Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 luglio 2011 – Valero Jordana / Commissione
(causa T‑161/04)
«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Elenco di riserva di un concorso generale e decisioni individuali relative alla nomina di funzionari – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Protezione dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001»
1. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 48‑49)
2. Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in conformità con la normativa dell’Unione in materia di tutela dei dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 1, n. 1, e 2, lett. a) e b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 87‑89, 91, 95‑96, 102)
3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivazione fornita in corso di causa non menzionata nella decisione impugnata – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 107)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2004, che nega al ricorrente l’accesso all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995. |
Dispositivo
1) | | La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 febbraio 2004, che nega al sig. Gregorio Valero Jordana l’accesso all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995, è annullata. |
2) | | La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Valero Jordana. |
3) | | Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese. |
4) | | Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese. |
5) | | Il Regno di Danimarca è estromesso dalla causa T‑161/04 quale parte interveniente. |
6) | | Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese. |
7) | | Il sig. Valero Jordana, la Commissione, il Regno di Svezia e il GEPD sopporteranno ciascuno le proprie spese in relazione all’intervento del Regno di Danimarca. |