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Ricorso proposto l'8 febbraio 2013 - Boehringer Ingelheim Pharma / UAMI - Nepentes (Momarid)

(Causa T-75/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Boehringer Ingelheim Pharma (Ingelheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nepentes S.A. (Varsavia, Polonia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 28 novembre 2012, procedimento R 2292/2011-4, nella parte in cui ha autorizzato la registrazione del marchio MOMARID in relazione a preparati sanitari per uso medico; sostanze dietetiche adattate all'uso medico; preparati, sostanze e prodotti farmaceutici e medici per la protezione, il mantenimento, il trattamento o l'idratazione della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; preparati e sostanze farmaceutici e medici per la cura e l'aspetto della pelle, del corpo, del viso, della bocca, delle labbra, degli occhi, dei capelli, delle mani e delle unghie; prodotti e preparati farmaceutici e medici per il dimagrimento; prodotti, preparati e sostanze dermatologici; preparati dermatologici per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi della pelle; prodotti dermatologici (medicinali); preparati farmaceutici per il trattamento di disturbi dermatologici; preparati farmaceutici per il trattamento locale dei disturbi dermatologici; prodotti medicinali dermatologici; preparati farmaceutici veterinari ad uso dermatologico; prodotti medicinali veterinari per il trattamento dei disturbi ormonali; ormoni per uso medico; preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso veterinario; ormoni; prodotti steroidei, preparati ormonali per uso farmaceutico e medico; prodotti d'igiene; prodotti chimici per uso farmaceutico (in prosieguo: i "prodotti controversi");

condannare il convenuto alle spese del procedimento o - nel caso in cui la controinteressata dinanzi all'UAMI intervenga a sostegno del convenuto - ordinare che esse siano sopportate in solido dal convenuto e dall'interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Momarid", per prodotti e servizi della classe 5 - Domanda di marchio comunitario n. 9 164 328

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchio comunitario n. 2 396 448 "LONARID", per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 75 del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 2, lettera h), del regolamento n. 2868/95 del Consiglio e con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.

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