Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso del sig. Michael Schäfer contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), presentato il 30 aprile 2004

(Causa T-163/04)

Lingua processuale: da determinarsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Lingua del ricorso: il tedesco

Il 30 aprile 2004 il sig. Michael Schäfer, Bergish Gladbach (Germania), rappresentato dall'avv. I. Reese, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha preso parte anche la KoKa Verwaltung GmbH, Amburgo (Germania).

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    riformare la decisione emessa dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno in data 12 dicembre 2003 e, per l'effetto, condannare l'ufficio convenuto a sopportare le spese e i costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento per la rimessione in termini e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

-    in subordine, riformare la decisione emessa dalla Seconda Commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e, per l'effetto, condannare la KoKa Verwaltung GmbH a sopportare le spese e i costi sostenuti dal ricorrente nel procedimento per la rimessione in termini e nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Il 26 dicembre 2000 il ricorrente ha presentato dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno domanda per la registrazione come marchio comunitario del marchio emblematico "Mike's Meals on Wheels", per servizi delle classi 35 e 42. La KoKa Verwaltung GmbH ha proposto un ricorso in opposizione per rischio di confusione, sulla scorta dei propri marchi prioritari registrati in Germania, e precisamente il marchio emblematico "MIKE'S SANDWICH MARKET" ed il marchio denominativo "MIKE".

L'ufficio ha respinto l'opposizione condannando la ditta opponente alle spese. Dinanzi a tale provvedimento la ditta opponente ha chiesto di essere rimessa in termini. Essa ha inoltre proposto ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, chiedendo l'annullamento integrale della decisione impugnata e la sospensione del procedimento sino alla decisione sull'istanza di rimessione in termini.

Con provvedimento in data 16 giugno 2003 la divisione di opposizione ha accolto l'istanza di rimessione in termini ed ha disposto la riapertura del procedimento di opposizione.

Con la decisione impugnata la commissione di ricorso ha constatato che il ricorso dinanzi ad essa proposto era divenuto privo di oggetto. Pertanto, essa ha dichiarato il non luogo a provvedere ed ha disposto il rimborso della tassa di ricorso. La commissione di ricorso ha inoltre deciso che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese sostenute nel procedimento di ricorso.

Con l'odierno ricorso dinanzi al Tribunale il ricorrente impugna tale decisione sulle spese. Egli sostiene che l'ufficio ha esercitato in modo non corretto il potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 81, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 nel caso di dichiarazione di non luogo a provvedere in un determinato procedimento. Il ricorrente non avrebbe compiuto in alcun modo determinato l'avvio e lo svolgimento della procedura di ricorso amministrativo. Tale procedimento sarebbe stato causato, da un lato, dal codice di avviamento postale errato riportato sulla carta intestata dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno e, dall'altro, dal fatto che la ditta parte ricorrente in sede amministrativa avrebbe sfruttato fino all'ultimo istante il termine previsto. Entrambe le dette circostanze, che sono causa dei procedimenti aventi ad oggetto la domanda di rimessione in termini ed il ricorso amministrativo, esulano dalla sfera di azione dell'odierno ricorrente. Ad avviso di quest'ultimo, l'art. 81 del regolamento (CE) n. 40/94 conferisce il potere di decidere sulle spese in modo pienamente discrezionale.Tale discrezionalità piena comporta la possibilità di decidere che le spese vadano a carico dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. Il ricorrente vedrebbe inoltre lesi i propri diritti fondamentali nel caso in cui non gli venisse accordato un rimborso delle spese sostenute.

____________