Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

Causa T823/19

JMS Sports sp. z o.o.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 20 ottobre 2021

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un elastico per capelli a forma di spirale – Divulgazione dei disegni o modelli anteriori – Divulgazione su Internet – Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Parità delle armi – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale»

1.      Disegni e modelli comunitari – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 61)

(v. punto 11)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di novità – Divulgazione anteriore del disegno o modello identico – Prova della divulgazione – Contenuto di un sito Internet – Onere della prova

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 5, 7, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 22-26, 32, 41, 49, 70, 71, 73, 75)

3.      Disegni e modelli comunitari - Cause di nullità – Assenza di novità – Divulgazione anteriore del disegno o modello identico – Rappresentazione di un elastico per capelli a forma di spirale

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 5, 7, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 33, 34, 37, 64)

Sintesi

La JMS Sports sp. z o.o. è la titolare del disegno o modello comunitario che rappresenta un elastico per capelli a forma di spirale depositato il 24 giugno 2010 presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

La Inter-Vion S.A. ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità di tale disegno o modello, sostenendo in particolare che esso era privo di novità. Al fine di dimostrare la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, essa ha presentato catture di schermate di siti internet datate 2009.

La commissione di ricorso dell’EUIPO ha ritenuto che la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, identici al disegno o modello contestato, fosse stata dimostrata. Pertanto ha concluso che il disegno o modello contestato era privo di novità.

Il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla JMS Sports e precisa il valore probatorio degli elementi di prova ricavati dai siti internet, addotti per dimostrare la data della divulgazione di un disegno o modello (1).

Giudizio del Tribunale

Innanzitutto il Tribunale dichiara irricevibili gli elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi ad esso, ottenuti mediante l’utilizzo di strumenti liberamente accessibili, come il motore di ricerca Google e la Wayback Machine. Infatti, tali elementi non rientrano nell’ambito fattuale della controversia così come si configurava dinanzi alla commissione di ricorso, e non possono, pertanto, essere presi in considerazione ai fini del controllo sulla legittimità della decisione impugnata.

In seguito, dopo aver ricordato che il richiedente la dichiarazione di nullità è libero nella scelta della prova, il Tribunale rileva che la comparsa dell’immagine di un disegno o modello su Internet costituisce un evento qualificabile come «pubblicazione» e pertanto integra una «divulgazione al pubblico». Esso dichiara che l’efficacia probatoria delle catture di schermate non è limitata.

Il Tribunale constata che nel caso di specie le catture di schermate dei siti Internet presentavano chiaramente disegni o modelli identici al disegno o modello contestato, gli indirizzi URL (2) completi di tali siti, nonché le date della divulgazione al pubblico, anteriori alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello contestato. Inoltre, una cattura di schermata presentava altre informazioni corredate di marcatura temporale, che consistevano in commenti degli utenti di internet e dimostravano una divulgazione al pubblico risalente al 1° novembre 2009.

Oltre a ciò, il Tribunale evidenzia che la mera possibilità astratta che sia manipolato il contenuto o la data di un sito Internet non costituisce un motivo sufficiente per rimettere in discussione la credibilità della prova costituita dalla cattura di schermata di detto sito. Tale credibilità può essere rimessa in discussione soltanto con la deduzione di fatti che indichino concretamente una manipolazione. Inoltre, anche se la cattura di schermata proveniente dalla Wayback Machine non contiene alcuna immagine del prodotto, essa costituisce una fonte di informazione pertinente che rafforza l’affidabilità della cattura di schermata di uno dei siti Internet di cui trattasi. Pertanto il Tribunale dichiara che la divulgazione è stata dimostrata.

Infine, per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, il Tribunale dichiara che, poiché la Inter-Vion ha prodotto elementi di prova ricavati da Internet che dimostravano la divulgazione dei disegni o modelli anteriori, spettava alla JMS Sports dimostrare la mancanza di credibilità di tali elementi. A questo proposito, non le era richiesto di dimostrare la manipolazione di un sito Internet, bensì di far valere circostanze concrete che costituissero indicatori credibili di una manipolazione, come segni evidenti di falsificazione, contraddizioni incontestabili nelle informazioni presentate o evidenti incoerenze che giustificassero l’esistenza di dubbi circa l’autenticità delle catture di schermate.


1      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).


2      Uniform Resource Locator.