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Impugnazione proposta il 23 novembre 2020 da PV avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 gennaio 2020, cause riunite T-786/16 e T-224/18, PV / Commissione

(Causa C-640/20 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza del 30 gennaio 2020 nelle cause riunite T-786/16 e T-224/18;

pronunciarsi nella presente causa nonché nelle cause riunite T-786/16 e T-224/18, ai sensi dell’articolo 170 del regolamento di procedura della Corte;

condannare la convenuta alle spese nella causa C-111/20 P nonché a tutte le altre spese di giudizio nelle cause T-786/16, T-224/18, T-224/18 R1 e T-224/18 R2.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte sull’interpretazione erronea degli articoli 72 e 270 TFUE, dell’articolo 23 dello Statuto dei funzionari e sulla considerazione formulata dal Tribunale che lo Statuto è la fonte esclusiva di diritto per giudicare le controversie tra gli agenti e le loro istituzioni.

Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 4 TUE, dell’articolo 41 della Carta e dell’articolo 11 bis dello Statuto.

Il terzo motivo verte sulla violazione del principio generale di diritto «fraus omnia corrompit» e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte.

Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 1, 3, 4, 31 e 41 della Carta nonché degli articoli 1 sexies e 12 bis dello Statuto.

Il quinto motivo riguarda l’uso di «falsi intellettuali», l’interpretazione distorta dell’articolo 59, punto 1, commi 3 e 5, dello Statuto nonché la violazione della decisione interna 92-2004, del 6 luglio 2014, della Commissione.

Il sesto motivo verte su illeciti dolosi quanto all’applicazione del principio dell’eccezione della mancata esecuzione in rapporti sinallagmatici.

Il settimo motivo verte sulla violazione dell’articolo 41 della Carta, dell’articolo 25 dello Statuto nonché su reticenze dolose relative allo sviamento fraudolento dell’importo di arretrati salariali di EUR 21.593,64 da parte del PMO.

L’ottavo motivo verte sullo snaturamento per omessa considerazione delle conseguenze dell’annullamento del primo procedimento disciplinare CMS 13/087.

Il nono motivo verte sulla violazione dell’articolo 15 della Carta.

Il decimo motivo, dedotto in subordine, verte sulla violazione del divieto di statuire «ultra petita».

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