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Sentenza del Tribunale 11 ottobre 2011 - Chestnut Medical Technologies / UAMI (PIPELINE)

(Causa T-87/10)1

("Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Art. 75 del regolamento n. 207/2009")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H.P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Chestnut Medical Technologies, Inc. è condannata alle spese.

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1 - GU C 100 del 17.4.2010.