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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Eugénio Branco Lda contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 30 aprile 2004

(Causa T-162/04)

Lingua processuale: il portoghese

Il 30 aprile 2004 la società Eugénio Branco Lda, con sede in Lisbona, rappresentata dall'avv. Bolota Belchior, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1)    annullare la decisione della Commissione 8 agosto 2004 che non ha approvato la richiesta di pagamento del saldo relativo al concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo (FSE), ha escluso talune spese presentate dalla ricorrente, riducendo quindi il contributo del FSE a favore di azioni di formazione approvate con decisione della Commissione e che ha sollecitato la ricorrente a restituire l'importo di EUR 39 899,07 ricevuto sotto forma di anticipi concessi dal FSE e di un contributo pubblico nazionale dello Stato portoghese;

2)    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il 29 giugno 1986 la ricorrente ha presentato al Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu (DAFSE) dello Stato portoghese una domanda di finanziamento da parte del FSE di un'azione di formazione professionale da realizzare per il periodo compreso tra il 2 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1987, domanda che aveva ottenuto l'approvazione della Commissione. La ricorrente ha presentato al DAFSE una domanda di pagamento del saldo, da cui risultava un saldo ad essa favorevole. Il DAFSE ha proceduto ad un esame della contabilità e della documentazione della ricorrente nonché dei documenti giustificativi relativi all'azione di formazione approvando poi la richiesta di pagamento del saldo con decisione 13 marzo 1989. La Commissione ha approvato anch'essa la richiesta di pagamento del saldo. L'8 agosto 2004 la Commissione ha adottato la decisione ora impugnata.

Secondo la ricorrente tale decisione viola il regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1993, n. 2950 concernente l'applicazione della decisione 83/526/CEE relativa ai compiti del Fondo Sociale Europeo dato che la ricorrente ha rigorosamente osservato tutte le leggi, regolamenti, direttive, criteri, imposizioni e presupposti richiesti al momento dell'applicazione della domanda di contributo del FSE, acquisendo diritti propri e soggettivi. La decisione impugnata viola quindi i diritti acquisiti.

La decisione in parola viola anche il principio del legittimo affidamento e quello della certezza del diritto poiché la decisione di approvazione ha conferito alla ricorrente il diritto e l'aspettativa giuridicamente rilevante che avrebbe fruito di contributi qualora avesse svolto l'azione di formazione nei termini convenuti. Ad avviso della ricorrente la Commissione avrebbe potuto emanare sin dal principio del 1989 l'atto che attualmente ha inteso porre in essere, volendo in tal modo il principio del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Da ultimo la decisione impugnata rappresenta una grave violazione del principio di proporzionalità, poiché la ricorrente ha esposto spese sul presupposto che la Commissione avrebbe rispettato i suoi impegni e la decisione sul contributo.

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