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Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2014 – Sedghi e Azizi / Consiglio

(Causa T-66/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive assunte nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Cancellazione dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione »)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ali Sedghi (Teheran, Iran); e Ahmad Azizi (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, solicitors, D. Wyatt, QC, e M. Lester, barrister, in seguito S. Ashley, D. Wyatt, M. Lester, A. Irvine e S. Jeffrey, solicitors, e infine S. Ashley, D. Wyatt, M. Lester, A. Irvine e S. Millar, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente M. Bishop, I. Rodios e B. Driessen, poi M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento, con effetto immediato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui questi atti riguardano i ricorrenti e, in via subordinata, una domanda di declaratoria di inapplicabilità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39),dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010 , concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, nei confronti del sig. Azizi.

Dispositivo

1)    Sono annullati, nella parte in cui riguardano i sigg. Ali Sedghi e Ahmad Azizi :

la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 , concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

2)     Per il resto, non vi è più luogo a provvedere.

3)     Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

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1 GU C 109 del 14.4.2012.