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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen - Svezia) - Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening / Stockholms kommun genom dess marknämnd

(Causa C-263/08) 1

(Direttiva 85/337/CEE - Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale - Diritto di intentare un ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull'ambiente)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

Convenuta: Stockholms kommun genom dess marknämnd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Högsta domstolen - Interpretazione degli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis e dell'allegato II, punto 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione (GU L 156, pag. 17) - Associazione locale non a scopo di lucro che ha partecipato alla procedura preliminare di autorizzazione di un progetto suscettibile di avere un notevole impatto ambientale - Normativa nazionale che condiziona il diritto delle associazioni a scopo non di lucro di proporre ricorso contro le decisioni di autorizzazione di tali progetti a condizione di aver come scopo statutario la tutela dell'ambiente, di aver esercitato un'attività durante almeno tre anni e di avere almeno 2000 membri

Dispositivo

Un progetto come quello in esame nella causa principale, riguardante il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici e l'introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione di impianti per il drenaggio e l'introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. l), dell'allegato II della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo utilizzo.

I membri del pubblico interessato, a norma degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono poter impugnare la decisione con cui un organo giurisdizionale, appartenente all'organizzazione giudiziaria di uno Stato membro, si è pronunciato in merito ad una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere nell'istruzione di detta domanda prendendo parte al procedimento dinanzi a detto organo e facendo valere la propria posizione in tale occasione.

L'art. 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, osta a una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di esperire un ricorso contro una decisione relativa a un'operazione rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva in parola, come modificata, alle sole associazioni di tutela dell'ambiente con un numero minimo di 2 000 aderenti.

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1 - GU C 209 del 15.8.2008.