Language of document : ECLI:EU:C:2002:84

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

ANTONIO TIZZANO

presentate il 7 febbraio 2002 (1)

Causa C-71/00

Develop Baudurchführungs- und Stadtentwicklungs GmbH

contro

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

e C-138/00

Solida Raiffeisen Immobilien Leasing GmbH,

Tech Gate Vienna Wissenschafts- und Technologiepark GmbH

contro

Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenland

(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Imposte indirette sulla raccolta di capitali - Interpretazione della direttiva 69/335/CEE - Prestazioni imponibili»

1.
    Con ordinanze del 17 febbraio e 30 marzo 2000 il Verwaltungsgerichtshof (Austria) ha sottoposto alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, due quesiti pregiudiziali sull'interpretazione della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25; nel prosieguo anche: la «direttiva»). Con essi viene in sostanza chiesto alla Corte se possano essere assoggettate all'imposta sui conferimenti determinate prestazioni effettuate per l'acquisto di certificati obbligazionari di godimento emessi da società di capitali.

Quadro normativo di riferimento

Normativa comunitaria

2.
    Come enunciato dal suo primo ‘considerando’, la direttiva 69/335 è volta a promuovere la libera circolazione dei capitali al fine di creare un'unione economica con caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno. Tale obiettivo presuppone in particolare che l'applicazione delle imposte sui conferimenti «ai capitali raccolti nell'ambito di una società (...) non possa aver luogo che una sola volta nel mercato comune e che tale imposizione, per non perturbare la circolazione dei capitali, debba essere di pari livello in tutti gli Stati membri» (sesto ‘considerando’). A tal fine, la direttiva prevede dunque l'armonizzazione delle imposte di cui trattasi in relazione sia alla loro struttura che alle aliquote applicabili (settimo ‘considerando’).

3.
    Per realizzare l'enunciata armonizzazione, le operazioni imponibili sono espressamente individuate all'art. 4 della direttiva; il n. 1 di tale disposizione stabilisce in particolare, per quanto qui interessa, che sono sottoposte all'imposta sui conferimenti:

«(...)

d)    l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione;(...)».

4.
    Con riferimento alla base imponibile, per quanto qui interessa, l'art. 5, n. 1, prevede poi che «[l]'imposta è liquidata:

a)    nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d): sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci, previa deduzione delle obbligazioni assunte e degli oneri sopportati dalla società a causa di ciascun conferimento; gli Stati hanno la facoltà di riscuotere l'imposta soltanto man mano che i conferimenti sono effettuati;

(...)».

Normativa nazionale

5.
    Come emerge dall'ordinanza di rinvio, in Austria l'imposta sui conferimenti di capitali è disciplinata dal Kapitalverkehrsteuergesetz (in prosieguo: «KVG»). Ai presenti fini, occorre segnalare in particolare che, ai sensi dell'art. 2 KVG, «[s]oggiacciono all'imposta sui conferimenti le seguenti operazioni:

1. L'acquisto di diritti sociali in una società di capitali nazionale da parte del primo acquirente;

(...)».

6.
    L'art. 5, (1° comma), KVG stabilisce al riguardo che sono, tra l'altro, «considerati diritti sociali in una società di capitali (...) i diritti obbligazionari di godimento». Al n. 2 di detto articolo è inoltre precisato che «[s]i considerano soci le persone alle quali spettano i diritti sociali indicati al (1° comma)».

7.
    Quanto alla base imponibile, l'art. 7 KVG prevede che «[l]'imposta viene calcolata come segue:

1. In caso di acquisto di diritti sociali (art. 2, n. 1):

a) se è prevista una controprestazione: sulla base del valore della controprestazione. Fanno parte della controprestazione anche le spese per la costituzione della società o per aumenti di capitale delle quali i soci si siano assunti il relativo onere, ma non l'imposta sui conferimenti dovuta per l'acquisto di diritti sociali;

(...)».

Fatti e procedura nella causa C-71/00

8.
    Nel dicembre 1995 Develop Baudurchführungs- und Stadtentwicklungs GmbH (nel prosieguo: «Develop») ha emesso certificati obbligazionari di godimento (nel prosieguo semplicemente: «certificati di godimento») per un valore nominale complessivo di ATS 1 615 000 in favore della RLB Beteiligungs- und Treuhandverwaltungs GmbH (nel prosieguo: «RLB BT»).

9.
    Secondo quanto stabilito dalle parti, i certificati di godimento davano diritto alla partecipazione pro quota agli utili della società, al suo valore patrimoniale (ivi comprese le riserve occulte), nonché al valore di avviamento ed all'attivo risultante dalla liquidazione della società. Detti certificati attribuivano inoltre al titolare il diritto alla restituzione dell'importo nominale, maggiorato degli eventuali versamenti supplementari corrisposti a qualsiasi altro titolo. In caso di scioglimento del rapporto obbligazionario a causa di recesso, ai possessori dei certificati di godimento spettava poi un'indennità di liquidazione pari alla percentuale del valore della società loro spettante al momento dello scioglimento del rapporto, e comunque non inferiore al valore nominale dei certificati in parola e degli eventuali pagamenti supplementari corrisposti a qualsiasi altro titolo.

10.
    Le condizioni del prestito prevedevano inoltre espressamente che la titolarità dei certificati di godimento non dava luogo ad alcun tipo di rapporto sociale; ai possessori dei certificati non spettavano quindi diritti sociali quali il diritto di voto, il diritto di partecipare all'assemblea generale dei soci, il diritto di presentare domande in tale sede o il diritto di impugnare le delibere assembleari.

11.
    Quale contropartita per l'emissione di tali certificati di godimento, oltre al loro valore nominale, Develop ha ricevuto un contributo supplementare (c.d. Großmutterzuschuss o «contributo della società nonna») di ATS 321 385 000 da parte della «società madre» di RLB BT, la RLB Immobilienprojekt Entwicklungs- und Beteiligungs GmbH (nel prosieguo: «RLB IEB»).

12.
    Per quanto riguarda l’applicazione dell'imposta sui conferimenti alla descritta operazione, nella dichiarazione dei redditi presentata nel febbraio 1996 Develop ha espressamente chiesto che il contributo supplementare pagato dalla «società madre» non fosse incluso nella base imponibile. L'autorità fiscale competente (il Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern Wien) ha tuttavia respinto questa richiesta e con provvedimento del 29 maggio 1996 ha liquidato l'imposta sulla somma complessiva di ATS 323 000 000.

13.
    Il successivo ricorso presentato dinanzi allo stesso Finanzamt è stato ugualmente respinto. Develop ha quindi impugnato la decisione di rigetto dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, sostenendo che la liquidazione dell'imposta sul contributo pagato dalla «società madre» era incompatibile con l'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva. Investito di tale questione, il Verwaltungsgerichtshof ha ritenuto necessario rivolgersi alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 234 CE, per sapere:

«Se le prestazioni che l'acquirente di diritti di godimento in una società di capitali fornisce non direttamente, bensì attraverso la società madre, configurino “conferimento di beni di qualsiasi natura‘ ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva 69/335».

14.
    Nel procedimento instauratosi dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni Develop, il governo austriaco, il governo olandese e la Commissione. Nessuna delle parti intervenute ha chiesto di essere ascoltata in udienza.

Fatti e procedura della causa C-138/00

15.
    La seconda questione pregiudiziale è stata sottoposta alla Corte nell'ambito di due cause riunite dal Verwaltungsgerichtshof che oppongono altrettante società austriache, Solida Raiffeisen Immobilien Leasing GmbH (nel prosieguo: «Solida») e Tech Gate Vienna Wissenschafts- und Technologiepark GmbH (nel prosieguo: «Tech»), all'amministrazione delle finanze.

La causa Solida

16.
    Il 10 marzo 1995 Solida ha emesso certificati di godimento per un valore nominale complessivo di ATS 465 000 in favore di Pelias Raiffeisen Immobilien Leasing GmbH (nel prosieguo: «Pelias»). La disciplina giuridica convenuta dalle parti per tali certificati coincideva sostanzialmente, per quanto qui interessa, con quella sopra descritta al paragrafo 9.

17.
    Per l'emissione dei certificati di godimento, il 24 marzo 1995 la «società madre» di Pelias, la Raiffeisen Landesbank Tirol reg. Gen.m.b.H. (nel prosieguo: «RLB»), ha corrisposto a Solida un contributo supplementare (c.d. Großmutterzuschuss o «contributo della società-nonna») di ATS 92 565 000.

18.
    Ritenendo che per l'applicazione dell'imposta sui conferimenti non si dovesse distinguere tra la somma corrisposta in funzione del valore nominale dei certificati ed il contributo supplementare, con provvedimento del 29 gennaio 1997 la competente amministrazione delle finanze (il Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern di Vienna) ha liquidato l'imposta per l'operazione descritta assumendo come base imponibile la cifra complessiva di ATS 93 030 000.

19.
    Avverso tale provvedimento Solida ha proposto ricorso dinanzi allo stesso Finanzamt, sostenendo, tra l'altro, che i contributi versati da soggetti estranei alla società per l'acquisto di certificati di godimento non possono essere assoggettati all'imposta sui conferimenti ai sensi della direttiva 69/335. Tale ricorso è stato respinto dall'amministrazione adita, la cui decisione è stata successivamente impugnata dinanzi al Verwaltungsgerichtshof per violazione della direttiva 69/335.

La causa Tech

20.
    Il 30 giugno ed il 12 ottobre 1998 Tech ha emesso certificati di godimento per un valore nominale rispettivamente di ATS 2 000 000 e 1 000 000, in favore della Wirtschaftsparkentwicklungs GmbH (nel prosieguo: «WEG») e della Wiener Hafen GmbH (nel prosieguo: «WHG»). Anche in questi casi la disciplina giuridica convenuta dalle parti coincideva sostanzialmente, per quanto qui interessa, con quella sopra descritta al paragrafo 9.

21.
    Con provvedimenti del 15 ottobre e dell'11 dicembre 1998 la competente amministrazione delle finanze (il Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern di Vienna) ha liquidato l'imposta sui conferimenti per tali operazioni rispettivamente sulle somme di ATS 2 000 000 e 1 000 000, vale a dire sul valore nominale dei certificati.

22.
    In seguito all'adozione di tali provvedimenti, il 18 giugno 1999 Tech ha comunicato al Finanzamt di aver a suo tempo ricevuto dei contributi supplementari per l’emissione dei certificati in parola, e più precisamente:

-    un contributo di ATS 68 000 000 versato il 6 agosto 1998 dalla «Gesellschaft des Bundes für industriepolitische Maßnahmen GmbH» per i certificati emessi in favore di WEG;

-    ed un contributo di ATS 69 000 000 versato il 12 ottobre 1998 dal Comune di Vienna per i certificati emessi in favore di WHG.

23.
    Ritenendo che anche tali contributi dovessero essere assoggettati all'imposta sui conferimenti, il Finanzamt ha quindi annullato i suoi precedenti provvedimenti al fine di integrare detti contributi nella base imponibile. Avverso tale decisione Tech ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, sostenendo che le disposizioni della direttiva 69/335 ostano all'applicazione dell'imposta sulle somme corrisposte da soggetti estranei alla società per l’acquisto di certificati di godimento.

L'ordinanza di rinvio e la procedura dinanzi alla Corte

24.
    Riuniti i due ricorsi in ragione della loro affinità, il giudice adito ha ritenuto di dover sottoporre un quesito pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 234 CE, in aggiunta a quelli già formulati su questioni analoghe nelle cause C-339/99 (Energie Steiermark) e C-71/00 (Develop). Con tale quesito il giudice ha chiesto in particolare:

«Se le prestazioni effettuate da un non socio in favore di una società di capitali ai fini dell'acquisto di diritti obbligazionari di godimento costituiscano “beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci” ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335».

25.
    Nel giudizio instauratosi dinanzi alla Corte sono intervenuti Solida, la Repubblica d'Austria e la Commissione, che hanno presentato osservazioni scritte ed hanno partecipato all'udienza tenutasi il 26 settembre 2001.

Analisi giuridica

Premessa

26.
    L'evidente affinità delle questioni interpretative sottoposte alla Corte nelle cause in esame richiede a mio avviso una trattazione congiunta delle stesse. In entrambe le cause viene infatti chiesto di chiarire se possa applicarsi l'imposta sui conferimenti sulle somme corrisposte ad una società di capitali per l'acquisto di certificati di godimento: nella causa C-71/00 (Develop) viene in particolare chiesto se l'imposta possa applicarsi ai conferimenti effettuati dall'acquirente attraverso la «società madre»; nella causa C-138/00 (Solida/Tech) viene invece chiesto, in termini più generali, se possano essere assoggettati all'imposta i conferimenti (diretti o indiretti) effettuati da chi non sia già socio della società che emette i diritti di godimento.

27.
    La differente portata dei quesiti posti nelle due cause è essenzialmente dovuta alle differenti richieste formulate dinanzi al giudice nazionale. Nel caso Develop, infatti, non era contestata l'applicazione dell'imposta sulla somma versata dall'acquirente dei certificati di godimento (pari al valore nominale degli stessi), ma solo l'assoggettamento all'imposta del contributo supplementare corrisposto dalla «società madre». Nei casi Solida e Tech i ricorrenti contestavano invece l'applicazione dell'imposta a tutti i contributi versati per l'acquisto dei certificati di godimento, in ragione del fatto che gli acquirenti non erano dei soci.

28.
    Nell'analisi dei due quesiti sottoposti alla Corte conviene dunque anzitutto valutare, in termini più generali, se l'applicazione dell'imposta debba essere esclusa allorché i certificati di godimento non siano acquistati da soci (quesito Solida/Tech). Ciò chiarito, si potrà poi stabilire se debbano essere assoggettati all'imposta i contributi indiretti che gli acquirenti dei certificati effettuano tramite le «società madri» (quesito Develop). Prima di passare a tale analisi, mi pare peraltro utile osservare che quest'ultimo quesito solleva questioni giuridiche analoghe a quelle già sottoposte alla Corte dallo stesso Verwaltungsgerichtshof nella causa C-339/99 (Energie Steiermark), sulla quale mi pronuncio in pari data. Il ragionamento sviluppato con riferimento a tale quesito ricalcherà quindi, almeno in parte, quello sviluppato in detta causa.

Sul quesito formulato nella causa Solida/Tech

29.
    Cominciando dunque dal quesito formulato nella causa Solida/Tech, ricordo che occorre a tal fine stabilire se l'applicazione dell'imposta debba essere esclusa qualora i certificati di godimento non siano acquistati da soci delle società che li emettono.

30.
    Al riguardo, osservo anzitutto che dalle ordinanze di rinvio emerge chiaramente, e non è del resto contestato dalle parti, che i certificati di godimento, pur non dando vita ad un rapporto sociale, attribuiscono diritti patrimoniali simili a quelli riconosciuti ai soci. Non vi sono dubbi quindi sul fatto che, in principio, l'acquisto dei certificati di godimento costituisca un'operazione imponibile ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva, in quanto si realizza un «aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato non con quote rappresentative del capitale o del patrimonio stesso, bensì con diritti della stessa natura di quelli dei soci, quali il diritto di voto, la partecipazione agli utili o all'attivo risultante dalla liquidazione».

31.
    Come si è detto, tuttavia, Solida e Tech contestano che l'imposta sia applicabile nelle ipotesi, non infrequenti, in cui gli acquirenti non siano soci delle società che emettono i certificati. A sostegno di tale tesi esse invocano in particolare l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva (espressamente richiamato nel quesito pregiudiziale), secondo cui, «nel caso della costituzione di una società di capitali, dell'aumento del suo capitale sociale o dell'aumento del patrimonio sociale di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettere a), c) e d)», l'imposta è liquidata «sul valore reale dei beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci» (2). Siccome, come si è detto, l'acquisto dei certificati di godimento non conferisce la qualifica di «socio», esse sostengono di conseguenza che l'imposta possa applicarsi solo qualora siano i soci ad acquistare detti certificati. La stessa tesi è sostanzialmente sostenuta nelle osservazioni presentate da Develop dinanzi alla Corte.

32.
    Di parere opposto sono invece il governo austriaco e la Commissione, secondo i quali il riferimento ai «soci» contenuto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva deve essere inteso in senso «atecnico» o «informale», in modo da poter includere in tale nozione anche i titolari di «diritti della stessa natura di quelli dei soci» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. d).

33.
    Quest'ultima interpretazione mi pare senz'altro preferibile. Al pari dei suoi sostenitori, ritengo infatti che la diversa interpretazione suggerita da Solida, Tech e Develop sia eccessivamente formalistica e porti in sostanza a svuotare di contenuto l'art. 4, n. 1, lett. d). Essa condurrebbe in effetti ad inserire in detto articolo una condizione (particolarmente restrittiva) che non vi figura affatto, imponendo di applicare l'imposta nei casi di «aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, remunerato (...) con diritti della stessa natura di quelli dei soci» a condizione che si tratti di prestazioni effettuate da soci.

34.
    Ma la tesi qui criticata risulta altresì poco rigorosa, dato che, come obiettano i suoi oppositori, essa inverte senza alcun motivo il ruolo rispettivo degli artt. 4 e 5 nel sistema della direttiva. E' nell'art. 4 che vengono infatti individuate le operazioni assoggettabili all'imposta, tra le quali figura appunto l'aumento del patrimonio sociale mediante conferimenti remunerati «con diritti della stessa natura di quelli dei soci» [art. 4, n. 1, lett. d)]. Nell'art. 5 viene invece indicata la base imponibile che deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'imposta da applicare con riferimento alle diverse operazioni imponibili ai sensi dell'art. 4. E' evidente quindi che è all'art. 4, e non all'art. 5, che deve aversi riguardo per individuare le operazioni imponibili e definirne i necessari requisiti oggettivi e soggettivi.

35.
    A conferma di quanto detto si può del resto osservare che quando il legislatore comunitario ha voluto assoggettare all'imposta determinate operazioni solo se effettuate da soci, lo ha espressamente indicato nelle disposizioni con cui ha previsto l'applicazione dell'imposta per dette operazioni (ubi voluit dixit). Così, nell'art. 4, n. 2, lett. b), è espressamente indicato che gli Stati membri possono applicare l'imposta in caso di «aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali» (3). Se tale requisito non è previsto dall'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva, vuol dire, a mio avviso, che esso non è necessario per assoggettare all'imposta le operazioni contemplate da detta disposizione.

36.
    Tali considerazioni mi fanno pertanto propendere per un'interpretazione ampia e «atecnica» del riferimento ai soci contenuto all'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva, in modo da estenderlo anche ai titolari di «diritti della stessa natura di quelli dei soci» ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. d). Ritengo dunque che al quesito formulato nella causa Solida/Tech debba rispondersi che l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che le prestazioni effettuate da un non socio in favore di una società di capitali ai fini dell'acquisto di diritti di godimento costituiscono «beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci» ai sensi di detta disposizione.

Sul quesito formulato nella causa Develop

37.
    Con il quesito formulato nella causa Develop il Verwaltungsgerichtshof vuole sapere se nei casi di cui all'art. 4, n. 1, lett. d), l'imposta possa applicarsi ai conferimenti che l'acquirente dei certificati di godimento non effettua direttamente, ma attraverso la «società madre». Stabilito che nelle ipotesi previste dalla disposizione in parola i conferimenti effettuati dai titolari di «diritti della stessa natura di quelli dei soci» (quali i diritti obbligazionari di godimento) devono essere assoggettati all'imposta, occorre dunque chiedersi ora se ai sensi dell'art. 5, n. 1, lett. a), l'imposta debba applicarsi anche sui conferimenti che tali soggetti effettuano tramite le «società madri».

38.
    Al pari dei governi austriaco e olandese e della Commissione, ritengo che a tale questione debba darsi una risposta affermativa. Ciò in quanto nel caso prospettato, seppure indirettamente e per il tramite della «società madre», i conferimenti sono pur sempre effettuati, nella sostanza, dai soggetti che acquistano «diritti della stessa natura di quelli dei soci». Secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, infatti, nella causa principale non è contestato che il contributo supplementare della «società madre» (RLB IEB) sia stato corrisposto per conto della «figlia» (RLB BT), cui deve essere sostanzialmente imputato quel pagamento. Se così è, allora, non credo che possa assumere rilevanza per l'applicazione dell'imposta il fatto che, da un punto di vista formale, i conferimenti siano effettuati dalla «società madre».

39.
    L'approccio «sostanziale» qui proposto, secondo cui per l'applicazione dell'imposta si devono considerare anche i contributi indiretti, trova del resto un riscontro puntuale nella giurisprudenza comunitaria. Come sottolineato dalla Commissione e dal governo olandese, infatti, la Corte ha già avuto modo di chiarire - con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva - che «[i]l trasferimento di utili effettuato tra due società controllate da un socio comune dev'essere considerato prestazione effettuata da un socio, ai sensi della citata disposizione comunitaria, qualora dalle circostanze della fattispecie risulti chiaramente che detto trasferimento costituisce in realtà un versamento effettuato dal socio comune a una delle società per il tramite della seconda» (4). In tale pronuncia la Corte ha dunque qualificato come prestazioni di un socio ai sensi della direttiva i conferimenti da questi effettuati per il tramite di una controllata, ritenendo di dover valutare - al di là del dato formale - a quale soggetto fossero “in realtà” imputabili i conferimenti in questione. Analogamente, ma in senso contrario, si devono a mio avviso considerare come conferimenti dei soggetti che acquisiscono «diritti della stessa natura di dei soci» i versamenti da questi effettuati indirettamente, attraverso pagamenti (per loro conto) della «società madre».

40.
    Aggiungo che tale interpretazione si fa preferire anche perché permette di garantire l'effetto utile della direttiva e di evitare facili forme di elusione dell'imposta armonizzata. La portata dell'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva sarebbe in effetti notevolmente ridotta, se non completamente svuotata, se le società appartenenti ad un gruppo potessero agevolmente sottrarsi all'imposta facendo versare da altre società del gruppo i conferimenti dovuti per l’acquisto di certificati di godimento.

41.
    Ritengo quindi che al quesito formulato nella causa Develop debba rispondersi che l'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva dev'essere interpretato nel senso che le prestazioni che l'acquirente di certificati di godimento di una società di capitali fornisce non direttamente, bensì attraverso la società madre, configurano un «conferimento di beni di qualsiasi natura» ai sensi di detta disposizione.

Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere al Verwaltungsgerichtshof:

-    nella causa C-138/00 (Solida/Tech), che «l'art. 5, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indicate sulla raccolta di capitali dev'essere interpretato nel senso che le prestazioni effettuate da un non socio in favore di una società di capitali ai fini dell'acquisto di certificati obbligazionari di godimento costituiscono “beni di qualsiasi natura conferiti o da conferire dai soci” ai sensi di detta disposizione»;

-    nella causa C-71/00 (Develop), che «l'art. 4, n. 1, lett. d), della direttiva 69/335 deve essere interpretato nel senso che le prestazioni che l'acquirente di certificati obbligazionari di godimento di una società di capitali fornisce non direttamente, bensì attraverso la società madre, configurano un “conferimento di beni di qualsiasi natura” ai sensi di detta disposizione».


1: -     Lingua originale: l'italiano.


2: -    Il corsivo è mio.


3: -    Il corsivo è mio.


4: -    Sentenza 13 ottobre 1992, causa C-49/91, Weber (Racc. pag. I-5207, punto 11).