Language of document : ECLI:EU:T:2020:610

Causa T93/18

International Skating Union

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020

«Concorrenza – Associazione di imprese – Competizioni di pattinaggio di velocità – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Regolamentazione di una federazione sportiva – Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport – Scommesse sportive – Tribunale arbitrale dello sport – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Ambito di applicazione territoriale dell’articolo 101 TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto – Misure correttive»

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Esame – Limitazione ai soli argomenti che non contestano la fondatezza della decisione impugnata

(Artt. 263 e 296 TFUE)

(v. punti 53, 54)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione della Commissione che constata un’infrazione e che ingiunge misure correttive – Punti della motivazione asseritamente contraddittori

(Artt. 263 e 296 TFUE)

(v. punti 56‑61)

3.      Intese – Decisioni di associazioni di imprese – Nozione – Regolamentazione di una federazione sportiva internazionale riguardante la partecipazione alle competizioni degli sportivi affiliati

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 69‑75)

4.      Intese – Lesione della concorrenza – Regolamentazione di una federazione sportiva internazionale titolare di un potere di autorizzazione – Qualificazione come restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Criteri di valutazione – Tenore e obiettivo nonché contesto della regolamentazione – Sanzioni di inammissibilità in caso di partecipazione degli sportivi affiliati ad una competizione non autorizzata – Restrizioni inerenti al perseguimento di obiettivi legittimi e proporzionati – Presa in considerazione delle specificità dello sport in generale nonché della sua funzione sociale ed educativa

(Artt. 101 e 165, § 1, TFUE)

(v. punti 77‑79, 82, 100, 106)

5.      Intese – Lesione della concorrenza – Regolamentazione di una federazione sportiva internazionale titolare di un potere di autorizzazione – Qualificazione come restrizione per oggetto – Grado sufficiente di lesività – Valutazione – Norme intese a tutelare l’integrità di una disciplina sportiva dai rischi connessi alle scommesse e a garantire il rispetto di standard comuni nelle competizioni sportive – Norme che perseguono obiettivi legittimi – Esercizio discrezionale del potere di autorizzazione da parte della federazione sportiva internazionale – Carattere sproporzionato delle sanzioni irrogate agli sportivi – Restrizione per oggetto

(Artt. 101 e 165, § 1, TFUE)

(v. punti 85‑89, 91‑95, 100, 101, 106, 108, 109)

6.      Concorrenza – Regole dell’Unione – Ambito di applicazione territoriale – Competenza della Commissione – Criterio dell’effetto immediato, sostanziale e prevedibile di un’intesa – Valutazione

(Art. 101 TFUE)

(v. punti 125‑130)

7.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della Commissione – Ingiunzioni rivolte alle imprese – Limiti – Obbligo di modifica di una norma diversa da quella costitutiva dell’infrazione constatata – Regolamento arbitrale di una federazione sportiva internazionale – Analogia con le circostanze aggravanti – Inammissibilità

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 28)

(v. punti 143‑161)

8.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Cessazione delle infrazioni – Potere della Commissione – Ingiunzioni rivolte alle imprese – Individuazione di mezzi idonei a porre effettivamente fine all’infrazione constatata – Limiti

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio no 1/2003, art. 7, § 1)

(v. punti 167‑172)

Sintesi

Il Tribunale conferma che le norme dell’Unione internazionale di pattinaggio (ISU) che prevedono sanzioni severe nei confronti degli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità da essa non riconosciute si pongono in contrasto con le norme dell’UE in materia di concorrenza

Per contro, la Commissione ha erroneamente contestato il regolamento arbitrale dell’ISU.

L’International Skating Union (Unione internazionale di pattinaggio; in prosieguo: l’«ISU») è l’unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (CIO) al fine di garantire la disciplina e la gestione del pattinaggio di figura e del pattinaggio di velocità. L’ISU svolge altresì un’attività commerciale consistente nell’organizzazione di varie gare di pattinaggio di velocità nell’ambito delle più importanti competizioni internazionali, come i campionati europei e mondiali nonché i giochi olimpici invernali.

Nel 2014 la società coreana Icederby International Co. Ltd prevedeva di organizzare a Dubai (Emirati arabi uniti) una competizione di pattinaggio di velocità con prove di nuovo formato. Poiché l’ISU non ha autorizzato tale evento, la citata società organizzatrice ha incontrato difficoltà nel garantirsi la partecipazione dei pattinatori di velocità professionisti, il che l’ha portata ad abbandonare questo progetto. I pattinatori affiliati alle federazioni nazionali aderenti all’ISU sono infatti soggetti, ai sensi dello statuto di quest’ultima, ad un regime di autorizzazione preliminare, che include talune «norme in materia di ammissibilità». In base a tali norme, nella versione applicabile in quel periodo, la partecipazione di un pattinatore ad una competizione non autorizzata lo esponeva alla sanzione dell’esclusione a vita da qualsiasi competizione organizzata dall’ISU.

Investita di una denuncia presentata da due pattinatori professionisti olandesi, la Commissione europea ha ritenuto, con decisione dell’8 dicembre 2017 (1) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che le norme in materia di ammissibilità dell’ISU fossero incompatibili con le norme di concorrenza dell’Unione (articolo 101 TFUE) in quanto avevano ad oggetto di limitare le possibilità dei pattinatori di velocità professionisti di partecipare liberamente a gare internazionali organizzate da terzi e privavano quindi tali terzi dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni. La Commissione ha pertanto ingiunto all’ISU, a pena di irrogazione di penalità di mora, di porre fine all’infrazione così accertata, senza tuttavia infliggerle un’ammenda.

L’ISU ha contestato la decisione impugnata dinanzi al Tribunale. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi per la prima volta su una decisione della Commissione che constata la non conformità al diritto della concorrenza dell’Unione di una regolamentazione adottata da una federazione sportiva, conferma la fondatezza della qualificazione come restrizione della concorrenza per oggetto effettuata dalla Commissione con riferimento alla regolamentazione stessa, ma annulla parzialmente la decisione impugnata nella sua parte relativa alle misure correttive imposte all’ISU.

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione ha giustamente concluso che le norme in materia di ammissibilità hanno ad oggetto di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.

A tal proposito il Tribunale constata, anzitutto, che la situazione in cui si trova l’ISU può dar luogo ad un conflitto di interessi. Infatti, per un verso, l’ISU svolge una funzione di regolamentazione, in forza della quale essa ha il potere di adottare norme nelle discipline di sua competenza e, quindi, di autorizzare le competizioni organizzate da terzi, mentre, per altro verso, nell’ambito della sua attività commerciale, organizza essa stessa le più importanti competizioni di pattinaggio di velocità, alle quali i pattinatori professionisti devono partecipare per garantirsi un reddito. A tal proposito, il Tribunale dichiara che gli obblighi gravanti su una federazione sportiva nell’esercizio della sua funzione di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, sono quelli costantemente sanciti dalla giurisprudenza relativa all’applicazione degli articoli 102 e 106 TFUE (2), sicché, in tali circostanze, l’ISU è tenuta a garantire, in sede di esame delle richieste di autorizzazione, che i terzi organizzatori di competizioni di pattinaggio di velocità non siano indebitamente privati di un accesso al mercato rilevante, al punto che la concorrenza in tale mercato ne risulti falsata.

Ciò premesso, il Tribunale esamina poi la valutazione svolta dalla Commissione in merito al contenuto delle norme in materia di ammissibilità. Esso osserva anzitutto che tali norme non esplicitano gli obiettivi legittimi da esse perseguiti e che esse prevedono criteri di autorizzazione, peraltro non esaustivi, solo a partire dal 2015. Pertanto, i requisiti applicati a partire da tale data non possono essere considerati tutti criteri di autorizzazione chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e controllabili, che possano, in quanto tali, garantire agli organizzatori di gare un accesso effettivo al mercato rilevante. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che l’ISU aveva mantenuto, anche dopo l’adozione dei criteri di autorizzazione nel 2015, un ampio margine discrezionale per rifiutare di autorizzare le competizioni proposte da terzi.

Inoltre, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il Tribunale sottolinea che la severità delle sanzioni previste è un elemento particolarmente rilevante nella ricerca di eventuali ostacoli al corretto funzionamento del gioco della concorrenza nel mercato rilevante. Una simile severità può infatti dissuadere gli atleti dal partecipare a competizioni non autorizzate dall’ISU, anche quando non vi sia alcun motivo legittimo a giustificare un tale diniego di autorizzazione. Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che le sanzioni previste dalle norme in materia di ammissibilità, anche dopo la mitigazione del regime intervenuta nel 2016, presentano un carattere sproporzionato. A partire da tale data, infatti, non solo le categorie di infrazioni rimangono scarsamente definite, ma sotto il profilo della durata le sanzioni previste, in particolare in caso di partecipazione a competizioni di terzi non autorizzate, restano severe, tenuto conto della durata media della carriera di un pattinatore.

Infine, il Tribunale esamina la valutazione della Commissione per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di ammissibilità. A tal proposito, il Tribunale ricorda che la tutela dell’integrità dello sport costituisce un obiettivo legittimo riconosciuto dall’articolo 165 TFUE. Il Tribunale riconosce, pertanto, che l’ISU era legittimata a introdurre norme volte tanto ad evitare i rischi di manipolazione delle competizioni che possono derivare dalle scommesse sportive, quanto a garantire la conformità delle competizioni sportive a standard comuni. Tuttavia, nella specie, resta il fatto che le norme adottate dall’ISU vanno oltre quanto necessario per raggiungere siffatti obiettivi e, pertanto, non sono proporzionate agli obiettivi stessi. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente ritenuto che le restrizioni derivanti dal sistema di autorizzazione preventiva non possano essere giustificate dagli obiettivi in questione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Commissione ha quindi giustamente concluso che le norme in materia di ammissibilità presentano un grado sufficiente di lesività, in particolare alla luce del loro contenuto, per essere considerate restrittive della concorrenza per oggetto.

In secondo luogo, il Tribunale si pronuncia sulla legittimità delle misure correttive imposte dalla decisione impugnata per porre fine all’infrazione accertata e, a tal riguardo, accoglie parzialmente le domande di annullamento della ricorrente, nei limiti in cui la Commissione ha ingiunto, a pena di irrogazione di penalità di mora, la sostanziale modifica del regolamento arbitrale dell’ISU in caso di mantenimento del sistema di autorizzazione preventiva.

In proposito, il Tribunale osserva che la Commissione ha ritenuto che il citato regolamento arbitrale, che conferisce al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (Svizzera) la competenza esclusiva a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni di inammissibilità e rende obbligatorio un arbitrato siffatto, rafforzasse le restrizioni alla concorrenza derivanti dalle norme in materia di ammissibilità. Poiché la Commissione si sarebbe ispirata, al riguardo, agli orientamenti per il calcolo delle ammende (3), e, più specificamente, alla nozione di «circostanza aggravante» ivi contenuta, il Tribunale sottolinea che solo comportamenti o circostanze di carattere illecito che rendono l’infrazione maggiormente lesiva possono giustificare un inasprimento dell’ammenda inflitta per una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale dichiara che non sussistono siffatte circostanze illecite. La Commissione non poteva quindi ritenere che il regolamento arbitrale dell’ISU costituisse una circostanza aggravante.


1      Decisione della Commissione C (2017) 8230 final, dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Caso AT.40208 – Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità).


2      Sentenze della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE (C‑49/07, EU:C:2008:376, punti 51 e 52), e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, (C‑1/12, EU:C:2013:127, punti 88 e 92).


3      Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).