Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della HEG Limited e Graphite India Limited contro Consiglio dell'Unione europea, presentato il 30 novembre 2004.

(Causa T-462/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 30 novembre 2004, la HEG Limited, con sede in New Delhi, India, e la Graphite India Limited, con sede in Kolkata, India, rappresentate dal Dr. K. Adamantopoulos, lawyer e dal sig. J. Branton, Solicitor hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

dichiarare nullo ai sensi dell'art. 230 CE, il regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1628 1 che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India;

dichiarare nullo ai sensi dell'art. 230 CE, il regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1629 2che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India;

porre a carico del convenuto le spese relative al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

Secondo le denuncie presentate per conto dei produttori della Comunità di elettrodi di grafite, la Commissione ha avviato procedimenti paralleli contro aiuti di Stato e antidumping nei confronti delle importazioni dall'India del prodotto di cui trattasi. Tali procedimenti hanno portato all'adozione delle controverse norme di regolamento.

Le ricorrenti sono due società indiane che producono ed esportano il prodotto di cui trattasi nell'Unione europea. A sostegno della loro domanda, affermano, innanzitutto, che tutti i servizi della Commissione e in ultimo il Consiglio hanno omesso di compiere accertamenti su altre ovvie fonti di illecito, in particolare su importazioni a prezzo di dumping da Paesi terzi, anche quando esse erano state chiaramente evidenziate dagli esportatori indiani. Su tale base le ricorrenti deducono violazione dell'art. 9, n. 5 del regolamento n. 384/96 3 e dell'art. 9, n. 2 dell'Accordo per l'attuazione dell'art. VI del GATT (accordo antidumping), violazione del principio di non discriminazione e dei fondamentali requisiti di procedura nonché errore di valutazione manifesto.

Le ricorrenti deducono ancora che ambedue i contestati regolamenti sono viziati per violazione dei requisiti procedurali fondamentali previsti, dal regolamento n. 2026/97 4e, rispettivamente dal regolamento n. 384/96, come pure dall'accordo antidumping e dall'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, avendo imposto misure antidumping e compensative sulla base di una Comunità di 25 Stati membri, nonostante che l'indagine fosse stata iniziata e condotta sulla base di 15 Stati membri.

I ricorrenti affermano che il regolamento n. 1628/2004 impone misure compensative per importi inappropriati rispetto all'Indian DEPB post-export scheme (Programma indiano per le esportazioni), violando così il regolamento n. 2026/97, l'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e il principio di proporzionalità, incorrendo così in un errore di valutazione manifesto e violando fondamentali requisiti processuali.

Le ricorrenti deducono altresì violazione dei regolamenti n. 2026/97 e, rispettivamente, n. 384/96, dell'accordo antidumping e dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, come pure errore manifesto di valutazione laddove affermano che le controverse misure basano la determinazione dell'illecito materiale su dati resi inattendibili dall'esistenza di una quota di mercato anticoncorrenziale e da accordi in materia di fissazione dei prezzi tra i membri dell'industria della Comunità accertata e sanzionata da una decisione della stessa Commissione.

Le ricorrenti sostengono infine che le controverse misure violano l'art. 3, n. 2 del regolamento n. 384/96 e l'art. 8, n. 7 del regolamento n. 2026/97 omettendo di rimuovere gli effetti di altri fattori nella determinazione della sua analisi finale dell'illecito e imputando così l'illecito prodotto da altri fattori alle importazioni indiane.

____________

1 - GU L 295, pag. 4.

2 - GU L 295, pag. 10.

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96 relativo alla difesa contro leimportazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026/97 relativo alla difesa contro leimportazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1).