Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 – TTNB / UAMI – March Juan (Tila March)
(causa T‑433/09)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Tila March – Marchio nazionale figurativo anteriore CARMEN MARCH – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 22-23, 60)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 20 agosto 2009 (procedimento R 1538/2008-2) relativa a un procedimento d’opposizione tra la sig.ra Carmen March Juan e la TTNB. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Tamara Taichman, alla quale è succeduta la ricorrente, TTNB |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo Tila March per prodotti delle classi 3, 18 e 25 – domanda di registrazione n. 5402722 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Carmen March Juan |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio denominativo spagnolo CARMEN MARCH per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 24, 25, 35 e 38; l’opposizione era diretta contro la registrazione per prodotti delle classi 3, 18 e 25 |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Annullamento della decisione della divisione di opposizione |
Dispositivo
2) | | La TTNB è condannata alle spese. |