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Ricorso proposto il 27 settembre 2011 - BTL Diffusion / UAMI - dm-drogerie markt (babyTOlove)

(Causa T-518/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: BTL Diffusion (Saint Cloud, Francia) (rappresentante: avv. A. Berendes)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 luglio 2011, procedimento R 883/2010-2, nella parte in cui: i) ha accolto l'opposizione e respinto la domanda di marchio comunitario impugnata per "apparecchi e strumenti chirurgici, medici, dentari e veterinari; articoli ortopedici; materiale di sutura", della classe 25, e ii) ha respinto la domanda della ricorrente di annullare la decisione impugnata su un punto non dedotto nel ricorso, nella parte in cui ha accolto l'opposizione per "giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi", della classe 28; e

confermare la suddetta decisione per quanto riguarda i prodotti "membra, occhi e denti artificiali" della classe 10 e "decorazioni per alberi di Natale" della classe 28.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "babyTOlove", per prodotti delle classi 10, 25 e 28 - domanda di marchio comunitario n. 7104219

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione internazionale n. 935598 del marchio denominativo "babylove", per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32; registrazione internazionale n. 979365 del marchio denominativo "Baby Love", per prodotti delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30 e 32

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione per una parte dei prodotti contestati

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione; accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario impugnata per una parte dei prodotti delle classi 10 e 25; rigetto del ricorso quanto al resto

Motivi dedotti: violazione del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha valutato erroneamente il rischio di confusione.

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