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Sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2018 – Hamas/Consiglio

(Causa T-400/10 RENV)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo – Congelamento dei fondi – Possibile qualificazione di un’autorità di uno Stato terzo come autorità competente ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Diritti della difesa – Diritto di proprietà»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Doha, Qatar) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: B. Driessen, M. Bishop e A. Sikora-Kalėda, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: D. Colas e F. Fize, agenti) e Commissione europea (rappresentanti : inizialmente F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis e R. Tricot, in seguito F. Castillo de la Torre, L. Baumgart e C. Zadra, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, dell’avviso del Consiglio all’attenzione delle persone, gruppi e entità i cui nomi sono stati inclusi nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU 2010, C 188, pag. 13), della decisione 2010/386/PESC del Consiglio, del 12 luglio 2010, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2010, L 178, pag. 28), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 610/2010 del Consiglio, del 12 luglio 2010, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1285/2009 (GU 2010, L 178, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in secondo luogo, della decisione 2011/70/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2011, L 28, pag. 57), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 83/2011 del Consiglio, del 31 gennaio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione n. 610/2010 (GU 2011, L 28, pag. 14), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in terzo luogo, della decisione 2011/430/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU 2011, L 188, pag. 47), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2011 del Consiglio, del 18 luglio 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga i regolamenti di esecuzione n. 610/2010 e n. 83/2011 (GU 2011, L 188, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in quarto luogo, della decisione 2011/872/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2011, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2011/430 (GU 2011, L 343, pag. 54), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1375/2011 del Consiglio, del 22 dicembre 2011, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione n. 687/2011 (GU 2011, L 343, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in quinto luogo, della decisione 2012/333/PESC del Consiglio, del 25 giugno 2012, che aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2011/872 (GU 2012, L 165, pag. 72) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2012 del Consiglio, del 25 giugno 2012, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione n. 1375/2011 (GU 2012, L 165, pag. 12), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in sesto luogo, della decisione 2012/765/PESC del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/333 (GU 2012, L 337, pag. 50), e del regolamento di esecuzione n. 1169/2012 del Consiglio, del 10 dicembre 2012, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo e che abroga il regolamento di esecuzione n. 542/2012 (GU 2012, L 337, pag. 2), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in settimo luogo, della decisione 2013/395/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2013, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2012/765/PESC (GU 2013, L 201, pag. 57), e del regolamento d’esecuzione (UE) n. 714/2013 del Consiglio, del 25 luglio 2013, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1169/2012 (GU 2013, L 201, pag. 10), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in ottavo luogo, della decisione 2014/72/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che aggiorna e modifica l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione 2013/395 (GU 2014, L 40, pag. 56), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 del Consiglio, del 10 febbraio 2014, che attua l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo e abroga il regolamento di esecuzione n. 714/2013 (GU 2014, L 40, pag. 9), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente, in nono luogo, della decisione 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/72 (GU 2014, L 217, pag. 35), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014 (GU 2014, L 217, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente e, in decimo luogo, della decisione (PESC) 2017/1426 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2017/154 (GU 2017, L 204, pag. 95), e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 del Consiglio, del 4 agosto 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/150 (GU 2017, L 204, pag. 3), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Hamas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Repubblica francese e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 317 del 20.11.2010.