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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division) (Inghilterra e Galles) il 7 novembre 2008 - Maria Teixeira / London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Causa C-480/08)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (Civil Division)

Parti

Ricorrente: Maria Teixeira

Convenute: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui (i) un cittadino dell'Unione europea sia giunto nel Regno Unito, (ii) vi abbia svolto per determinati periodi attività di lavoro subordinato, (iii) abbia cessato tale attività ma non abbia lasciato il Regno Unito, (iv) non abbia conservato la propria qualità di lavoratore e non disponga di alcun diritto di soggiorno a norma dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/38/CE 1, né di alcun diritto al soggiorno permanente a norma dell'art. 16 della stessa direttiva, (v) il cui figlio abbia iniziato un corso di studi quando il cittadino dell'Unione europea non svolgeva attività di lavoro subordinato, ma abbia proseguito la sua carriera scolastica nel Regno Unito in periodi in cui il cittadino dell'Unione europea vi lavorava, (vi) il cittadino dell'Unione europea sia il genitore affidatario del proprio figlio e (vii) il detto cittadino e il figlio non siano autosufficienti:

se il cittadino dell'Unione europea benefici del diritto di soggiorno nel Regno Unito solo qualora soddisfi i requisiti stabiliti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE;

OPPURE

(i) se il cittadino dell'Unione europea benefici del diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68 2, come interpretato dalla Corte di giustizia, senza dover necessariamente soddisfare i requisiti di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE; e

(ii) se, in tal caso, egli debba disporre di risorse economiche sufficienti, in modo da non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui intende soggiornarvi, nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante;

(iii) se, in tal caso, occorra che il figlio abbia iniziato il suo corso di studi quando il cittadino dell'Unione europea lavorava al fine di godere del diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, come interpretato dalla Corte di giustizia, o sia sufficiente che il cittadino dell'Unione europea abbia lavorato in un dato momento dopo che il figlio ha iniziato la sua carriera scolastica;

(iv) se il diritto di soggiorno di cui fruisce il cittadino dell'Unione europea, in qualità di genitore affidatario di un figlio che segue un corso di studi, venga meno quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;

in caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la situazione sia diversa qualora, come nel caso di specie, il figlio abbia iniziato il corso di studi prima della data entro cui la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, doveva essere trasposta dagli Stati membri, ma la madre sia divenuta genitore affidatario e abbia rivendicato il diritto di soggiorno su tale base soltanto nel marzo 2007, ossia dopo la data entro cui la direttiva doveva essere trasposta.

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1 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE). GU L 158, pag. 77.

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità. GU L 257, pag. 2.