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Ricorso proposto il 19 ottobre 2011 - Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-533/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e A. Marghelis, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per eseguire la sentenza della Corte di giustizia pronunciata il 4 luglio 2004 nella causa C-27/03, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'articolo 260, primo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

ordinare al Regno del Belgio di versare alla Commissione la penalità proposta, di importo pari ad EUR 55 836 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza pronunciata il 4 luglio 2004 nella causa C-27/03, a decorrere dalla data in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza C-27/03;

ordinare al Regno del Belgio di versare alla Commissione la somma forfettaria giornaliera di EUR 6 204, a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 4 luglio 2004 nella causa C-27/03 fino al giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa ovvero, se precedente, fino al giorno in cui sarà data esecuzione alla sentenza C-27/03;

condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la Commissione deduce che, con riferimento all'agglomerato di Bruxelles-Capitale nonché a sei agglomerati con più di 10 000 abitanti equivalenti situati in Regione vallone, i sistemi di raccolta delle acque reflue urbane restano, a tutt'oggi, non conformi alle disposizioni dell'articolo 3, primo paragrafo, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane .

Inoltre, nei casi della Regione di Bruxelles-Capitale, di un agglomerato con oltre 10 000 abitanti equivalenti nella Regione fiamminga e di 19 agglomerati con oltre 10 000 abitanti equivalenti nella Regione vallone, i sistemi di trattamento di dette acque, scaricate in aree sensibili, non sono tuttora conformi a quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 91/271/CEE.

La Commissione ne deduce che il Belgio non ha, ad oggi, adottato le disposizioni necessarie all'integrale attuazione della sentenza della Corte dell'8 luglio 2004.

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1 - GU L 135, pag. 40.