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Ricorso proposto l'8 marzo 2010 - Germania / Commissione

(Causa T-114/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, C. Blaschke, agenti, e U. Karpenstein, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C(2009) 10712, relativa alla riduzione del contributo finanziario a carico del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), inizialmente concesso al programma transfrontaliero INTERREG II C (inondazioni Reno-Mosa) nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel regno dei Paesi Bassi, ai sensi della decisione della Commissione 18 dicembre 1997 - FEDER n. 970010008.

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario del FESR, concesso per il periodo 1º gennaio 1994-31 dicembre 1999, in favore del programma transfrontaliero INTERREG II C (inondazioni Reno-Mosa) nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel regno dei Paesi Bassi.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

Quale primo motivo, la ricorrente lamenta il difetto dei presupposti richiesti dall'art. 24, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/881 per procedere ad una rettifica finanziaria. Ad avviso della ricorrente, tale disposizione non autorizza la Commissione ad effettuare rettifiche finanziarie per errori amministrativi o supposte carenze nei sistemi di gestione controllo. Essa afferma altresì che anche nel caso in cui errori amministrativi o carenze nei sistemi di gestione e controllo ricadessero nell'ambito di applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88, non potrebbe procedersi ad una rettifica finanziaria. Da un lato, le "irregolarità" contestate dalla Commissione del presente procedimento consentirebbero rettifiche finanziarie unicamente nel caso in cui avessero o avessero avuto ripercussioni negative sul bilancio dell'Unione. Ad avviso della ricorrente, ciò non sarebbe vero nel caso delle misure contestate dalla Commissione. Dall'altro lato, la ricorrente lamenta che anche in una serie di progetti censurati non sussisterebbe alcuna violazione del diritto comunitario.

Quale secondo motivo di ricorso la ricorrente fa valere che in base al regolamento n. 4253/88 la Commissione non era legittimate ad effettuare rettifiche finanziarie forfetarie ed estrapolate. A questo riguardo, la ricorrente afferma che il chiaro testo dell'art. 24 di detto regolamento si riferisce a casi concreti e importi determinati.

Nell'ambito del terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio di proporzionalità e l'illegittimità di una estrapolazione transfrontaliera in base alla quale uno Stato membro è costretto a subire le conseguenze degli errori commessi da un altro.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 274, pag. 1).