Sentenza del Tribunale 11 ottobre 2011 - Chestnut Medical Technologies / UAMI (PIPELINE)
("Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario denominativo PIPELINE - Impedimento assoluto alla registrazione - Carattere descrittivo - Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di motivazione - Art. 75 del regolamento n. 207/2009")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chestnut Medical Technologies, Inc. (Menlo Park, California, Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti H.P. Kunz-Hallstein e R. Kunz-Hallstein)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2009 (procedimento R 968/2009-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo PIPELINE come marchio comunitario
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Chestnut Medical Technologies, Inc. è condannata alle spese.
____________1 - GU C 100 del 17.4.2010.