Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 8 luglio 2009 – Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel / UAMI – Schwarzbräu (Alaska)
(causa T‑226/08)
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo Alaska – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 7, n. 1, lett. c), e 51, n. 1, lett. a)] (v. punti 22, 36, 38)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4) relativa ad un procedimento di nullità tra la Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH e la Schwarzbräu GmbH. |
Dati della causa
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: | Marchio denominativo Alaska per beni della classe 32 – marchio comunitario n. 505503 |
Titolare del marchio comunitario: | Schwarzbräu GmbH |
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: | Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH |
Decisione della divisione di annullamento: | Accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato |
Dispositivo
2) | | La Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI). |
3) | | La Schwarzbräu GmbH sopporterà le proprie spese. |