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Ricorso proposto il 12 maggio 2017 – Yanukovych / Consiglio

(Causa T-285/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ucraina) (rappresentante: T. Beazley, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2017/381 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 34), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2017, L 58, pag. 1), nella parte in cui riguarda il ricorrente;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non disponeva di una base giuridica adeguata per gli atti impugnati.

Le decisioni impugnate non soddisfacevano le condizioni affinché il Consiglio potesse basarsi sull’articolo 29 TUE.

Non ricorrevano le condizioni per basarsi sull’articolo 215 TFUE in quanto non sussisteva una decisione valida ai sensi del capo 2 del titolo V del TUE.

Non sussisteva una connessione sufficiente affinché l’articolo 215 TFUE potesse essere invocato nei confronti del ricorrente.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in uno sviamento di potere.

Il reale obiettivo perseguito dal Consiglio nell’attuare gli atti impugnati consisteva in sostanza nel tentare di guadagnare i favori dell’attuale regime ucraino (cosicché l’Ucraina sviluppi legami più stretti con l’Unione europea), e non corrispondeva agli obiettivi ed alle giustificazioni dedotte negli atti impugnati.

Terzo motivo, vertente sul mancato rispetto, da parte del Consiglio, del suo obbligo di motivazione.

La «motivazione» contenuta negli atti impugnati per la designazione del ricorrente, oltre ad essere erronea, è stereotipata, inadeguata ed eccessivamente individualizzata.

Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel periodo rilevante, il ricorrente non soddisfaceva i criteri per la sua designazione.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in evidenti errori di valutazione nell’inserire il ricorrente nelle misure controverse. Il Consiglio ha commesso un errore manifesto nel designare nuovamente il ricorrente, nonostante l’evidente assenza di connessione tra la «motivazione» ed i criteri di designazione pertinenti.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente e/o sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il Consiglio non ha adeguatamente consultato il ricorrente prima di designarlo nuovamente e il ricorrente non ha potuto beneficiare di un’adeguata ed equa possibilità di correggere errori o fornire informazioni riguardanti la sua situazione personale.

Settimo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà del ricorrente ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, segnatamente in quanto le misure restrittive costituiscono una restrizione ingiustificata e sproporzionata di tale diritto.

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