Language of document : ECLI:EU:T:2019:832

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

3 dicembre 2019 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto informativo – Regolarità delle procedure di valutazione e di valutazione d’appello – Obbligo di imparzialità del valutatore d’appello»

Nella causa T‑808/17,

Ralph Pethke, residente in Alicante (Spagna), rappresentato da H. Tettenborn, avvocato,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Lukošiūtė, in qualità di agente, assistita da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento del rapporto informativo del ricorrente relativo al 2016 e, ove necessario, all’annullamento della decisione del consiglio di amministrazione dell’EUIPO del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo del ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto, al momento della deliberazione, da H. Kanninen, presidente, C. Iliopoulos e I. Reine (relatrice), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto giuridico

1        Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»):

«La competenza, l’efficienza e la condotta in servizio di ciascun funzionario sono oggetto di un rapporto annuale, elaborato alle condizioni stabilite dall’autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, ai sensi dell’articolo 110. Tale rapporto stabilisce se il livello di rendimento del funzionario è stato soddisfacente o meno. L’autorità che ha il potere di nomina di ogni istituzione stabilisce le disposizioni che conferiscono il diritto di presentare un ricorso nel quadro della procedura di valutazione. Tale diritto deve essere esercitato alla presentazione di un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2.

(…)

Il rapporto viene comunicato al funzionario. Questi ha facoltà di formulare tutte le osservazioni che ritenga pertinenti al riguardo».

2        Per attuare l’articolo 43 dello Statuto, come modificato a decorrere dal 1o gennaio 2014, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), dal 1o ottobre 2014, applica la decisione C(2013) 8985 della Commissione, del 16 dicembre 2013, recante disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e modalità di applicazione dell’articolo 44, primo comma, dello Statuto (in prosieguo: le «DGE 43»).

3        L’articolo 3 delle DGE 43, sotto il titolo «Ruoli e gerarchia dei diversi attori», dispone quanto segue:

«1. Il valutatore è il superiore gerarchico diretto del titolare del posto e, come regola generale, il suo capo unità in servizio al 1o dicembre del periodo di riferimento.

(…)

2. Il valutatore d’appello è il superiore gerarchico diretto del valutatore al momento del primo intervento di tale superiore gerarchico nella procedura di valutazione di cui all’articolo 6.

(…) Se il direttore generale è il valutatore, il valutatore d’appello è il direttore generale della direzione generale delle risorse umane. (…)

Il titolare del posto che ha fornito un’informazione di cui all’articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, può, contestualmente al suo rifiuto motivato del rapporto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, chiedere che il ruolo di valutatore d’appello sia assunto dal direttore generale della direzione generale delle risorse umane o dal segretario generale.

3. In casi eccezionali giustificati dalla volontà di agire nell’interesse del titolare del posto o in caso di modifica dell’organigramma di un servizio o di una direzione generale, il direttore generale può derogare ai paragrafi 1 e 2 per tener conto dello specifico contesto derivante rispettivamente dalle circostanze del caso di specie o dalla modifica.

(…)».

4        L’articolo 7 delle DGE 43 disciplina la procedura di appello come segue:

«1. Il rifiuto motivato del rapporto da parte del titolare del posto (…) comporta automaticamente la consultazione del valutatore d’appello. (…)

2. Su richiesta presentata nel rifiuto motivato del rapporto da parte del titolare del posto, il valutatore d’appello invita quest’ultimo ad un colloquio entro dieci giorni lavorativi dalla data del rifiuto motivato del rapporto. Al colloquio, il titolare del posto può farsi assistere da un altro titolare di posto, diverso dal valutatore. Il valutatore d’appello può chiedere ad un altro titolare di posto, diverso dal valutatore, di assistere al colloquio.

3. Entro venti giorni lavorativi dalla data del rifiuto motivato del rapporto e dopo il colloquio di cui al paragrafo 2, il valutatore d’appello conferma il rapporto o lo modifica, motivando la propria decisione.

(…)

La decisione del valutatore d’appello non può essere basata su fatti sui quali il titolare del posto non ha ancora avuto la possibilità di esprimersi nel corso della procedura di valutazione o di appello, salvo che gli sia concessa tale possibilità in tempo utile dal valutatore d’appello.

4. Il rapporto diviene definitivo con decisione del valutatore d’appello (…)».

5        L’allegato I delle DGE 43 disciplina i casi speciali. Conformemente al punto 2 del medesimo se, durante il periodo di riferimento, ma non prima di quattro mesi dopo il periodo interessato dal precedente rapporto o dopo l’ultimo contributo inserito nel rapporto, il titolare del posto è nominato o trasferito su un altro posto presso la Commissione o comandato conformemente all’articolo 37, lettera a), dello Statuto, il suo superiore gerarchico diretto redige un contributo sul rendimento del titolare del posto, che è incluso nel rapporto di cui trattasi.

6        Dopo l’adozione delle DGE 43, l’EUIPO ha adottato le istruzioni di servizio relative alla valutazione dei funzionari e degli agenti dell’EUIPO in un documento denominato «Work Instruction: Appraisals at EUIPO» (in prosieguo: le «istruzioni di servizio dell’EUIPO»). In relazione all’articolo 3 delle DGE 43, le istruzioni di servizio dell’EUIPO prevedono che, se il direttore esecutivo è il valutatore, il valutatore d’appello è un comitato composto dal vicedirettore esecutivo, dal direttore del dipartimento delle risorse umane e dal direttore del dipartimento degli affari giuridici.

 Fatti

7        Il ricorrente, il sig. Ralph Pethke, giurista, è entrato in servizio presso l’EUIPO nel 2000 come agente temporaneo. Nel 2002 è stato nominato funzionario di ruolo nella categoria AD (amministratore).

8        Nel 2006, il ricorrente è stato vincitore di una procedura di selezione quale «capo unità» nel settore della gestione. Di conseguenza, è stato assegnato in qualità di capo unità presso un servizio incaricato dei marchi.

9        Nel maggio 2011 il ricorrente, nel frattempo promosso al grado AD 11, è stato riassegnato al posto di vicedirettore del dipartimento «Cooperazione internazionale e affari giuridici». Nell’ottobre 2012 è stato riassegnato al posto di direttore presso il dipartimento «Personale e finanze».

10      Nell’ottobre 2014 il ricorrente è stato riassegnato al posto di direttore presso il dipartimento «Operazioni». Il suo superiore gerarchico era il direttore esecutivo dell’EUIPO.

11      Nel rapporto informativo annuo del ricorrente per il 2014 si concludeva che, in via generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio del ricorrente corrispondevano al livello richiesto per il posto occupato. Per quanto riguarda il rapporto informativo per l’anno 2015, vi si concludeva che, in linea generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio del ricorrente erano al di sopra dei livelli richiesti per il posto occupato. Considerando che ai successi ottenuti nell’ambito della riorganizzazione dell’EUIPO, realizzata durante il 2014 e il 2015, non fosse stato attribuito il giusto valore, il ricorrente aveva comunque rifiutato di controfirmare tali rapporti senza, tuttavia, presentare un reclamo.

12      Con decisione del 17 ottobre 2016, il direttore esecutivo dell’EUIPO ha riassegnato il ricorrente, all’epoca direttore del dipartimento «Operazioni», al dipartimento «Osservatorio» dell’EUIPO, quale esperto giurista senior, mantenendolo nel suo gruppo di funzioni e nel suo grado 12, nonché nel suo scatto 2. Questa decisione è stata oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, respinto con sentenza del 5 marzo 2019, Pethke/EUIPO (T‑169/17, non pubblicata, con impugnazione pendente, EU:T:2019:135).

13      L’8 marzo 2017, il direttore del dipartimento «Osservatorio» (in prosieguo: il «valutatore»), che era diventato il superiore gerarchico del ricorrente dal 17 ottobre 2016, ha svolto il colloquio annuale di valutazione con il ricorrente per il 2016.

14      Il 9 marzo 2017, il valutatore ha firmato il rapporto informativo del ricorrente relativo al 2016 (in prosieguo: il «RI 2016»). Risulta da tale rapporto che, relativamente al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 16 ottobre 2016, il valutatore ha consultato anche il direttore esecutivo dell’EUIPO, che era il superiore gerarchico del ricorrente in quel periodo (in prosieguo: «l’ex superiore gerarchico»). Quest’ultimo ha fornito il suo contributo scritto, integrato nel RI 2016 conformemente al punto 2 dell’allegato I delle DGE 43.

15      Il RI 2016 conclude che «in linea generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio [del ricorrente] corrispondono al livello richiesto per il posto occupato».

16      Più in dettaglio, alla rubrica «Competenza», il valutatore ha motivato il suo giudizio sul ricorrente rinviando integralmente al contributo redatto dall’ex superiore gerarchico. Inoltre, alla rubrica «Giudizio del valutatore» è indicato anzitutto che il ricorrente era stato assegnato al dipartimento «Osservatorio» solo a partire da metà ottobre del 2016. Inoltre, il valutatore fa riferimento alla valutazione del ricorrente durante i primi nove mesi del 2016, svolta dal suo superiore gerarchico durante tale periodo, ossia il direttore esecutivo dell’EUIPO. Questa valutazione è riprodotta come segue:

«[I]l rendimento del [ricorrente] nel [dipartimento “Operazioni”] è stato inferiore in termini di risultati e di perdita di produttività in particolare in materia di opposizioni, nonché a causa della mancanza di trasparenza per quanto riguarda la produzione e della comunicazione parziale e incompleta dei risultati [al direttore esecutivo]. Il suo comportamento è stato parimenti censurato in quanto egli non aveva condiviso informazioni importanti in modo appropriato.

Quale direttore del [dipartimento «Operazioni»], [il ricorrente] non ha preso le misure necessarie per far fronte alla situazione, circostanza che aveva posto l’EUIPO in una posizione complessa per i ritardi accumulati e aveva condotto [l’ex superiore gerarchico] a perdere la fiducia nei confronti del ricorrente. Anche se il [ricorrente] possedeva le capacità e le competenze necessarie per una posizione dirigenziale, tuttavia, nel 2016, non si è mostrato idoneo ad agire correttamente per gestire la situazione eccezionale.

Durante il colloquio di valutazione (alla presenza del presidente del comitato del personale), [il ricorrente] ha contestato diversi fatti, risultati e cifre della produzione contenuti nella valutazione del direttore esecutivo. L’unico elemento insoddisfacente sul quale era d’accordo [riguardava] la rapidità delle decisioni in materia di opposizioni».

17      Infine, nella stessa rubrica «Giudizio del valutatore», il valutatore risponde alla censura espressa dal ricorrente circa la sua posizione nel dipartimento «Osservatorio». A tale proposito, indica che tale dipartimento ha accolto con favore il fatto che il ricorrente vi fosse stato assegnato, in considerazione della sua vasta esperienza e delle sue competenze in materia di proprietà intellettuale. Si osserva inoltre che subito erano stati assegnati compiti importanti al ricorrente, con il suo consenso, e che il suo rendimento era buono.

18      Il 16 marzo 2017, il ricorrente manifestava il suo disaccordo con il RI 2016 e chiedeva un colloquio con il valutatore d’appello, vale a dire il direttore esecutivo dell’EUIPO, cioè l’ex superiore gerarchico. Tale colloquio ha avuto luogo il 27 marzo 2017.

19      Con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno, il direttore esecutivo dell’EUIPO, in qualità di valutatore d’appello, ha invitato il ricorrente a comunicare per iscritto, entro il 30 marzo 2017, le ragioni del suo disaccordo con il RI 2016, in modo da poterne tenere conto nell’ambito della finalizzazione di tale rapporto.

20      Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2017, il ricorrente ha comunicato al valutatore d’appello i suoi commenti supplementari sul RI 2016. Il ricorrente ha sollevato, in particolare, le violazioni delle norme sulla procedura di valutazione. A tale proposito, ha ritenuto, da un lato, che il direttore esecutivo dell’EUIPO, in qualità di valutatore d’appello, non aveva il diritto di rifiutare di portare a termine la procedura di risoluzione orale delle controversie istituito dalla Commissione e dal consiglio di amministrazione dell’EUIPO nell’ambito del ricorso interno contro il rapporto informativo. Dall’altro lato, ha rilevato che il valutatore non aveva effettuato una valutazione personale per una parte significativa del periodo coperto dal RI 2016.

21      Tali commenti del ricorrente riguardavano anche la rubrica «Competenze» del rapporto, poiché i punti in essa sollevati erano, a suo parere, ingiustificati. A tale proposito, il ricorrente ha evidenziato che le carenze legate alla «determinazione delle priorità e all’organizzazione», alla «resilienza» nonché al «lavoro con altri» sono state menzionate senza dettagli concreti. Per quanto riguarda la «qualità e i risultati» il ricorrente ha indicato che, nel terzo trimestre del 2016, la qualità aveva raggiunto il livello di conformità o di eccellenza. Per quanto riguarda i risultati, il ricorrente ha indicato che i problemi di ritardo nell’adozione delle decisioni di opposizione e di annullamento erano dovuti al trasferimento del 15% del personale qualificato negli altri servizi dell’EUIPO nel 2014 e nel 2015, nonostante i reiterati avvertimenti formulati da lui e dai suoi colleghi sulle conseguenze di tale riduzione del personale.

22      In conclusione, il ricorrente ha chiesto, in primo luogo, di rimuovere tutti i riferimenti, nel RI 2016, al contributo dell’ex superiore gerarchico, in secondo luogo, di eliminare questo contributo in quanto tale e di spiegare che il contributo era stato eliminato in base all’esito della procedura di valutazione d’appello e, in terzo luogo, di impartire al valutatore di formulare una propria valutazione imparziale.

23      Con messaggio di posta elettronica del 30 marzo 2017, il valutatore d’appello ha informato il ricorrente che il colloquio d’appello era concluso e che sarebbe stato preso in considerazione unitamente ai commenti supplementari del ricorrente inviati con messaggio di posta elettronico di quest’ultimo del 30 marzo 2017. Per quanto riguarda la domanda del ricorrente di sopprimere, nel RI 2016, ogni riferimento alla valutazione dell’ex superiore gerarchico riguardo al periodo dal 1o gennaio al 16 ottobre 2016, quest’ultimo ha spiegato che, in conformità con il punto 2 dell’allegato I delle DGE 43 e con le istruzioni di servizio dell’EUIPO, il contributo del valutatore precedente sul rendimento del membro del personale costituiva parte del rapporto e il valutatore attuale doveva prendere in considerazione tale contributo nella valutazione di detto membro.

24      Con decisione del 10 aprile 2017, il direttore esecutivo dell’EUIPO, in qualità di valutatore d’appello, ha confermato il RI 2016 stabilito dal valutatore. Concludeva che non vi era alcun motivo atto a giustificare la modifica del giudizio globale espresso dal valutatore secondo cui «in via generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio [del ricorrente] corrispond[eva]no al livello richiesto per il posto occupato».

25      A tale proposito, il direttore esecutivo dell’EUIPO, in qualità di valutatore d’appello, ha anzitutto indicato che la valutazione del ricorrente poteva validamente basarsi sui risultati dell’indagine condotta nell’ambito del personale nel gennaio 2016, dato che tali risultati erano disponibili nel febbraio 2016, che il ricorrente era all’epoca il direttore del dipartimento «Operazioni» e che i risultati relativi all’obiettivo dello sviluppo dell’impegno del personale erano pertinenti. Inoltre, egli ha affermato che, nonostante la mobilità del personale nell’ambito di detto dipartimento, tra gennaio e settembre 2016, venti agenti erano stati assegnati a tale dipartimento. Relativamente alla produttività, ha rilevato che lo stesso dipartimento aveva accumulato ritardi in materia di decisioni sulle opposizioni. Infine, ha censurato la comunicazione del ricorrente in merito ai dati relativi al rendimento e ai risultati del dipartimento in questione.

26      Il 19 giugno 2017 il ricorrente ha proposto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto avverso il RI 2016 e avverso la decisione del valutatore d’appello del 10 aprile 2017 dinanzi al consiglio di amministrazione dell’EUIPO in qualità di autorità che ha il potere di nomina. Gli argomenti a sostegno del reclamo si basavano, da una parte, su una violazione delle forme sostanziali e, dall’altra, su un errore manifesto di valutazione che avrebbe determinato lo snaturamento dei fatti. Più particolarmente, per quanto riguarda la violazione delle forme sostanziali, il ricorrente ha sollevato due violazioni delle norme di procedura sulla valutazione, invocate già nei suoi commenti supplementari al RI 2016, cioè, da un lato, che il valutatore aveva esplicitamente rifiutato di esprimersi sulla valutazione effettuata dall’ex superiore gerarchico per il periodo dal 1o gennaio al 16 ottobre 2016 e, dall’altro, che il valutatore d’appello aveva interrotto il colloquio in una fase precoce nell’ambito della procedura dinanzi al medesimo. Inoltre, egli ha censurato l’EUIPO per la mancanza di un controllo indipendente della sua valutazione per l’anno 2016, in quanto il suo valutatore d’appello per tale anno era il suo ex superiore gerarchico, che aveva contribuito in modo decisivo alla redazione del RI 2016, in violazione della procedura stabilita nelle istruzioni di servizio dell’EUIPO. Egli ha inoltre considerato che il valutatore d’appello aveva respinto senza motivazione gran parte delle censure da lui espresse in merito al RI 2016.

27      Con decisione del 18 ottobre 2017, il consiglio d’amministrazione dell’EUIPO ha respinto il reclamo del ricorrente, proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, in quanto infondato (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo»). Per quanto riguarda la censura del ricorrente basata sulla mancanza di un controllo indipendente del RI 2016, il consiglio di amministrazione dell’EUIPO ha ritenuto che le istruzioni di servizio dell’EUIPO invocate dal ricorrente non erano pertinenti poiché riguardavano l’ipotesi in cui l’ex superiore gerarchico agisce come valutatore, il che non si verificherebbe nel caso in esame. Esso ha parimenti indicato che le norme applicabili non prevedevano che il valutatore d’appello procedesse ad una revisione indipendente, dato che è il superiore diretto del valutatore e quindi indirettamente del ricorrente. Ha aggiunto che il ricorrente aveva anzitutto contestato il giudizio globale contenuto alla pagina 3 del RI 2016, secondo il quale, in via generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio del ricorrente corrispondevano al livello richiesto per il posto. A questo proposito, ha rammentato che tale giudizio globale è stato redatto in modo autonomo e indipendente dal valutatore e non dall’ex superiore gerarchico.

 Procedimento e conclusioni delle parti

28      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

29      L’EUIPO ha depositato il controricorso il 27 febbraio 2018.

30      Con decisione dell’8 marzo 2018, il presidente della Quarta Sezione ha invitato il ricorrente a depositare la replica, concentrandosi sulla dichiarazione dell’EUIPO di cui al paragrafo 121 del controricorso, secondo la quale il motivo attinente all’errore manifesto di valutazione era parzialmente irricevibile. Il ricorrente ha depositato la replica il 16 aprile 2018, esprimendosi anche sulla fondatezza del ricorso. L’EUIPO ha presentato una controreplica il 28 maggio 2018.

31      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di porre quesiti alle parti nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento. Dopo avere ottenuto le risposte entro il termine previsto, il Tribunale ha invitato le parti a presentare eventuali osservazioni su tali risposte. Le parti hanno presentato le proprie osservazioni entro il termine impartito. A seguito delle osservazioni del ricorrente del 1o aprile 2019, il Tribunale ha adottato una nuova misura di organizzazione del procedimento rivolgendogli un ulteriore quesito. In considerazione della risposta del ricorrente fornita il 2 maggio 2019, il Tribunale ha invitato l’EUIPO a depositare le sue osservazioni sulle risposte del ricorrente fornite sia nelle sue osservazioni del 1o aprile 2019 sia in quelle del 2 maggio 2019.

32      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di statuire omettendo la fase orale del procedimento.

33      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il RI 2016, nella versione comunicatagli il 10 aprile 2017;

–        per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo;

–        condannare l’EUIPO alle spese.

34      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

35      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi, relativi, in primo luogo, al rifiuto del valutatore di esaminare personalmente i dati relativi alle sue prestazioni per il periodo dal 1o gennaio al 16 ottobre 2016; in secondo luogo, all’assenza di competenza in capo al valutatore d’appello; in terzo luogo, alla mancanza di indipendenza di quest’ultimo; in quarto luogo, all’interruzione arbitraria del dialogo nell’ambito della procedura dinanzi al notatore d’appello; in quinto luogo, al difetto di motivazione della decisione di conferma del RI 2016 e della decisione di rigetto del reclamo e, in sesto luogo, ad un errore manifesto di valutazione in quanto il suo RI 2016 si baserebbe su dati relativi al suo rendimento incompleti e scelti arbitrariamente. Nella sua replica, in risposta al paragrafo 12 del controricorso, solleva inoltre un illecito per il fatto che il contributo alla valutazione annuale per il periodo dal 1o gennaio al 16 ottobre 2016 è stato redatto da un rappresentante del direttore esecutivo dell’EUIPO e non da detto direttore esecutivo in persona. Infine, nelle sue osservazioni del 1o aprile 2019 sulla risposta dell’EUIPO alle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente lamenta anche l’applicazione retroattiva ed illegittima nei suoi confronti della versione 6.7 del 19 dicembre 2016 delle istruzioni di servizio dell’EUIPO relative all’attuazione degli articoli 43 e 44, primo comma, dello Statuto.

36      In risposta ad un quesito del Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il ricorrente ha specificato, segnatamente, il campo di applicazione del terzo motivo, relativo alla mancanza di indipendenza del valutatore d’appello, confermando che andava inteso, in sostanza, come relativo alla mancanza d’imparzialità del valutatore d’appello. Occorre quindi considerare che il terzo motivo mira, sostanzialmente, a contestare l’imparzialità del valutatore d’appello e va esaminato per primo.

37      Il ricorrente fa sostanzialmente valere che, nel corso della procedura di valutazione che lo riguardava per l’anno 2016, l’ex superiore gerarchico non poteva essere un valutatore d’appello imparziale, dato che egli aveva già contribuito in modo decisivo alla redazione del suo rapporto informativo per tale stesso anno. A suo parere, questa modalità di svolgimento della procedura viola l’articolo 3 delle DGE 43 e delle istruzioni di servizio dell’EUIPO, e ha condotto ad impedire un controllo indipendente del contributo dell’ex superiore gerarchico e quindi una valutazione migliore e un adeguato voto finale. A suo parere, emerge dalle istruzioni di servizio dell’EUIPO che un comitato per i ricorsi deve statuire sui reclami relativi alle valutazioni effettuate dal direttore esecutivo.

38      L’EUIPO contesta gli argomenti del ricorrente. Esso ritiene che le istruzioni di servizio dell’EUIPO invocate dal ricorrente non siano rilevanti, in quanto riguardano l’assunto che il direttore esecutivo agisca in qualità di valutatore, mentre ciò non si verifica nel caso di specie. L’EUIPO indica altresì che le norme applicabili non prevedono che il valutatore d’appello svolga una revisione indipendente, dal momento che è il superiore diretto del valutatore e, quindi, indirettamente, del ricorrente.

 Osservazioni preliminari sulla portata del controllo giurisdizionale

39      Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza ben consolidata in materia di valutazione dei funzionari, i valutatori godono della più ampia discrezionalità in relazione ai giudizi formulati sul lavoro delle persone che essi hanno il compito di valutare e non spetta al giudice intervenire su tale valutazione, salvo in caso di errore o di eccesso di potere manifesto (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 1992, Maurissen/Corte dei conti, T‑23/91, EU:T:1992:106, punto 40, e del 4 maggio 2005, Schmit/Commissione, T‑144/03, EU:T:2005:158, punto 70, e giurisprudenza citata). Infatti, il sindacato giurisdizionale esercitato sul contenuto dei rapporti informativi è limitato al controllo della regolarità procedurale, dell’esattezza materiale dei fatti, nonché della mancanza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere (v., in tal senso, sentenza del 26 ottobre 1994, Marcato/Commissione, T‑18/93, EU:T:1994:255, punto 45).

40      Per quanto riguarda tale controllo della regolarità procedurale, la Corte e il Tribunale hanno statuito in via generale che, nel caso in cui un’istituzione dell’Unione europea disponga di un potere discrezionale, l’osservanza delle garanzie procedurali attribuite dall’ordinamento giuridico dell’Unione presenta un’importanza ancor più fondamentale (v., in tal senso, sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14; del 6 novembre 2008, Paesi Bassi/Commissione, C‑405/07 P, EU:C:2008:613, punti 56 e 57, e del 9 novembre 1995, France-Aviation/Commissione, T‑346/94, EU:T:1995:187, punti da 32 a 34). Tra queste garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, e del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98, da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punto 404).

41      Occorre trarne la conclusione che il potere discrezionale particolarmente ampio di cui godono i valutatori ai fini della valutazione di un funzionario deve essere controbilanciato dall’osservanza particolarmente scrupolosa delle norme che disciplinano l’organizzazione di tale valutazione e lo svolgimento della procedura a tal fine prevista (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 24 settembre 2002, Girardot/Commissione, T‑92/01, EU:T:2002:220, punto 24, e del 5 aprile 2005, Christensen/Commissione, T‑336/02, EU:T:2005:115, punto 38).

 Osservazioni preliminari sul dovere di imparzialità dei funzionari

42      Occorre ricordare che il dovere d’imparzialità dei funzionari è sancito al primo comma dell’articolo 11 dello Statuto, in applicazione del quale il funzionario svolge le funzioni assegnategli in modo obiettivo e imparziale.

43      È inoltre importante notare che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra cui il diritto di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/Commissione, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, punto 154).

44      L’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali enuncia, segnatamente, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione.

45      A tal riguardo, occorre rilevare che il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi nell’adempimento dei loro compiti mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, a evitare situazioni di conflitto di interessi eventuali in capo ai funzionari e agli agenti che operano per conto delle istituzioni, degli organi e degli organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente considerare idonee ad apparire, agli occhi dei terzi, tali da influire sulla sua indipendenza in materia (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2007, Komninou e a./Commissione, C‑167/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:633, punto 57).

46      Tali istituzioni, organi e organismi sono inoltre tenuti a rispettare il requisito di imparzialità sotto i due profili in cui esso si articola, ossia, da un lato, il profilo soggettivo, secondo cui nessuno dei membri dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, il profilo oggettivo, in conformità al quale tale istituzione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (v., in tal senso, sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio, C‑521/15, EU:C:2017:982, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

47      È alla luce di tutte le considerazioni che precedono che è opportuno esaminare la fondatezza del motivo attinente, sostanzialmente, alla mancanza di imparzialità del valutatore d’appello.

 Per quanto riguarda la fondatezza del motivo attinente, sostanzialmente, alla mancanza di imparzialità del valutatore d’appello

48      Nella fattispecie, in primo luogo, il direttore del dipartimento «Osservatorio», che era diventato il superiore gerarchico del ricorrente dal 17 ottobre 2016, ha consultato l’ex superiore gerarchico riguardo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 16 ottobre 2016, che costituisce i tre quarti del periodo di valutazione in questione (v. punto 14 supra). In secondo luogo, il contributo dell’ex superiore gerarchico è stato integrato in quanto tale nel RI 2016 (v. punto 14 supra). In terzo luogo, è il superiore diretto del ricorrente a partire dal 17 ottobre 2016 che ha firmato il RI 2016 in qualità di valutatore (v. punti 13 e 14 supra).

49      Inoltre, nelle sue osservazioni sul RI 2016, il ricorrente ha criticato per lo più la rubrica «Competenze» del RI 2016 (v. punto 21 supra), che si basa interamente sul contributo dell’ex superiore gerarchico relativo al periodo compreso tra il 1o gennaio e il 16 ottobre 2016, ripreso anche nella rubrica «Giudizio del valutatore», di cui costituisce la parte prevalente (v. punto 16 supra).

50      Infine, nell’ambito della procedura dinanzi al valutatore d’appello, il RI 2016 è stato rivisto dall’ex superiore gerarchico in qualità di valutatore d’appello, il quale, dopo aver esaminato le censure mosse dal ricorrente, rammentate al punto 49 supra, relative al contributo dall’ex superiore gerarchico, ha concluso che non vi era alcun motivo atto a giustificare la modifica del «giudizio globale» espresso dal valutatore (v. punto 24 supra).

51      A tale proposito la Corte ha statuito che la procedura di ricorso interna avverso il rapporto informativo può contribuire all’obiettività della valutazione e prevenire l’avvio di un procedimento contenzioso solo se garantisce all’agente che contesta il suo rapporto informativo che sarà svolto un effettivo riesame (sentenza del 3 aprile 2019, CJ/ECDC, C‑139/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:281, punto 44).

52      Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie, dove il valutatore d’appello, che è l’ex superiore gerarchico nonché l’autore di un contributo integrato nel RI 2016, è stato incaricato di riesaminare la valutazione complessiva del ricorrente sulla base delle osservazioni di quest’ultimo, che, nel merito, si erano limitate a censurare tale stesso contributo, il quale costituiva la parte essenziale del giudizio del valutatore.

53      In tal modo, la procedura di ricorso interna, così come attuata nelle particolari circostanze del caso di specie, non è idonea ad offrire sufficienti garanzie per escludere eventuali dubbi legittimi relativi all’imparzialità del valutatore d’appello.

54      In tali circostanze, è irrilevante il fatto invocato dall’EUIPO, secondo cui non era l’ex superiore gerarchico ad aver proposto il giudizio globale del ricorrente e non era stato lui a contrassegnare tra le alternative contenute alla pagina 3 del RI 2016 la casella recante la dicitura «in linea generale, la competenza, l’efficienza e la condotta in servizio [del ricorrente] corrispond[eva]no al livello richiesto per il posto occupato». Infatti, tali circostanze non mettono in discussione il fatto che il valutatore d’appello, esaminando il giudizio globale del ricorrente, è stato indotto a prendere posizione sulle censure del ricorrente che erano esclusivamente addotte contro gli elementi contenuti nel suo contributo al RI 2016 in qualità di ex superiore gerarchico e alle quali il valutatore rinviava.

55      Le altre argomentazioni dell’EUIPO non possono invalidare la conclusione raggiunta al punto 53 supra.

56      In primo luogo, l’EUIPO indica che il valutatore d’appello svolge i suoi compiti in quanto persona che conosce il membro del personale da valutare e rivede in tale qualità il giudizio espresso dal valutatore, il quale contiene necessariamente elementi soggettivi.

57      Certamente, secondo la giurisprudenza, i valutatori non possono essere considerati parziali e non obiettivi per il solo fatto che, nella loro qualità di superiori gerarchici, sono responsabili del lavoro dei funzionari posti sotto la loro responsabilità e sono pertanto coinvolti nelle attività lavorative di questi ultimi, allorché solo questo coinvolgimento può permettere loro di esprimere la valutazione più appropriata sulle attività delle persone che operano alle loro direttive (sentenza del 13 luglio 2006, Andrieu/Commissione, T‑285/04, EU:T:2006:215, punto 68).

58      Tuttavia, dal fascicolo non risulta che il ricorrente contesti il coinvolgimento dell’ex superiore gerarchico nella procedura di valutazione in quanto tale. Egli contesta il coinvolgimento di quest’ultimo nella procedura d’appello per un motivo specifico, ossia che, in qualità di superiore gerarchico diretto durante i tre quarti del periodo interessato, egli ha contribuito in misura determinante alla redazione del RI 2016 e ha poi deciso sul detto rapporto in qualità di valutatore d’appello, alla luce delle osservazioni del ricorrente incentrate sugli elementi contenuti nel contributo da egli stesso redatto.

59      Poi, per quanto riguarda l’argomento dell’EUIPO secondo cui la valutazione complessiva del ricorrente non sarebbe negativa perché corrisponderebbe a quanto atteso da qualsiasi membro del personale, si tratta, comunque, di valutazioni soggettive formulate dall’EUIPO e non dal ricorrente stesso. A questo proposito, è sufficiente notare, in primo luogo, che il giudizio globale del ricorrente per l’anno 2016 non è la migliore tra le possibilità previste nel formulario di valutazione. In secondo luogo, la valutazione complessiva del ricorrente per l’anno 2016 era inferiore rispetto al 2015 (v. punto 11 supra). In terzo luogo, il ricorrente si è rifiutato di firmare i rapporti informativi per il 2014 e il 2015, mentre la sua valutazione complessiva era identica o addirittura superiore a quella contenuta nel RI 2016 (v. punto 11 supra).

60      D’altro canto, anche se si considerasse che la valutazione complessiva del ricorrente per l’anno 2016 non contenesse nulla di negativo, si deve rilevare che il ricorrente contesta la competenza dell’ex superiore gerarchico e la sua imparzialità, in qualità di valutatore d’appello, ai fini della verifica non solo della valutazione complessiva contenuta nel RI 2016, ma anche dei giudizi ivi formulati.

61      Orbene, le valutazioni contenute nel RI 2016 non possono essere considerate prive di elementi negativi. Infatti, tali valutazioni sono quasi interamente basate sul giudizio dell’ex superiore gerarchico per i primi nove mesi del 2016, che contenevano le seguenti critiche rivolte al ricorrente. Anzitutto, il ricorrente è stato soggetto a critiche relativamente al suo rendimento nel dipartimento «Operazioni» in termini di risultati e di perdita di produttività in materia di opposizioni, nonché a causa della mancanza di trasparenza per quanto riguarda la produzione e della comunicazione parziale e incompleta dei risultati al direttore esecutivo. Inoltre, il ricorrente è stato censurato per non aver adottato le misure necessarie per far fronte alla situazione, il che avrebbe posto l’EUIPO in una posizione complessa per i ritardi accumulati e avrebbe condotto l’ex superiore gerarchico a perdere la fiducia nei confronti del ricorrente in quanto direttore. Infine, è stato indicato che, anche se il ricorrente possedeva la capacità e le competenze necessarie per una posizione dirigenziale, tuttavia, nel 2016, non si era mostrato idoneo ad agire correttamente per gestire la situazione eccezionale

62      In terzo luogo, l’EUIPO indica che nel caso di specie non sarebbero pertinenti le istruzioni di servizio dell’EUIPO, in base alle quali un comitato per i ricorsi statuisce sui reclami concernenti le valutazioni formulate dal direttore esecutivo.

63      È vero, come sottolinea l’EUIPO, che il suo direttore esecutivo non era il valutatore del ricorrente per l’anno 2016 e che non vi sarebbe stato dunque luogo di ricorrere ad un comitato per i ricorsi per la verifica del RI 2016, conformemente all’articolo 3 delle DGE 43. Inoltre, come indicato dall’EUIPO, le istruzioni di servizio di quest’ultimo non contengono alcuna eccezione espressa che disciplini la situazione di un membro del personale che era il superiore gerarchico del titolare del posto per il periodo interessato e che, per trasferimento interno all’istituzione o promozione, è diventato valutatore d’appello.

64      Tuttavia, resta il fatto che, come correttamente rilevato dal ricorrente, l’articolo 3, paragrafo 3, delle DGE 43 consente al direttore generale, vale a dire, nel contesto dell’EUIPO, il suo direttore esecutivo, di derogare alla procedura prevista in linea di principio per tener conto del particolare contesto risultante dal caso di specie, segnatamente nell’interesse del titolare del posto. Orbene, l’obbligo di imparzialità è una garanzia fondamentale che deve essere rispettata, salvo privare di contenuto e di ogni effetto utile il diritto del ricorrente di ottenere un effettivo riesame del suo rapporto informativo, conformemente alla giurisprudenza rammentata al punto 51 supra. Pertanto, l’obbligo di garantire l’imparzialità delle procedure di ricorso interne giustificava la deroga, nel caso di specie, alle norme che disciplinano la procedura di valutazione d’appello contenute nelle istruzioni di servizio dell’EUIPO.

65      Alla luce di tutto quanto sopra esposto, va accolto il motivo attinente, sostanzialmente, alla mancanza di imparzialità del valutatore d’appello. Tale conclusione autonomamente giustifica l’annullamento del RI 2016, nella misura in cui è inficiato da illegittimità, in assenza della quale avrebbe potuto avere un contenuto diverso. In tali circostanze, non è più necessario pronunciarsi sugli altri argomenti e motivi sollevati dal ricorrente nel contesto del presente ricorso.

66      Con riguardo alla richiesta del ricorrente di annullare, per quanto necessario, la decisione recante rigetto del reclamo, è giocoforza constatare che, nel caso di specie, è solo nella fase di adozione di tale decisione che sono esaminate in maniera circostanziata le argomentazioni svolte dal ricorrente in merito al rispetto delle garanzie procedurali inerenti la procedura di ricorso interna avverso il RI 2016, riprese in sostanza, segnatamente, nel terzo motivo. Ne consegue che va parimenti annullata, nella specie, la decisione recante rigetto del reclamo.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

68      Nella specie, conformemente alle conclusioni del ricorrente, l’EUIPO, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il rapporto informativo del sig. Ralph Pethke relativo all’anno 2016 e la decisione del consiglio d’amministrazione dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 18 ottobre 2017, recante rigetto del reclamo presentato dal sig. Pethke sono annullati.

2)      L’EUIPO è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Pethke.

Kanninen

Iliopoulos

Reine

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 dicembre 2019.

Firme

Indice



*      Lingua processuale: il tedesco.