Language of document : ECLI:EU:T:2011:337





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 7 luglio 2011 – Valero Jordana / Commissione

(causa T‑161/04)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Elenco di riserva di un concorso generale e decisioni individuali relative alla nomina di funzionari – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Protezione dei dati personali – Regolamento (CE) n. 45/2001»

1.                     Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 253 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 48‑49)

2.                     Unione europea – Istituzioni – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo – Portata – Obbligo di valutazione in conformità con la normativa dell’Unione in materia di tutela dei dati personali [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001, artt. 1, n. 1, e 2, lett. a) e b), e n. 1049/2001, art. 4, n. 1, lett. b)] (v. punti 87‑89, 91, 95‑96, 102)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Motivazione fornita in corso di causa non menzionata nella decisione impugnata – Inammissibilità (Art. 253 CE) (v. punto 107)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 febbraio 2004, che nega al ricorrente l’accesso all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione delle Comunità europee 10 febbraio 2004, che nega al sig. Gregorio Valero Jordana l’accesso all’elenco di riserva del concorso generale A7/A6 COM/A/637 e alle decisioni individuali relative alla nomina di funzionari al grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Valero Jordana.

3)

Il Regno di Svezia sopporterà le proprie spese.

4)

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.

5)

Il Regno di Danimarca è estromesso dalla causa T‑161/04 quale parte interveniente.

6)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

7)

Il sig. Valero Jordana, la Commissione, il Regno di Svezia e il GEPD sopporteranno ciascuno le proprie spese in relazione all’intervento del Regno di Danimarca.