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Impugnazione proposta il 25 novembre 2008 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-135/07, Smadja / Commissione

(causa T-513/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Herrmann e D. Martin, agenti)

Altra parte nel procedimento: Daniele Smadja (Nuova Delhi, India)

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 settembre 2008, causa F-135/07;

respingere il ricorso proposto dalla sig.ra Smadja;

dichiarare che ciascuna parte sopporta le proprie spese relative al procedimento in esame e a quello svoltosi dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione la Commissione chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 11 settembre 2008, causa F-135/07, Smadja/Commissione, con cui il TFP ha annullato la decisione della Commissione 21 dicembre 2006, che stabiliva l'inquadramento nel grado A*15, primo scatto, della ricorrente in primo grado, in seguito alla sentenza del Tribunale di primo grado 29 settembre 2005, causa T-218/02, Napoli Buzzanca/Commissione.

A sostegno della sua impugnazione la Commissione propone un unico motivo relativo ad un errore di diritto nell'interpretazione del principio di proporzionalità.

Articolando il suo motivo in tre parti, la Commissione afferma che:

il principio di proporzionalità non può essere invocato qualora disposizioni statutarie, come gli artt. 3 e 4 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, vietino alla Commissione l'adozione di atti di nomina con efficacia retroattiva;

il principio di proporzionalità non può portare a negare l'autorità di cosa giudicata connessa ad una sentenza del Tribunale di primo grado;

il principio di proporzionalità non può essere invocato qualora disposizioni statutarie, come l'art. 5, n. 5, dell'allegato XIII, letto in combinato disposto con l'art. 46. n. 1, lett. a), dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, escluda nel caso di specie un inquadramento in uno scatto superiore al primo.

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