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Ricorso proposto il 13 giugno 2011 - Eurallumina/Commissione

(Causa T-308/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : Eurallumina SpA (Portoscuso, Italia) (rappresentante : V. Leone, avvocato)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

In via principale:

-    annullare in toto la decisione contestata, nei confronti di Eurallumina.

In via subordinata:

-     annullare l'articolo 2 della decisione contestata, in relazione alla Misura ex Decreto 2004 e, conseguentemente l'art. 3 della decisione contestata riguardante l'ordine di recupero nei confronti di Eurallumina.

In via, ulteriormente, subordinata:

-     annullare l'articolo 3 della decisione contestata, per la parte riguardante l'ordine di recupero nei confronti di Eurallumina.

E, in ogni caso,

-     condannare la Commissione al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Si chiede l'annullamento della decisione impugnata, che:

qualifica come aiuto nuovo illegittimo e incompatibile la misura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.14042 del 6 febbraio 2004 (il "Decreto 2004") e alle delibere adottate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (la "AEEG") per l'attuazione dello stesso (complessivamente la "Misura ex Decreto 2004"), ordinandone il recupero;

qualifica come aiuto nuovo incompatibile la misura notificata dall'Italia, di cui all'articolo 11, comma 12, della Legge 14 maggio 2005 n. 80, di conversione del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (la "Legge 80/2005"), e della deliberazione adottata dall'AEEG per l'applicazione della stessa (complessivamente la "Misura ex Legge 80/2005").

A sostegno del ricorso, la Ricorrente invoca cinque motivi.

1.     Primo motivo relativo alla violazione del principio generale di buon andamento dell'amministrazione.

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel valutare congiuntamente le due misure sopra menzionate, che avrebbero richiesto una valutazione disgiunta in ossequio alla loro obiettiva differenza per quanto concerne la base giuridica, i destinatari ed il meccanismo di compensazione previsto. Ciò ha determinato una sovrapposizione degli argomenti utilizzati dalla Commissione che ha reso più difficile la difesa.

2.     Secondo motivo relativo violazione e falsa applicazione dell'art. 107 (1) TFUE in relazione alla nozione di aiuto di Stato.

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel considerare le due misure aiuti di Stato perché, per entrambe, mancano i requisiti del vantaggio, rispetto alle normali condizioni di mercato, che minaccia di falsare la concorrenza, e dell'incidenza sugli scambi comunitari. In particolare:

per quanto riguarda la Misura ex Decreto 2004, la stessa non conferisce alcun vantaggio perché costituisce un mero ampliamento soggettivo della misura già valutata non aiuto dalla Commissione nel caso "Alumix"1, in cui la Commissione ha escluso che la tariffa elettrica applicata alla Alumix costituisse un vantaggio per la stessa. Inoltre, la Misura ex Decreto 2004 non è suscettibile di influire sugli scambi comunitari - per quanto riguarda Eurallumina - poiché il mercato dell'allumina è deficitario nella UE e un'eventuale riduzione delle sue attività non sarebbe compensata da un aumento delle esportazioni degli operatori degli altri Stati membri che operano già a piena capacità;

per quanto riguarda la Misura ex Legge 80/2005, la stessa non conferisce un vantaggio rispetto alle normali condizioni di mercato poiché, viste le anomalie del mercato dell'energia in Italia e, soprattutto, in Sardegna - dove il prezzo dell'elettricità è mantenuto artificiosamente alto a causa dell'assenza di interconnessione con il continente - il riferimento al prezzo formatosi a livello europeo sulle borse costituisce un riferimento valido per considerare la tariffa applicata come "di mercato", per le attività dei beneficiari. Quanto agli scambi comunitari, valgono le stesse considerazioni di cui alla Misura ex Decreto 2004.

3.     Terzo motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 107 (3) TFUE, in relazione alla deroga relativa agli aiuti a finalità regionale di cui alla lett. a).

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel ritenere che le due misure non siano compatibili come aiuti a finalità regionale. In particolare, sotto i seguenti profili:

sussistenza di uno svantaggio regionale, dovuto all'assenza di interconnessione della Sardegna con il continente, che rende l'approvvigionamento energetico dei beneficiari svantaggioso, e al fatto che i beneficiari "energivori" costituiscono l'ossatura della struttura produttiva dell'isola, determinandone in parte rilevante i livelli occupazionali;

proporzionalità e adeguatezza delle misure in esame a colmare tale svantaggio, in quanto misure transitorie volte ad evitare la delocalizzazione dei beneficiari, in attesa del superamento della situazione di svantaggio strutturale, mediante iniziative già intraprese e - oggi - portate a termine dallo Stato italiano, atte a creare una sufficiente capacità di interconnessione per la Sardegna e mediante specifici investimenti di efficienza che le imprese stesse si sono impegnate a perseguire;

carattere temporaneo e decrescente de facto delle due misure.

4.     Quarto motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali - difetto di motivazione.

La Ricorrente ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la decisione, in particolare rispetto a:

la differenza tra la Misura ex Decreto 2004 e la misura di cui alla Decisione "Alumix";

la sussistenza dell'elemento della potenziale distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi tra Stati membri;

la proporzionalità della Misura ex Decreto 2004.

5.     Quinto motivo relativo all'errore di valutazione nella considerazione delle circostanze che giustificano il legittimo affidamento.

La Ricorrente ritiene che la Commissione abbia errato nel valutare che non sussistessero le circostanze che giustificano il legittimo affidamento - in capo a Eurallumina - circa la natura di non aiuto della Misura ex Decreto 2004.

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1 - Pubblicata in GUCE C 288/4 del 1.10.1996, pag. 4.