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Sentenza del Tribunale del 6 marzo 2012 - FLSmidth / Commissione

(Causa T-65/06) 

("Concorrenza - Intese - Settore dei sacchi industriali in plastica - Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE - Imputabilità del comportamento illecito - Durata dell'infrazione - Ammende - Gravità dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo - Proporzionalità - Responsabilità solidale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Danimarca) (rappresentante: J.-E. Svensson, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da M. Gray, barrister)

Oggetto

A titolo principale, domanda di annullamento parziale della decisione C (2005) 4634 def. della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 - Sacchi industriali) e, in subordine, domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta dalla suddetta decisione alla ricorrente

Dispositivo

La decisione C (2005) 4634 della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] (Caso COMP/F/38.354 - Sacchi industriali) è annullata nella parte in cui dichiara la FLSmidth & Co. A/S responsabile dell'infrazione unica e continuata prevista al suo articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo compreso tra il 31 dicembre 1990 ed il 31 dicembre 1991.

L'importo del pagamento di cui la FLSmidth & Co. A/S è solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della decisione C (2005) 4634 è fissato in EUR 14,45 milioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea e la FLSmidth & Co. sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 - GU C 96 del 22.4.2006.