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Ricorso proposto il 7 febbraio 2013 - Anapurna / UAMI - Annapurna (ANNAPURNA)

(Causa T-71/13)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Anapurna GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: P. Ehrlinger e T. Hagen, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Annapurna SpA (Prato)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata della quinta commissione di ricorso dell'UAMI del 3 dicembre 2012, nella parte in cui ha ammesso la registrazione del marchio comunitario n. 001368166 "ANNAPURNA" e non l'ha dichiarato nullo, per i prodotti "borse" (classe 18), "trapunte e biancheria da letto" (classe 24) e "articoli di vestiario, cappelleria, pantofole" (classe 25);

condannare la parte interveniente alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso;

chiedere al convenuto di produrre le prove dell'uso ("documenti") fornite dalla parte interveniente nell'ambito del procedimento di dichiarazione di nullità.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di decadenza: il marchio denominativo "ANNAPURNA" per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25 − domanda di marchio comunitario n. 1 368 166

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di decadenza del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale dichiarazione di decadenza del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione impugnata e dichiarazione di decadenza del marchio comunitario per gli altri prodotti

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio

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