Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 26 giugno 2023 – Novel Nutriology GmbH / Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

(Causa C-386/23, Novel Nutriology)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Resistente in primo grado e ricorrente in cassazione: Novel Nutriology GmbH

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Questione pregiudiziale

Si sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 3, dell’articolo 28, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 1 nella versione modificata da ultimo mediante il regolamento (CE) n. 1047/2012 2 della Commissione, dell’8 novembre 2012, nonché dei considerando 10 e 11 del regolamento (CE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini 3 , nonché dei considerando 4 e 5 del regolamento (CE) n. 536/2013 4 della Commissione, dell’11 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 432/2012:

1)    Se si possano pubblicizzare sostanze provenienti da piante o da erbe («sostanze botaniche») mediante indicazioni sulla salute (articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [CE] n. 1924/2006) oppure mediante il riferimento a benefici generali e non specifici della sostanza nutritiva o dell’alimento per la buona salute complessiva o per il benessere derivante dallo stato di salute (articolo 10, paragrafo 3, del regolamento [CE] n. 1924/2006), senza che tali indicazioni siano autorizzate a norma di tale regolamento e incluse nell’elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 1, del medesimo regolamento) o senza che tale riferimento sia accompagnato da un’indicazione specifica sulla salute inclusa negli elenchi di cui agli articoli 13 o 14 del regolamento (articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento), fintantoché non siano stati ancora completati la valutazione dell’Autorità e l’esame della Commissione sull’inserimento delle indicazioni richieste in relazione alle «sostanze botaniche» nell’elenco comunitario ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento n. 1924/2006.

____________

1 GU 2006, L 404, pag. 9.

1 Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell’8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali (GU 2012, L 310, pag. 36).

1 GU 2012, L 136, pag. 1.

1 Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione, dell’11 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU 2013, L 160, pag. 4).