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Ricorso proposto il 17 giugno 2011 - Fortress Participations / UAMI - Fortress Investment Group and Fortress Investment Group (UK) (FORTRESS)

(Causa T-315/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente : Fortress Participations BV (Rotterdam, Olanda) (rappresentanti: avv. M.L.J. van de Braak, B. Ladas, Solicitor, e S. Malynicz, Barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Fortress Investment Group LLC (New York, USA) e Fortress Investment Group (UK) Ltd (Londra, Regno Unito)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 marzo 2011, procedimento R 355/2009-2; e

condannare il convenuto e le controinteressate alle spese del procedimento dinanzi all'Ufficio e al Tribunale nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "FORTRESS" per servizi delle classi 35, 36 e 42 - Registrazione comunitaria n. 2095784.

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: le parti che chiedono la declaratoria di nullità hanno motivato la propria domanda con motivi di nullità relativa, ai sensi degli artt. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009. Essa era basata anche sui marchi britannici non registrati "FORTRESS", "FORTRESS INVESTMENTS" e "FORTRESS INVESTMENT GROUP", utilizzati nel commercio.

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso non ha analizzato correttamente la questione della forza di attrazione della clientela in base al diritto del Regno Unito sull'abuso di denominazione e non ha valutato adeguatamente il rischio di presentazione ingannevole e i danni derivanti.

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