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Sentenza del Tribunale 3 marzo 2011 - Areva e a. / Commissione

(Cause riunite T-117/07 e T-121/07) 1

("Concorrenza - Intese - Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas - Decisione che constata un'infrazione all'art. 81 CE e all'art. 53 dell'accordo SEE - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Imputabilità dell'infrazione - Durata dell'infrazione - Ammende - Responsabilità in solido per il pagamento dell'ammenda - Circostanze aggravanti - Ruolo di impresa leader dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Areva, société anonyme (Parigi, Francia); Areva T & D Holding SA (Parigi); Areva T & D SA (Parigi); Areva T & D AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: A. Schild e J.-M. Cot, avvocati); e Alstom, société anonyme (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, avvocato, W. Broere, solicitor, A. Müller-Rappard e C. Guirado, avvocati, successivamente J. Derenne e A. Müller-Rappard)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente X. Lewis e F. Arbault, successivamente X. Lewis e infine V. Bottka e N. Von Lingen, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto, in via principale, all'annullamento parziale della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas), e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda che è stata loro inflitta.

Dispositivo

Le cause T-117/07 e T-121/07 sono riunite ai fini della sentenza.

L'art. 2, lett. b) e c), della decisione della Commissione 24 gennaio 2007, C (2006) 6762 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas), è annullato.

Per le infrazioni constatate all'art. 1, lett. b)-f), della decisione C (2006) 6762 def. sono inflitte le seguenti ammende:

-     Alstom, société anonyme: EUR 10 327 500;

-     Alstom: EUR 48 195 000, in solido con la Areva T & D SA; EUR 20 400 000 dell'importo dovuto dalla Areva T & D SA sono da pagare in solido con la Areva T & D AG, la Areva, société anonyme, e la Areva T & D Holding SA.

I ricorsi sono respinti per il resto.

Nella causa T-117/07, la Commissione europea sopporterà un decimo delle spese della Areva, della Areva T & D Holding, della Areva T & D SA e della Areva T & D AG e un decimo delle sue proprie spese. La Areva, la Areva T & D Holding, la Areva T & D SA e la Areva T & D AG sopporteranno i nove decimi delle loro proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

Nella causa T-121/07, la Commissione sopporterà un decimo delle spese della Alstom e un decimo delle sue proprie spese. La Alstom sopporterà i nove decimi delle sue proprie spese e i nove decimi di quelle della Commissione.

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1 - GU C 140 del 23.6.2007.