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Ricorso proposto il 17 giugno 2011 - Fortress Participations / UAMI - Fortress Investment Group e Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Causa T-314/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Fortress Participations BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: M.L.J. van de Braak, avvocato, B. Ladas, Solicitor e S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Fortress Investment Group LLC (New York, USA) e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° aprile 2011, procedimento R 354/2009-2; e

condannare il convenuto e le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso alle loro spese relative ai procedimenti dinanzi all'Ufficio ed al Tribunale, nonché alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo "FORTRESS", con rivendicazione dei colori rosso, nero e bianco, per servizi delle classi 35, 36 e 42 - registrazione di marchio comunitario n. 3398451

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedenti la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le richiedenti la dichiarazione di nullità hanno basato la propria domanda sui motivi di nullità relativa di cui al combinato disposto degli artt. 53, n. 1, lett. c), e 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. Essa è inoltre stata basata sui marchi non registrati del Regno Unito "FORTRESS", "FORTRESS INVESTMENT" e "FORTRESS INVESTMENT GROUP", utilizzati nella prassi commerciale.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la Commissione di ricorso non ha adeguatamente esaminato la questione relativa al "goodwill" ("avviamento") ai sensi del diritto del Regno Unito in materia di concorrenza sleale confusoria e non ha adeguatamente valutato il rischio di travisamento ed il conseguente danno.

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