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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Gregorio Valero Jordana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 26 aprile 2004

(Causa T-161/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Il 26 aprile 2004 il sig. Gregorio Valero Jordana, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Massimo Merola, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 10 febbraio 2004 con cui la Commissione europea gli nega l'accesso all'elenco di riserva del concorso generale A7/A6, COM/A/637 e le decisioni individuali recanti nomina di dipendenti nel grado A6 a partire dal 5 ottobre 1995;

-    condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente nel presente procedimento impugna la decisione con cui la convenuta gli nega l'accesso all'elenco di riserva del concorso generale A7/A6, COM/A/637, nonché le decisioni individuali di nomina di dipendenti nel grado A6, a partire dal 5 ottobre 1995.

A sostegno del petitum, il ricorrente fa valere, in primo luogo, l'errata invocazione dell'eccezione di cui all'art. 4, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 1. Detta eccezione si riferisce alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo, in particolare in conformità alla legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali. Si stabilisce, sotto questo aspetto, che non può ritenersi che la consegna dei documenti richiesti arrechi pregiudizio alla vita privata degli individui che figurano negli stessi, giacché la condizione di pubblico dipendente non riguarda l'ambito della vita privata dell'individuo.

Peraltro, e in quanto le decisioni individuali di nomina di dipendente europeo sono pubbliche, deve intendersi anche violato l'art. 5, lett. b), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati 2.

Il ricorrente deduce inoltre la violazione del dovere di motivazione e la violazione del principio di buona amministrazione.

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1 - GUCE L 145 del 31.5.2001, pag. 43

2 - GUCE L 8 del 12.1.2001, pag. 1