Language of document : ECLI:EU:T:2010:154

Cause riunite T‑274/08 e T‑275/08

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«FEAGA — Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese finanziate dal FEAGA — Importi da recuperare nei confronti della Repubblica italiana in mancanza di recupero nei termini previsti — Nozione di conseguenze finanziarie — Presa in considerazione degli interessi — Art. 32, n. 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005»

Massime della sentenza

Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAGA — Procedura di liquidazione dei conti

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, n. 5)

L’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, riguarda le ipotesi specifiche in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze, nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali. Per ipotesi del genere si precisa che le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio comunitario.

Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto comunitario si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. In primo luogo, l’espressione «conseguenze finanziarie» ha un’ampia portata in quanto può comprendere tutte le implicazioni di natura economica connesse al mancato recupero degli importi irregolarmente corrisposti. Ebbene, in tal novero rientrano necessariamente gli interessi che sarebbe stato obbligatorio versare ai sensi dell’art. 32, n. 1, del citato regolamento.

In secondo luogo, quest’interpretazione letterale è corroborata dall’art. 34, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1290/2005, secondo il quale sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell’art. 18 del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, gli importi che, in applicazione degli artt. 31, 32 e 33 del suddetto regolamento, devono essere versati al bilancio comunitario, inclusi i relativi interessi. Questa interpretazione è conforme parimenti all’economia generale della procedura di liquidazione dei conti. In effetti, occorre leggere l’art. 32, n. 5, del regolamento n. 1290/2005 alla luce dell’art. 32, n. 1, del medesimo regolamento, che costituisce la cornice generale in materia di rimborsi alla Comunità degli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze nell’uso dei fondi. Dal momento che l’art. 32, n. 5, non modifica assolutamente il principio della contabilizzazione degli interessi, ma si limita a ripartire la responsabilità finanziaria tra lo Stato membro e il bilancio comunitario nell’ipotesi di mancato recupero degli importi dovuti in termini ragionevoli, ciò comporta senz’altro che le conseguenze finanziarie menzionate nell’art. 32, n. 5, di tale regolamento comprendono, segnatamente, la somma capitale nonché gli interessi da essa prodotti.

In terzo luogo, dal preambolo del regolamento n. 1290/2005, in particolare dai ‘considerando’ 25 e 26 di quest’ultimo, si evince che il sistema di corresponsabilità finanziaria istituito dall’art. 32, n. 5, del citato regolamento mira a tutelare gli interessi finanziari del bilancio comunitario, imputando allo Stato membro interessato una parte delle somme dovute a seguito di irregolarità, che non siano state recuperate in un termine ragionevole. L’obbligo di computare gli interessi maturati tra il momento dell’accertamento dell’irregolarità e quello dell’effettivo recupero degli importi in questione ha carattere compensatorio, in quanto gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio temporaneamente sofferto dal bilancio comunitario a causa del mancato introito di un credito contabilizzato a suo favore.

In quarto luogo, il principio secondo il quale gli interessi seguono il regime contabile della somma capitale, essendone un accessorio, ha valenza generale nel quadro della disciplina del bilancio comunitario, come testimonia l’art. 86, n. 1, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento n. 1605/2002, adottato in applicazione dell’art. 71, n. 4, di quest’ultimo regolamento, il quale precisa che, fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali, ogni importo esigibile non rimborsato produce interessi.

(v. punti 36-37, 39-41, 44-45)