Language of document : ECLI:EU:T:2012:410

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

6 settembre 2012

Causa T‑519/11 P

Sandro Gozi

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di assistenza – Decisione della Commissione che nega al ricorrente il rimborso delle spese sostenute nell’ambito di un procedimento dinanzi ad un giudice penale nazionale – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Objet:      Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 20 luglio 2011, Gozi/Commissione (F‑116/10), e intesa all’annullamento di tale sentenza.

Décision:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Sandro Gozi sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Controllo, da parte del Tribunale, della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58 e allegato I, art. 11)

2.      Funzionari – Obbligo di assistenza incombente all’amministrazione – Ambito di applicazione

(Statuto dei funzionari, art. 24)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 58)

1.      Dall’articolo 11 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il quale riprende il dettato dell’articolo 58 del medesimo Statuto, risulta che l’impugnazione può avere ad oggetto soltanto questioni di diritto e deve essere fondata su motivi attinenti all’incompetenza del Tribunale della funzione pubblica, ad irregolarità del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente, o alla violazione del diritto dell’Unione da parte di tale giudice.

Dunque, solo il Tribunale della funzione pubblica è competente ad accertare i fatti, di modo che la valutazione di questi ultimi non costituisce una questione di diritto assoggettata, in quanto tale, al controllo del giudice dell’impugnazione. Tuttavia, il potere di controllo del Tribunale sugli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale della funzione pubblica si estende all’inesattezza materiale di tali accertamenti risultante dagli atti di causa, allo snaturamento degli elementi di prova, alla qualificazione giuridica dei fatti e alla questione se siano state rispettate le regole in materia di onere della prova e di assunzione delle prove.

(v. punti 20 e 21)

Riferimento:

Corte di giustizia: 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729, punto 39 e la giurisprudenza citata

Tribunale: 2 marzo 2010, Doktor/Consiglio, T‑248/08 P, punti da 39 a 43 e la giurisprudenza citata

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 28)

Riferimento:

Tribunale: 27 giugno 2000, K/Commissione, T‑67/99, punti da 34 a 36

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte di giustizia: 30 marzo 2000, VBA/VGB e altri, C‑266/97 P, Racc. pag. I‑2135, punto 79; 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punto 114; 21 gennaio 2010, Iride e Iride Energia/Commissione, C‑150/09 P, non pubblicata nella Raccolta, punti 73 e 74