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Ricorso presentato il 23 febbraio 2006 - JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen / Commissione

(Causa T-66/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: JM Gesellschaft für industrielle Beteiligungen mbH & KGaA (Worms, Germania) [Rappresentante: avv. H.-J. Hellmann]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione, notificata alla ricorrente il 14 dicembre 2005, del 30 novembre 2005 in un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE (pratica C(2005)4635 def., COMP/F/38.354 - Borse industriali), nei limiti in cui concerne la ricorrente;

in subordine ridurre l'ammenda inflitta congiuntamente ed in solido alla ricorrente:

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 30 novembre 2005, C(2005)4635 nella pratica COMP/F/38.354 - Borse industriali. Nella decisione impugnata è stata inflitta un'ammenda alla ricorrente per violazione dell'art. 81 CE, poiché quest'ultima, secondo la Commissione, ha partecipato ad un sistema di intese e pratiche concordate nel settore delle borse industriali di plastica in Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi.

A sostegno del ricorso la ricorrente fa valere che la decisione impugnata violerebbe il principio di legalità amministrativa. La convenuta avrebbe deciso la responsabilità congiunta ed in solido senza alcun fondamento normativo né base per la competenza.

La ricorrente contesta ulteriormente il fatto che le è stata attribuita l'infrazione della RKW. Non verrebbero soddisfatti i presupposti elaborati a tal fine dalla Corte di giustizia. Al riguardo la ricorrente fa valere, con riferimento all'infrazione della RKW ad essa attribuita, la violazione del principio di legalità amministrativa, poiché la prassi della convenuta in materia di ammende non sarebbe coperta, quanto alla base della competenza, dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 1.

La ricorrente fa valere in proposito anche la violazione dei principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

La ricorrente invoca ulteriormente l'erronea applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 nonché delle direttive per il calcolo delle ammende. Sarebbero in particolare erronee, per quanto concerne la RKW, l'amministrazione e la valutazione delle prove. Per di più, alla luce della prassi amministrativa seguita sino ad allora, la RKW sarebbe stata punita in maniera sproporzionata. Circa l'entità dell'importo iniziale, fissato in rapporto alla gravità dell'infrazione, la ricorrente contesta, sotto una molteplicità di profili, una disparità di trattamento nei confronti degli altri destinatari della decisione impugnata. La ricorrente fa anche valere un errore di diritto da parte della Commissione con riferimento alla RKW quanto alla valutazione della durata dell'infrazione ed alla mancata presa in considerazione di circostanze attenuanti. Da ultimo la ricorrente sostiene che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962 sarebbe stato violato anche per l'errato calcolo dell'ammenda nei confronti della RKW, con riguardo all'applicazione della comunicazione sulla non irrogazione o irrogazione ad un livello inferiore delle ammende.

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1 - Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, L 13, pag. 204).