Language of document : ECLI:EU:T:2018:124





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 marzo 2018 –
Rose Vision / Commissione

(cause T‑45/13 RENV e T‑587/15)

«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007‑2013) – Convenzioni di sovvenzione relative ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA – Termine per la comunicazione della relazione finale di audit finanziario – Audit finanziari che constatano irregolarità nell’attuazione dei progetti – Sospensione dei pagamenti – Riservatezza degli audit finanziari – Ammissibilità delle spese dichiarate – Responsabilità extracontrattuale – Rimborso delle somme versate – Danno causato dall’inserimento nel sistema di allerta precoce»

1.      Procedimento giurisdizionale – Sentenza della Corte che vincola il Tribunale – Presupposti – Rinvio conseguente a una pronuncia resa su impugnazione – Punti di diritto definitivamente decisi dalla Corte nella pronuncia resa su impugnazione – Autorità di cosa giudicata – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 53, comma 1, e 61; regolamento di procedura del Tribunale, art. 215)

(v. punto 45)

2.      Procedimento giurisdizionale – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa – Divieto

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, § 1, d), e 84, § 2]

(v. punto 57)

3.      Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione che costituisce titolo esecutivo – Decisione che può essere contestata sulla base dell’articolo 263 TFUE – Ricevibilità – Motivi di ricorso relativi alle clausole contrattuali e al diritto nazionale applicabile – Irricevibilità

(Artt. 263 TFUE, 288 TFUE e 299 TFUE)

(v. punti 69, 70)

4.      Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di mezzi dei due ricorsi – Irricevibilità del ricorso introdotto in secondo luogo

(v. punto 88)

5.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – Corretta esecuzione tecnica dei progetti oggetto di un contributo finanziario dell’Unione – Irrilevanza

5.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Finanziamento riguardante soltanto le spese effettivamente sostenute – Dimostrazione della veridicità delle spese dichiarate – Insussistenza – Spese inammissibili – Corretta esecuzione tecnica dei progetti oggetto di un contributo finanziario dell’Unione – Irrilevanza

(Art. 317 TFUE)

(v. punto 95)

6.      Procedimento giurisdizionale – Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria – Motivi di ricorso – Violazione dei principi del legittimo affidamento e di certezza del diritto – Motivo inoperante – Rigetto

(Art. 272 TFUE)

(v. punto 110)

7.      Bilancio dell’Unione europea – Contributo finanziario dell’Unione – Obbligo del beneficiario di rispettare le condizioni di concessione del contributo – Giustificazione delle spese sostenute – Procedimento avviato dalla Commissione per il recupero degli anticipi versati – Ripartizione dell’onere della prova

(Artt. 272 TFUE e 317 TFUE)

(v. punti 163, 166)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Obbligo per il giudice di esaminarli in un determinato ordine – Insussistenza – Insussistenza di uno di questi presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 203207)

9.      Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno derivante dalla sospensione dei pagamenti alla ricorrente ai sensi delle convenzioni di sovvenzione in seguito all’inserimento del suo nome nel sistema di allerta precoce ad uso degli ordinatori della Commissione e delle agenzie esecutive – Esclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punto 210)

Oggetto

Nella causa T‑45/13 RENV, in primo luogo domanda fondata sull’articolo 272 TFUE volta a far accertare la violazione delle clausole contrattuali applicabili al progetto FutureNEM, in secondo luogo domanda fondata sull’articolo 272 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della violazione di dette clausole contrattuali da parte della Commissione, in terzo luogo domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa dell’inserimento della stessa nel sistema di allerta precoce (SAP) e, in quarto luogo, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione relativa all’inserimento del nome della ricorrente nel SAP; nella causa T‑587/15, in primo luogo, in sostanza, domanda fondata sull’articolo 272 TFUE volta a far accertare la violazione delle clausole contrattuali applicabili ai progetti FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM e SFERA, in secondo luogo domanda fondata sull’articolo 272 TFUE volta a far accertare che la ricorrente non deve alla Commissione l’importo richiestole, ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalla ricorrente a causa della violazione delle clausole contrattuali da parte della Commissione nonché ad ottenere la condanna della Commissione al pagamento delle somme dovute per la sua partecipazione a detti progetti, in terzo luogo domanda fondata sull’articolo 268 TFUE volta ad ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell’inserimento del nome della ricorrente nel SAP e, in quarto luogo, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2015) 5449 final della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa al recupero dell’importo totale di EUR 535 613,20, maggiorato degli interessi, dovuto dalla ricorrente.

Dispositivo

1)

Le cause T‑45/13 RENV e T‑587/15 sono riunite ai fini della sentenza.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La Rose Vision, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese, per quanto riguarda la causa T‑45/13 RENV, le spese sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T‑45/13, del procedimento di impugnazione nella causa C‑224/15 P e del procedimento di rinvio.

2)

I ricorsi sono respinti.

3)

La Rose Vision, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese, per quanto riguarda la causa T‑45/13 RENV, le spese sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T‑45/13, del procedimento di impugnazione nella causa C‑224/15 P e del procedimento di rinvio.

3)

La Rose Vision, SL sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese, per quanto riguarda la causa T‑45/13 RENV, le spese sostenute nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T‑45/13, del procedimento di impugnazione nella causa C‑224/15 P e del procedimento di rinvio.