereccio Vieirasa XII si sia allontanato dalla ZEE argentina costituisce l'unico motivo di riduzione del contributo che era stato concesso alla ricorrente nella causa T-126/01.

129.
    Ne consegue che sono irrilevanti gli argomenti formulati dalla ricorrente nella causa T-126/01 diretti a dimostrare che nessuna disposizione dell'accordo di pesca e della decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 vietava alla joint venture la pesca di austromerluzzo.

130.
    In terzo luogo, occorre inoltre esaminare se sussisteva, per le joint venture costituite nell'ambito dell'accordo di pesca, un obbligo di pescare in acque argentine per almeno trentasei mesi. Solamente la ricorrente nella causa T-119/01 nega l'esistenza di un siffatto obbligo in capo alle joint venture.

131.
    A tale proposito il Tribunale constata che l'allegato I, nota a piè di pagina n. 2, della decisione di concessione del contributo 21 dicembre 1994 indica che, per le domande di pagamento del contributo, il beneficiario doveva utilizzare i moduli approvati dalla commissione paritetica alla riunione del 5 e 6 dicembre 1994. Orbene, nel modulo di domanda del saldo del contributo compilato a tal fine dalla ricorrente nella causa T-119/01, quest'ultima si è impegnata a «presentare alla Commissione la seconda e la terza relazione periodica corrispondenti al secondo e al terzo anno di attività della società». Ne consegue necessariamente che l'attività della joint venture doveva protrarsi per almeno per tre anni.

132.
    Del pari, il modulo utilizzato dalla ricorrente nella causa T-119/01 per il deposito della prima relazione sull'attività indicava che la seconda relazione doveva essere presentata «dodici mesi dopo la presentazione della prima relazione periodica alla Commissione» e la terza relazione «dodici mesi dopo la presentazione della seconda relazione periodica alla Commissione».

133.
    Tenuto conto del fatto che la joint venture costituita nell'ambito dell'accordo di pesca doveva render conto della sua attività per almeno tre anni, la Commissione ha potuto constatare a buon diritto, nella decisione impugnata nella causa T-119/01, che l'attività minima richiesta per una siffatta associazione era di tre anni e che, conformemente alla definizione stessa di joint venture, doveva svolgersi in acque argentine.

134.
    Neanche quest'ultimo argomento è quindi fondato.

135.
    Pertanto, il motivo deve essere interamente respinto.

Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità

136.
    Le ricorrenti fanno valere, in via subordinata, che le decisioni impugnate violano il principio di proporzionalità.

137.
    Nel caso di specie la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità nell'attuare un meccanismo di riduzione del contributo che non distingue gli obblighi principali dagli obblighi secondari a carico del beneficiario del contributo (sentenza della Corte 23 maggio 1996, causa C-326/94, Maas, Racc. pag. I-2643, punto 29). Le ricorrenti osservano a questo proposito che gli obblighi principali a carico dei beneficiari dei contributi sono stati tutti rispettati, vale a dire la costituzione di una joint venture, la radiazione di un peschereccio dal registro comunitario e la sua immatricolazione nel registro di pesca di un paese terzo nonché il rifornimento prioritario del mercato della Comunità.

138.
    Poiché sono stati rispettati tutti gli obblighi principali, il sistema di riduzione pro rata temporis per i mesi durante i quali non è stato rispettato un obbligo secondario violerebbe il principio di proporzionalità.

139.
    Il Tribunale ricorda che secondo una giurisprudenza costante il principio di proporzionalità, sancito dall'art. 5 CE, esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefisso (v., sentenza della Corte 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland, Racc. pag. 2171, punto 25; sentenze del Tribunale 19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto 144, e 12 ottobre 1999, T-216/96, Conserve Italia/Commissione, Racc. pag. II-3139, punto 101).

140.
    Nelle decisioni impugnate la Commissione ha tenuto conto del fatto che il contributo comunitario cui le ricorrenti hanno diritto si compone di due parti: «Da un lato, un importo equivalente a quello del premio per il definitivo trasferimento in un paese terzo e, dall'altro, un importo proporzionale al periodo di attività durante il quale il peschereccio interessato ha operato in acque argentine rispetto al periodo regolare di trentasei mesi, calcolato a scadenza mensile e dedotto l'importo corrispondente al premio per il trasferimento definitivo» (decisione impugnata nella causa T-119/01, punto 9, e decisione impugnata nella causa T-126/01, punto 10).

141.
    Risulta quindi dalle decisioni impugnate che il contributo ottenuto dall'armatore comunitario a seguito dell'immatricolazione di un peschereccio comunitario nel registro di pesca argentino non è stato ridotto. Peraltro questo punto non è contestato. Il contributo accordato dalle decisioni di concessione del contributo 21 dicembre 1994 e 25 luglio 1995, effettuata la deduzione dell'importo ottenuto a fronte del trasferimento del peschereccio utilizzato dalla joint venture, è stato ridotto relativamente al periodo in cui il peschereccio non è stato attivo nella ZEE argentina.

142.
    La riduzione pro rata temporis del contributo per il periodo in cui il peschereccio non è stato attivo nella ZEE argentina è del tutto proporzionata rispetto all'inadempimento addebitato, ovvero la cessazione delle attività di pesca nella ZEE argentina. Infatti, dal momento che la Comunità cerca principalmente, tramite l'accordo di pesca, un accesso alla ZEE argentina per gli armatori comunitari, l'obbligo di sfruttare o trasformare risorse ittiche argentine deve essere ritenuto un obbligo principale inerente al sistema di sovvenzionamento delle joint venture (v., supra, punti 116-125, v. anche sentenza 17 ottobre 2002, T-180/00, Astipesca/Commissione, Racc. pag. II-3985, punto 91).

143.
    Certamente, come sottolineato dalle ricorrenti, anche la costituzione della joint venture e il rifornimento prioritario del mercato della Comunità (v., supra, punto 137) costituiscono obblighi principali ai sensi del sistema di sovvenzionamento. Ciononostante, va sottolineato che la joint venture è costituita «ai fini dello sfruttamento e dell'eventuale trasformazione delle risorse ittiche argentine» [art. 2, lett. e) dell'accordo di pesca] e che il rifornimento prioritario del mercato della Comunità si riferisce ad un approvvigionamento di risorse ittiche catturate nella ZEE argentina. Pertanto l'abbandono delle acque argentine senza autorizzazione della Commissione implica necessariamente una violazione degli altri obblighi principali imposti al beneficiario del contributo.

144.
    Le ricorrenti ricordano inoltre che i pescherecci Orense e Vieirasa XII hanno lasciato la ZEE argentina perché le risorse ittiche in tale zona erano esaurite. Tale situazione avrebbe, inoltre, indotto le autorità argentine a disporre limiti o divieti di pesca.

145.
    Il Tribunale giudica, tuttavia, che la Commissione non doveva tener conto di tali circostanze nella decisione impugnata. Le ricorrenti avrebbero dovuto infatti domandare la previa autorizzazione alla Commissione prima di lasciare le acque argentine (v. altresì, supra, punti 124 e 125).

146.
    La ricorrente nella causa T-119/01 contesta inoltre la data precisa dell'uscita dell'Orense dalla ZEE argentina. Il peschereccio avrebbe lasciato le acque argentine il 2 ottobre 1996 e non il 23 agosto 1996.

147.
    Il Tribunale constata che, nella decisione impugnata, la Commissione considera che «[i]l peschereccio Orense, trasferito in Argentina nell'ambito della costituzione della detta joint venture, ha cessato le proprie attività di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996 senza previa autorizzazione della Commissione» (punto 4).

148.
    La cessazione delle attività di pesca in acque argentine per quanto concerne il 1996 non è stata contestata. Infatti, risulta dalla seconda relazione sull'attività delle operazioni di pesca dell'Orense che «le operazioni di pesca nel 1996 sono cominciate il 31 gennaio e sono terminate il 23 agosto 1996». La ricorrente conferma al punto 2 della sua replica che «[è] quindi evidente che la società ha effettivamente comunicato alla Commissione che le attività di pesca in Argentina si erano protratte solo fino al 23 agosto 1996».

149.
    Del pari non è contestato che l'Orense ha, in seguito, effettivamente lasciato la ZEE argentina. Infatti nel corso del terzo trimestre del 1996, quantomeno a decorrere dal 2 ottobre 1996, l'Orense ha esercitato attività di pesca in acque internazionali.

150.
    Inoltre, per quanto concerne il 1997, la ricorrente riconosce che l'Orense era attivo in acque internazionali sebbene essa affermi che sono state effettuate catture di poco conto nelle acque argentine. E' tuttavia giocoforza constatare che la ricorrente non adduce nessuna prova che dimostri una qualsivoglia attività di pesca in acque argentine nel 1997. Il 14 gennaio 1998 l'Orense è naufragato al largo dell'isola Maurizio.

151.
    In questo contesto, e indipendentemente dalla data precisa in cui l'Orense avrebbe lasciato la ZEE argentina, la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare, ai fini del calcolo dell'importo del contributo cui la ricorrente aveva diritto, che l'Orense avesse cessato di sfruttare le risorse ittiche argentine il 23 agosto 1996, solamente sedici mesi dopo la costituzione della joint venture, avvenuta il 30 aprile 1995. Tenuto conto del periodo minimo di pesca nella ZEE argentina di trentasei mesi (v., supra, punto 133), la Commissione ha potuto considerare a buon diritto che la ricorrente aveva diritto solo a un importo pari a 16/36 del contributo finanziario inizialmente accordato.

152.
    La ricorrente nella causa T-119/01 fa valere inoltre che la decisione impugnata viola il principio di proporzionalità in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto del naufragio dell'Orense. Il naufragio costituirebbe un caso di forza maggiore.

153.
    Tuttavia, si deve ricordare che il 14 gennaio 1998 l'Orense è sprofondato nell'oceano Indiano al largo dell'isola Maurizio. Al momento del naufragio, quindi, il peschereccio non era più attivo in acque argentine. Date queste circostanze la Commissione non doveva tener conto del naufragio dell'Orense quando ha fissato, nella decisione impugnata, l'importo del contributo cui la ricorrente aveva definitivamente diritto.

154.
    Da tutto quanto precede risulta che il motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità deve essere respinto.

Sul motivo relativo all'errata applicazione della normativa comunitaria in materia di riduzione di contributi finanziari

155.
    La ricorrente nella causa T-126/01 rammenta che il regolamento n. 4028/86 è stato abrogato dal regolamento n. 2080/93 con effetto dal 1° gennaio 1994. Cionondimeno la Commissione avrebbe applicato l'art. 44 di tale regolamento nel corso di tutto il procedimento amministrativo. Infatti, il comitato permanente per le strutture della pesca sarebbe stato consultato ai sensi degli artt. 44 e 47 del regolamento n. 4028/86. La ricorrente aggiunge che, ai fini del calcolo del quantum della riduzione del contributo nella decisione impugnata, la Commissione ha applicato disposizioni del regolamento n. 3699/93. Orbene, nel regime instaurato dal regolamento n. 3699/93, le autorità di gestione sarebbero le autorità nazionali, e non la Commissione. Quest'ultima avrebbe dunque applicato nel contempo un regolamento abrogato e un regolamento che non le attribuisce alcuna competenza.

156.
    La ricorrente nella causa T-126/01 osserva inoltre che, per calcolare l'importo del contributo cui aveva diritto per il trasferimento definitivo del peschereccio Vieirasa XII, le conseguenze dell'applicazione del regolamento n. 4028/86 o del regolamento n. 3699/93 divergono sensibilmente. Secondo il limite massimo fissato dal regolamento n. 4028/86, la ricorrente avrebbe potuto beneficiare di un contributo di EUR 784 140 invece di quello di EUR 688 187 stabilito nella decisione impugnata in forza delle disposizioni del regolamento n. 3699/93.

157.
    Il Tribunale constata che la decisione impugnata nella causa T-126/01 si basa sul regolamento n. 4253/88, in particolare sull'art. 24, da un lato, e sul regolamento n. 3447/93, che approva a nome della Comunità l'accordo di pesca, dall'altro. Pertanto né il regolamento n. 4028/86 né il regolamento n. 3699/93 costituiscono il fondamento normativo della decisione impugnata.

158.
    Il fatto che la Commissione abbia consultato un comitato la cui consultazione è prevista dal regolamento n. 4028/86 non dimostra che la decisione impugnata nella causa T-126/01 fosse fondata su tale regolamento. Infatti, tale regolamento non era più in vigore quando la ricorrente ha presentato il suo progetto di costituzione di joint venture, il 26 luglio 1994, per cui, nel caso di specie, tale regolamento non poteva più disciplinare la procedura di riduzione del contributo (v. supra, punto 15, e sentenza Astipesca/Commissione, citata supra al punto 142, punto 61). L'aver liberamente consultato un comitato, la cui consultazione non era obbligatoria, non inficia la legittimità di un atto che, peraltro, è stato adottato nel rispetto delle procedure obbligatoriamente imposte per la sua adozione.

159.
    E' vero che la decisione impugnata contiene un riferimento al regolamento n. 3699/93. La Commissione, infatti, ha applicato il limite massimo fissato dal regolamento n. 3699/93 per calcolare l'importo del contributo dovuto per il definitivo trasferimento del peschereccio Vieirasa XII alla joint venture.

160.
    A tale proposito si deve rilevare che né i due atti sui quali si basa la decisione impugnata, cioè il regolamento n. 4253/88 e il regolamento n. 3447/93 che approva a nome della Comunità l'accordo di pesca, né peraltro lo stesso accordo di pesca contengono disposizioni specifiche circa la parte di contributo dovuta per la cessione di un peschereccio comunitario alla joint venture. La decisione di concessione del contributo 25 luglio 1995 accorda infatti una somma complessiva all'armatore comunitario e alla joint venture senza precisare l'importo concesso per la cessione del peschereccio.

161.
    Quando la Commissione, dopo aver constatato la violazione delle condizioni cui era stata subordinata la concessione del contributo alla ricorrente nella causa T-126/01, ha calcolato l'importo definitivo del contributo cui la ricorrente aveva diritto, essa ha potuto stabilire l'importo ricevuto dalla ricorrente per la cessione del peschereccio quando ha ritenuto di non dover ridurre tale parte del contributo finanziario (v. supra, punti 104 e 141). La Commissione si riferisce al riguardo, nella decisione impugnata nella causa T-126/01 (punto 11), alle disposizioni del regolamento n. 3699/93.

162.
    Anche se, durante il procedimento amministrativo, la Commissione ha fatto riferimento nella lettera 28 febbraio 2000 al regolamento n. 4028/86, va sottolineato che, nella lettera 14 settembre 2000, essa ha informato la ricorrente che avrebbe applicato il limite massimo di cui al regolamento n. 3699/93 ai fini del calcolo dell'importo del contributo dovuto alla ricorrente per la cessione definitiva del peschereccio Vieirasa XII alla joint venture. La ricorrente ha preso posizione a tale proposito nella lettera 21 settembre 2000.

163.
    La ricorrente nella causa T-126/01 non può rimproverare alla Commissione di non avere applicato, nella decisione impugnata, il limite massimo di cui al regolamento n. 4028/86 per il calcolo dell'importo del contributo cui essa aveva diritto per la cessione del peschereccio. Infatti, tale regolamento non era più in vigore quando la ricorrente ha presentato il suo progetto di costituzione di joint venture, il 26 luglio 1994 (v., supra, punto 158). La Commissione, che era vincolata solamente al rispetto del principio di proporzionalità ai fini del calcolo dell'importo definitivo del contributo dovuto alla ricorrente, ha potuto, a buon diritto, ispirarsi in via analogica alle disposizioni del regolamento n. 3699/93 per determinare l'importo dovuto alla ricorrente per la cessione del peschereccio. Agendo in tal modo, essa, infatti, si preoccupava di armonizzare il trattamento riservato alla joint venture costituita nell'ambito dell'accordo di pesca rispetto alle joint venture cui si applica il regolamento n. 3699/93.

164.
    Risulta da quanto precede che anche questo motivo va respinto.

Sul motivo relativo alla violazione del principio del termine ragionevole per procedere e alla violazione dei principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto

165.
    La ricorrente nella causa T-126/01 fa valere che la Commissione ha infranto l'obbligo di agire entro un termine ragionevole nella presente fattispecie. Richiamando la giurisprudenza della Corte e del Tribunale in materia di aiuti di Stato che si applicherebbe per analogia (sentenza della Corte 26 febbraio 1987, causa 15/85, Consorzio Cooperative d'Abruzzo/Commissione, Racc. pag. 1005, e conclusioni dell'avvocato generale Mischo presentate in tale causa, Racc. pag. 1014; sentenza della Corte 24 novembre 1987, causa 223/85, RSV/Commissione, Racc. pag. 4617), la ricorrente sostiene che esiste, in diritto comunitario, un principio generale, fondato sulle esigenze di certezza del diritto e di buona amministrazione, che impone all'amministrazione di esercitare i propri poteri entro limiti di tempo determinati, nell'obiettivo di tutelare il legittimo affidamento che i suoi amministrati ripongono in essa. Pertanto, quando la Commissione pretende il rimborso di un contributo finanziario dopo un periodo di tempo eccessivamente protratto, essa non agirebbe con la necessaria diligenza, non rispetterebbe i criteri imposti dalla certezza del diritto e oltrepasserebbe i limiti della buona amministrazione.

166.
    La ricorrente nella causa T-126/01 ricorda di aver già presentato la sua domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario, che ha dato luogo all'avviamento della procedura di riduzione, il 25 febbraio 1997. La Commissione avrebbe impiegato oltre quattro anni per adottare la decisione impugnata. Alla Commissione sarebbero occorsi tre anni e nove mesi dall'inizio delle verifiche, il 21 aprile 1998, che avrebbero riguardato esclusivamente la zona in cui operava il peschereccio Vieirasa XII. Essa ricorda di aver già comunicato alla Commissione la propria licenza di pesca il 7 luglio 1997. Sarebbe in particolare incomprensibile che alla Commissione siano occorsi un anno e un mese per rispondere alle osservazioni presentate dalla ricorrente il 19 maggio 1998. La Commissione si sarebbe permessa di affermare, nella sua lettera 9 giugno 1999, che tali osservazioni si limitavano a confermare che il peschereccio aveva lasciato le acque argentine il 5 luglio 1996.

167.
    Il Tribunale ricorda che il rispetto del principio del termine ragionevole è un principio generale di diritto comunitario nell'ambito di procedimenti amministrativi che la Commissione è tenuta ad osservare (v. sentenza del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 56).

168.
    Si deve constatare che, nel caso di specie, il procedimento amministrativo ha avuto una lunga durata. A questo proposito bisogna ricordare che la ricorrente nella causa T-126/01 ha presentato la sua domanda di pagamento del saldo del contributo comunitario il 25 febbraio 1997. Orbene, la stessa Commissione afferma nella decisione impugnata (punto 8) di aver preso conoscenza il 2 luglio 1997 del motivo che ha legittimato la riduzione del contributo concesso alla ricorrente, vale a dire il definitivo abbandono della ZEE argentina da parte del peschereccio Vieirasa XII, avvenuto il 5 luglio 1996.

169.
    Inoltre, la decisione impugnata nella causa T-126/01 è sopravvenuta solo il 19 marzo 2001. E' vero che nel corso del procedimento amministrativo ci sono stati vari contatti fra la Commissione, da una parte, e le autorità spagnole e la ricorrente, dall'altra (v. supra, punti 32-38). Nella presente causa, tuttavia, sono passati periodi di inattività per i quali la Commissione non fornisce nessuna giustificazione. Infatti la Commissione, dopo aver ricevuto le osservazioni della ricorrente 19 maggio 1998 circa la sua lettera 21 aprile 1998, non si è mossa prima del 9 giugno 1999, data in cui ha comunicato alla ricorrente la sua decisione di avviare una procedura di riduzione del contributo.

170.
    Tuttavia, anche a supporla accertata, tuttavia, la violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole non giustifica un annullamento automatico della decisione impugnata (sentenze del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punto 122, e 30 maggio 2002, causa T-197/00, Onidi/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-69 e II-325, punto 96).

171.
    La ricorrente nella causa T-126/01 sostiene che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata in quanto il lasso di tempo trascorso avrebbe fatto insorgere in capo ad essa un legittimo affidamento circa la definitiva acquisizione del contributo finanziario.

172.
    Nel caso di specie, tuttavia, il Tribunale considera che il ritardo accumulato dalla Commissione nell'adottare la decisione impugnata nella causa T-126/01 non ha potuto far insorgere in capo alla ricorrente un legittimo affidamento tale da impedire alla Commissione di ridurre il contributo che le era stato concesso.

173.
    Al riguardo va rilevato che lo scambio di corrispondenza fra la Commissione e la ricorrente (v. supra, punti 32-38) conferma, ogni volta, l'intenzione della Commissione di procedere a una riduzione del contributo concesso. Il presente caso di specie quindi si distingue fondamentalmente da quello all'origine della sentenza RSV/Commissione (citata supra al punto 165), nell'ambito della quale la Corte ha riconosciuto un legittimo affidamento in capo al beneficiario di un aiuto di Stato illegittimo a causa della durata eccessivamente lunga del procedimento fra la Commissione e lo Stato membro interessato.

174.
    Ad ogni modo, il legittimo affidamento della ricorrente nella causa T-126/01 circa il pagamento del saldo del contributo è venuto meno allorché la ricorrente ha infranto le condizioni di concessione del contributo (v, in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, causa T-142/97, Branco/Commissione, Racc. pag. II-3567, punti 97 e 105-107).

175.
    La ricorrente nella causa T-119/01 fa valere che la decisione 21 dicembre 1994 le ha concesso un contributo finanziario per la costituzione di una joint venture senza che tale decisione stabilisse le condizioni cui il contributo era soggetto e senza che rinviasse alla normativa eventualmente applicabile. In passato la Commissione non avrebbe mai ridotto il contributo concesso alle joint venture, neppure in caso di flagrante inosservanza della normativa applicabile. Essa ricorda di avere informato le autorità argentine dell'abbandono delle acque nazionali, supponendo che le dette autorità trasmettessero l'informazione alla commissione paritetica. Il naufragio dell'Orense sarebbe stato comunicato alle autorità argentine e alla Commissione. Dato che l'accordo di pesca non prevede una procedura di riduzione del contributo, e tenuto conto dell'inoperosità delle autorità argentine nonché del lasso di tempo intercorso tra il naufragio dell'Orense nel gennaio 1998 e l'avvio della procedura da parte della Commissione, nel luglio 1999, la decisione impugnata violerebbe i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

176.
    Il Tribunale ricorda innanzi tutto che dall'accordo di pesca, dal modulo di domanda di contributo comunitario e dalla decisione di concessione del contributo risulta che l'Orense doveva operare in acque argentine (v. supra, punti 116-125).

177.
    In un caso come quello della fattispecie, in cui il beneficiario di un contributo non rispetta una condizione principale cui la concessione del contributo era subordinata, il detto beneficiario non può avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento o del principio della certezza del diritto allo scopo di impedire alla Commissione di ridurre il contributo che gli era stato concesso (v., in tal senso, sentenza Branco/Commissione, citata supra al punto 174, punto 97, nonché la giurisprudenza ivi citata).

178.
    Ad ogni modo, la Commissione non ha mai fornito assicurazioni precise alla ricorrente nella causa T-119/01 sul fatto che non avrebbe ridotto il contributo finanziario nonostante la violazione della condizione in base alla quale il peschereccio utilizzato dalla joint venture doveva operare nella ZEE argentina (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 11 marzo 1996, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-171, punto 20; sentenza del Tribunale 16 ottobre 1996, causa T-336/94, Efisol/Commissione, Racc. pag. II-1343, punto 31).

179.
    Infine, la ricorrente non produce alcun elemento circa il fatto che la Commissione non avrebbe perseguito le violazioni alla normativa applicabile alle joint venture. Peraltro, l'eventuale esistenza di precedenti irregolarità rimaste impunite non può in nessun caso fondare un legittimo affidamento in capo alla ricorrente.

180.
    Risulta da tutto quanto precede che anche questo motivo deve essere respinto.

Sul motivo inerente alla violazione dei diritti della difesa

181.
    Dopo aver ricordato che il rispetto dei diritti della difesa si applica in qualsiasi procedimento che può sfociare in un atto recante pregiudizio (sentenza della Corte 29 giugno 1994, causa C-135/92, Fiskano/Commissione, Racc. pag. I-2885; sentenze del Tribunale 6 dicembre 1994, causa T-450/93, Lisrestal e a./Commissione, Racc. pag. II-1177, e Air Inter/Commissione, citata supra al punto 139), la ricorrente nella causa T-119/01 fa valere di non essere stata realmente ascoltata durante il procedimento amministrativo. Essa osserva di aver chiesto a più riprese alla Commissione di individuare le disposizioni precise dell'accordo di pesca o della normativa applicabile che avrebbe violato. Inoltre la Commissione non si sarebbe mai pronunciata sulle conseguenze del naufragio dell'Orense.

182.
    Il Tribunale ricorda che la decisione impugnata nella causa T-119/01 si fonda sul motivo secondo cui non sono state rispettate le condizioni cui la concessione del contributo era stata subordinata. La decisione impugnata non si fonda quindi su una violazione di una precisa disposizione dell'accordo di pesca o della normativa comunitaria in materia di contributi finanziari. L'addebito che ha legittimato la riduzione del contributo consiste nel fatto che l'Orense ha pescato in acque argentine solo sedici mesi sui trentasei inizialmente previsti. Il peschereccio ha infatti cessato le sue attività di pesca in acque argentine il 23 agosto 1996.

183.
    Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione ha informato la ricorrente di tale addebito con lettere 14 luglio 1999, 18 agosto 2000 e 14 settembre 2000. Inoltre, con lettere 14 luglio 1999 e 14 settembre 2000 la Commissione ha esplicitamente chiesto alla ricorrente di presentare le sue osservazioni in merito.

184.
    Alla luce di quanto esposto, non si può parlare di una violazione dei diritti della difesa.

185.
    Anche tale motivo deve pertanto essere respinto.

Sul motivo inerente all'incoerenza della decisione impugnata

186.
    La ricorrente nella causa T-126/01 fa valere che la joint venture VASA ha subito la sospensione del pagamento del saldo del contributo senza avere avuto l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Essa rileva che il progetto di decisione sottoposto al comitato permanente per le strutture della pesca, nel novembre 2000, menziona una riduzione del contributo concesso alla ricorrente e alla VASA. La decisione impugnata non sarebbe coerente in quanto si riferirebbe solamente al contributo concesso alla ricorrente. Il contributo concesso all'armatore comunitario e alla joint venture sarebbe infatti un unico contributo. Essa sottolinea inoltre che, nella presente fattispecie, la joint venture, che era proprietaria del peschereccio e responsabile della relativa gestione, ha adottato le decisioni all'origine della riduzione del contributo finanziario. La ricorrente e la VASA avrebbero dovuto essere pertanto trattate sullo stesso piano.

187.
    Il Tribunale constata che la decisione impugnata nella causa T-126/01 è destinata alla sola ricorrente. Essa mira solo alla riduzione del contributo finanziario che le è stato concesso. Non è quindi pertinente esaminare la situazione della joint venture VASA nell'ambito del presente ricorso.

188.
    Inoltre, va rilevato che risulta dall'art. 3, n. 2, del protocollo I dell'accordo di pesca che il contributo comunitario concesso dalla Commissione alle joint venture è versato all'autorità competente argentina, la quale ne stabilisce le condizioni di disponibilità e di gestione. La procedura di domanda e di pagamento del contributo concesso alle joint venture, che sono società argentine, è dunque disciplinata dal diritto argentino.

189.
    Date queste circostanze, la ricorrente nella causa T-126/01 non può criticare il fatto che la decisione impugnata è indirizzata unicamente all'armatore comunitario. Infatti, la joint venture VASA, che era tenuta ad inviare la sua domanda di versamento del saldo del contributo finanziario alle competenti autorità argentine, ha proceduto in tal senso solamente il 23 aprile 2001, ovvero circa un mese dopo l'adozione della decisione impugnata.

190.
    Pertanto anche il presente motivo deve essere respinto.

Sul motivo inerente alla violazione dell'art. 253 CE

191.
    Richiamando la sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France (Racc. pag. I-1719), e la giurisprudenza secondo cui una motivazione sufficiente è particolarmente necessaria nei casi in cui la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale (sentenza della Corte 15 luglio 1960, cause riunite 36/59-38/59 e 40/59, Präsident e a./Alta Autorità, Racc. pag. 827), la ricorrente nella causa T-119/01 sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata.

192.
    In primo luogo, la decisione impugnata non menzionerebbe in nessun punto le disposizioni dell'accordo di pesca o della normativa eventualmente applicabile che sarebbero state violate. In secondo luogo, la decisione impugnata non menzionerebbe l'esaurimento delle risorse ittiche nelle acque argentine che avrebbe portato le autorità di questo paese a limitare le attività di pesca. Essa non menzionerebbe neanche il naufragio dell'Orense. La decisione non spiegherebbe quindi neanche perché tali avvenimenti non potrebbero essere considerati casi di forza maggiore. In terzo luogo, la decisione impugnata non individuerebbe il fondamento normativo su cui si è basata la decisione di riduzione del contributo.

193.
    Al riguardo, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall'art. 253 CE deve essere adeguata alla natura dell'atto controverso e far apparire in forma chiara e inequivocabile l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al Tribunale di esercitare il proprio controllo (sentenza della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Cooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 71; sentenza Astipesca/Commissione, citata supra al punto 142, punto 125).

194.
    Nel caso di una decisione che riduca il contributo finanziario comunitario concesso ad un progetto non eseguito come previsto, la motivazione di tale atto deve contenere l'indicazione delle ragioni per cui le variazioni considerate sono state dichiarate inammissibili. Considerazioni riguardanti l'entità di tali variazioni o la mancanza di previa autorizzazione alla loro realizzazione non possono di per sé costituire una motivazione sufficiente a tale proposito (sentenza del Tribunale 5 marzo 2002, causa T-241/00, Le Canne/Commissione, Racc. pag. II-1251, punto 55).

195.
    Tuttavia, il problema se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va affrontato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata supra al punto 191, punto 63).

196.
    Nella fattispecie occorre osservare che, a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Le Canne/Commissione (citata supra al punto 194), la decisione impugnata contiene precise indicazioni circa la natura della modifica controversa e i motivi per i quali tale modifica legittima, data la sua importanza, la riduzione del contributo decisa nel caso di specie. Dalla decisione impugnata risulta infatti in modo chiaro e inequivocabile che la Commissione censura il fatto che l'Orense ha pescato dopo il 23 agosto 1996, ovvero appena sedici mesi dopo la costituzione della joint venture, in acque internazionali e non, come previsto, nella ZEE argentina, laddove l'obbligo di sfruttare ed eventualmente trasformare le risorse ittiche situate nelle acque del paese terzo previsto dalla decisione di concessione del contributo costituisce una condizione principale della detta concessione (decisione impugnata, punto 4; v. anche supra, punti 116-125 e 130-134).

197.
    La Commissione non era tenuta a spiegare perché ritenesse che l'esaurimento delle risorse ittiche e il naufragio dell'Orense non costituissero eventi pertinenti ai fini del calcolo della riduzione del contributo. Infatti, il motivo che legittima la riduzione del contributo consiste nel fatto che l'Orense non pescava più in acque argentine dal 23 agosto 1996. Orbene, l'asserito esaurimento delle risorse ittiche che avrebbe provocato la dipartita dell'Orense verso le acque internazionali dove poi è naufragato non giustifica il fatto che la ricorrente ha mancato di chiedere la previa autorizzazione alla Commissione di lasciare le acque argentine, come era tenuta a fare dato il suo obbligo d'informazione e correttezza (decisione impugnata, punto 8; v. anche supra, punti 123-125, 152 e 153).

198.
    Ne consegue che l'argomento della ricorrente relativo a una motivazione insufficiente non può essere accolto.

199.
    Anche quest'ultimo motivo deve quindi essere respinto.

200.
    Da tutto quanto precede risulta che i ricorsi di annullamento nelle cause riunite T-119/01 e T-126/01 devono essere respinti.

Causa C-44/01

Sulla domanda di risarcimento danni

201.
    Con tale domanda l'armatore comunitario SAEV e la joint venture VASA chiedono il risarcimento dei danni asseritamente subiti a motivo della sospensione illecita del contributo che era stato loro concesso con decisione 25 luglio 1995.

202.
    Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità ex art. 288, secondo comma, CE presuppone che ricorra un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni comunitarie, l'effettività del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (sentenza della Corte 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42).

203.
    Le ricorrenti sostengono innanzi tutto che il comportamento illecito addebitato nel caso di specie si riferisce al fatto che la Commissione, senza rispettare i requisiti di forma sostanziale, ha sospeso il versamento del saldo del contributo.

204.
    Le ricorrenti affermano che il danno subito può essere calcolato in due modi. Il primo modo consisterebbe nel calcolare gli interessi scaduti relativi a un prestito che la VASA asserisce di aver dovuto contrarre nel 1998 a causa del mancato pagamento del saldo del contributo. Il danno subito equivarrebbe agli interessi dovuti dalle ricorrenti in relazione all'importo del prestito corrispondente al saldo del contributo finanziario. L'altro modo per valutare il danno consisterebbe nel calcolare gli interessi di mora relativi al saldo del contributo cui le ricorrenti avrebbero diritto.

205.
    Quanto al nesso di causalità, le ricorrenti spiegano che il danno subito ha «come fonte diretta, immediata ed esclusiva la mancanza di una decisione di sospensione ufficiale del pagamento del saldo del contributo, una mancanza che costituisce un atto illecito» (ricorso, punto 143).

206.
    La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso. Essa ricorda a questo proposito che il presente ricorso si fonda sull'illiceità del procedimento che ha occasionato la decisione impugnata nella causa T-126/01, il 19 marzo 2001. Il presente ricorso porterebbe quindi a una valutazione della liceità di un atto che ancora non esisteva quando è stato proposto il ricorso per risarcimento, anticipando gli effetti di un eventuale ricorso di annullamento avverso tale atto.

207.
    Secondo il Tribunale tale argomento va respinto. Con la presente domanda le ricorrenti intendono essere risarcite per il danno subito a causa dell'illecita sospensione del contributo finanziario cui avrebbero diritto. Orbene, non si può escludere che la sospensione di un contributo finanziario nel corso del procedimento amministrativo finalizzato all'adozione di una decisione di riduzione di un contributo finanziario arrechi pregiudizio all'una o all'altra parte interessata dal detto procedimento prima che la decisione di riduzione del contributo sia adottata.

208.
    A sostegno del loro argomento secondo cui la sospensione del contributo sarebbe illecita, le ricorrenti osservano innanzi tutto che la Commissione avrebbe dovuto adottare una formale decisione di sospensione entro il 27 agosto 1997 qualora essa avesse nutrito seri dubbi circa il rispetto delle condizioni di concessione da parte delle ricorrenti.

209.
    Tale argomento non risulta convincente. Infatti, anche se la Commissione avesse illecitamente omesso di adottare una decisione formale di sospensione entro il 27 agosto 1997, il che non è accertato, va constatato che una tale inazione non ha potuto arrecare pregiudizio alle ricorrenti. Infatti, se la Commissione avesse adottato una siffatta decisione il 27 agosto 1997 o anche prima, il versamento del saldo non sarebbe comunque stato effettuato.

210.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che la Commissione, con lettera 21 aprile 1998 (v. supra, punto 32), ha inviato alla SAEV una decisione implicita di sospensione. La decisione implicita di sospensione sarebbe illecita. Infatti, dal momento che l'accordo di pesca non rinvia al regolamento n. 4253/88, la procedura di sospensione si sarebbe basata, nella fattispecie, su un fondamento normativo errato. Inoltre, le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha rispettato la procedura di sospensione prevista dall'accordo di pesca, in quanto non è stata consultata la commissione paritetica, e che la Commissione non ha cercato di ottenere l'approvazione delle autorità argentine. La decisione implicita di sospensione violerebbe altresì il principio del rispetto del termine ragionevole e sarebbe adottata in violazione dei diritti della difesa della joint venture VASA.

211.
    A tale proposito il Tribunale ritiene necessario operare una distinzione tra la posizione dell'armatore comunitario SAEV, che era l'unica società interessata dalla procedura di riduzione del contributo durante la quale il pagamento del contributo è stato implicitamente sospeso, da un lato, e la posizione della joint venture VASA, dall'altro.

212.
    Innanzi tutto per quanto riguarda la SAEV, si deve constatare che la lettera 21 aprile 1998 o, comunque, la lettera 9 giugno 1999 con cui la Commissione ha informato la SAEV di aver deciso di ridurre il contributo finanziario concessole (v., supra, punto 34), ha comportato necessariamente il mancato versamento del saldo del contributo inizialmente promesso. In tale contesto, bisogna considerare che la SAEV è stata la destinataria di una decisione implicita di sospensione del contributo. Alla luce della giurisprudenza (sentenza della Corte 25 maggio 2000, causa C-359/98 P, Ca'Pasta/Commissione, Racc. pag. I-3977, punti 30-32 e 36-39; sentenza Astipesca/Commissione, citata supra al punto 142, punto 141) trattasi di una atto lesivo che la SAEV avrebbe potuto impugnare nei termini, il che non è però avvenuto. La decisione di sospensione del contributo è quindi divenuta definitiva nei confronti della SAEV.

213.
    Il Tribunale ricorda che, anche se è vero che l'azione di risarcimento fondata sull'art. 288, secondo comma, CE è un rimedio autonomo nell'ambito del regime delle impugnazioni previsto dal diritto comunitario, talché l'irricevibilità della domanda di annullamento non implica, di per sé, quella della domanda risarcitoria (v., in particolare, sentenza del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-514/93, Cobrecaf e a./Commissione, Racc. pag. II-621, punto 58, e giurisprudenza ivi citata), un ricorso per risarcimento deve tuttavia essere dichiarato irricevibile qualora sia, in realtà, diretto alla revoca di una decisione individuale divenuta definitiva e abbia l'effetto, nell'ipotesi di un suo accoglimento, di eliminare gli effetti giuridici di tale decisione (v. sentenze della Corte 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punti 32 e 33; sentenze Cobrecaf e a./Commissione, cit., punto 59, e Astipesca/Commissione, citata supra al punto 142, punto 139).

214.
    Sono di conseguenza irricevibili la domanda risarcitoria diretta al pagamento di una somma il cui importo corrisponde a quello dei diritti di cui le ricorrenti sono private per effetto di una decisione divenuta definitiva (sentenza Cobrecaf e a./Commissione, citata al precedente punto 213, punto 60) nonché la domanda risarcitoria attinente al pagamento degli interessi di mora relativi a tale somma (sentenze Cobrecaf e a./Commissione, citata al precedente punto 213, punto 62, e Astipesca/Commissione, citata supra al punto 142, punto 140).

215.
    Nel caso di specie le ricorrenti propongono due formule per calcolare il danno derivante dalla sospensione del contributo qualificata illecita (v., supra, punto 204). Tuttavia, trattasi in entrambe le ipotesi di una formula diretta a calcolare gli interessi dovuti sull'importo del saldo del contributo. E' quindi giocoforza constatare che la domanda di risarcimento relativa all'asserita illiceità della sospensione del contributo è diretta in realtà al pagamento di una somma destinata a compensare gli effetti giuridici inerenti alla decisione di sospensione derivanti dal ritardo nel versamento del detto saldo, effetti giuridici la cui eliminazione sarebbe conseguita all'annullamento della decisione a causa di un ricorso di annullamento proposto tempestivamente e accolto, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi che la Commissione ha l'obbligo di adottare ex art. 233 CE (sentenza Astipesca/Commissione, citata supra al punto 142, punto 146).

216.
    Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza ricordata supra ai punti 213 e 214, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui si riferisce al danno derivante dall'asserita illiceità della decisione implicita di sospensione adottata dalla Commissione nei confronti della SAEV.

217.
    Per quanto riguarda la joint venture VASA, le ricorrenti osservano che i suoi diritti di difesa sono stati violati in quanto tale associazione non sarebbe stata ascoltata nel corso del procedimento antecedente l'adozione della decisione impugnata nella causa T-126/01.

218.
    Va tuttavia ricordato che la Commissione non ha adottato una decisione che riduce il contributo concesso alla VASA. La decisione impugnata nella causa T-126/01 è infatti indirizzata unicamente all'armatore comunitario SAEV.

219.
    A questo proposito va ricordato che risulta dall'art. 3, n. 2, del protocollo I dell'accordo di pesca che il contributo comunitario concesso dalla Commissione alle joint venture è versato all'autorità competente argentina, la quale ne stabilisce le condizioni di disponibilità e di gestione. Mentre per quanto concerne il contributo concesso all'armatore comunitario il procedimento di domanda e di pagamento del contributo deve, conformemente all'art. 3, n. 4, del detto protocollo, essere conforme alle disposizioni pertinenti della normativa comunitaria, il procedimento di domanda e di pagamento del contributo concesso alle joint venture, che sono società argentine, è disciplinato dal diritto argentino.

220.
    Infatti, con lettera 23 aprile 2001, la VASA ha inviato all'autorità argentina competente una domanda diretta al versamento del saldo del contributo. Dal momento che la VASA stessa afferma in tale ultima lettera che il contenuto della decisione impugnata nella causa T-126/01 «non ha colpito il suo legittimo diritto al versamento del saldo spettante alla joint venture argentina», essa non può neanche pretendere di aver subito un danno dalla procedura di riduzione del contributo, intentata contro la SAEV, la quale ha portato all'adozione di una decisione implicita di sospensione nei confronti di quest'ultima.

221.
    Risulta da tutto quanto precede che la domanda di risarcimento deve essere respinta.

Sulla domanda di ritiro di un documento

222.
    Nell'ambito della causa T-44/01, la Commissione fa valere che il progetto di decisione di riduzione del contributo, prodotto dalle ricorrenti come allegato 24 del ricorso, non corrisponde al testo approvato dal comitato permanente per le strutture della pesca il 20 novembre 2000 e adottato successivamente dalla Commissione il 19 marzo 2001. Si tratterebbe di una nota interna che può indurre il Tribunale in errore. La Commissione chiede pertanto che l'allegato 24 sia ritirato dal fascicolo.

223.
    Tuttavia, dal momento che il Tribunale non si è fondato sul documento di cui trattasi per giudicare la presente controversia, non occorre statuire sulla domanda della Commissione (v., in tal senso, sentenza Branco/Commissione, citata supra al punto 174, punti 116 e 117).

Conclusione

224.
    Da tutto quanto precede risulta che i ricorsi nelle cause T-44/01, T-119/01 e T-126/01 devono essere respinti.

Sulle spese

225.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-44/01, T-119/01 e T-126/01 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    I ricorsi sono respinti.

3)    Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Lenaerts
Azizi
Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 aprile 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: lo spagnolo.