Language of document : ECLI:EU:C:2009:631

Causa C‑263/08

Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening

contro

Stockholms kommun genom dess marknämnd

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen)

«Direttiva 85/337/CEE — Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale — Diritto di proporre ricorso contro le decisioni di autorizzazione di progetti che possono avere un notevole impatto sull’ambiente»

Massime della sentenza

1.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Assoggettamento a valutazione dei progetti appartenenti alle classi elencate nell’allegato II — Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non menzionati nell’allegato I della direttiva — Nozione — Progetti che non comportano il successivo utilizzo di dette acque – Inclusione

[Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, allegato II, punto 10, lett. l)]

2.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Legittimazione ad agire contro una decisione di autorizzazione — Decisione adottata da un’autorità giurisdizionale — Partecipazione del pubblico interessato al processo decisionale – Irrilevanza ai fini della legittimazione ad agire

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, n. 2, 2, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis)

3.        Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Legittimazione ad agire contro una decisione di autorizzazione — Normativa nazionale che riserva la legittimazione ad agire alle associazioni ambientaliste con almeno 2 000 aderenti — Inammissibilità

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, artt. 1, n. 2, e 10 bis)

1.        Le disposizioni di cui al punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretate nel senso che esse riguardano tutti i progetti di estrazione e di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nell’allegato I di detta direttiva, a prescindere dalla loro finalità, il che significa che riguardano anche i progetti che non comportano il successivo utilizzo di dette acque.

Pertanto, un progetto che prevede il drenaggio delle acque infiltrate in un tunnel che accoglie cavi elettrici e l’introduzione di acqua nel suolo o nella roccia al fine di compensare un eventuale abbassamento del livello delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione di impianti per il drenaggio e l’introduzione di acqua, rientra nel punto 10, lett. l), dell’allegato II della direttiva 85/337, a prescindere dalla destinazione finale delle acque freatiche e, in particolare, indipendentemente dal fatto che esse facciano oggetto o meno di un successivo utilizzo.

(v. punti 30-31, dispositivo 1)

2.        I membri del pubblico interessato, a norma degli artt. 1, n. 2, e 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono poter impugnare la decisione con cui un organo appartenente all’organizzazione giudiziaria di uno Stato membro si è pronunciato in merito ad una domanda di autorizzazione di un progetto, a prescindere dal ruolo che hanno potuto svolgere nell’istruzione di detta domanda prendendo parte al procedimento dinanzi a detto organo e facendo valere la propria posizione in tale occasione.

Infatti, da un lato, il beneficio della legittimazione ad agire ai sensi dell’art. 10 bis della direttiva 85/337 è indipendente dalla natura amministrativa o giurisdizionale dell’autorità che ha adottato la decisione o l’atto contestato. Dall’altro, la partecipazione al processo decisionale in materia ambientale, alle condizioni fissate dagli artt. 2, n. 2, e 6, n. 4, della suddetta direttiva è distinta e persegue una finalità diversa da quella del ricorso giurisdizionale, poiché quest’ultimo può, ove necessario, essere esercitato contro la decisione adottata in esito a tale processo. Tale partecipazione, pertanto, non incide sulle condizioni di esercizio del ricorso.

(v. punti 38-39, dispositivo 2)

3.        L’art. 10 bis della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35, osta a una disposizione di una normativa nazionale che riserva il diritto di esperire un ricorso contro una decisione relativa a un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva alle sole associazioni di tutela dell’ambiente con un numero minimo di 2 000 aderenti.

Sebbene il suddetto articolo, tramite il rinvio operato all’art. 1, n. 2, della direttiva 85/337, affidi ai legislatori nazionali il compito di determinare i presupposti che possono essere richiesti affinché un’organizzazione non governativa che promuove la protezione dell’ambiente possa beneficiare della legittimazione ad agire, le norme nazionali non devono minacciare di svuotare di qualsiasi portata le disposizioni comunitarie secondo le quali coloro che vantano un interesse sufficiente per contestare un progetto e i titolari di diritti lesi da quest’ultimo, tra cui le associazioni di tutela dell’ambiente, devono poter agire dinanzi al giudice competente.

(v. punti 45, 52, dispositivo 3)